Diritto Tributario: elusione e onere della prova
I giudici di secondo grado, ribaltando la sentenza di primo grado solo con riferimento alla qualificazione giuridica dell’atto, affermano che "l’atto di cessione di quote pari al 100% del capitale sociale non equivale sempre ad una cessione d’azienda, non potendo essere stravolta la volontà negoziale delle parti, almeno che non se ne dimostri l’intento elusivo". La volontà delle società era, infatti, quella di realizzare una cessione di quote, seppure una cessione pari al 100% del capitale sociale e l’ufficio, nel caso di specie, non ha provveduto a dimostrare con sufficienti elementi l’intento elusivo dei contraenti, allo scopo, dunque, di determinare l’applicazione di una tassazione fissa piuttosto che proporzionale.
I giudici richiamano, poi, la recente disciplina introdotta con D. Lgs. 128/2015 la quale, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra il fisco e il contribuente, all’art. 10 bis precisa che "configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti[...]." In particolare, la procedura di accertamento dell’abuso del diritto si esplica nei seguenti termini: accertato mediante apposito atto, lo stesso deve essere preceduto, a pena di inammissibilità, dalla richiesta di fornire chiarimenti entro il termine di sessanta giorni; tale richiesta deve, poi, essere corredata dall’esposizione dei motivi per mezzo dei quali l’ufficio ha potuto dichiarare un presunto abuso del diritto.
Seppure avessimo voluto soffermarci solo su quanto dispone l’art. 20 DPR 131/1986, precisano i giudici, l’ufficio avrebbe dovuto comunque provare la condotta elusiva, non rilevabile d’ufficio.
Dunque, per concludere, anche a non voler ricorrere alla disciplina di recente introduzione, ai sensi del suddetto art. 20, "l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente" e, nel caso di specie, una sola operazione è stata realizzata, legittima e giustificabile sia dal punto di vista aziendale che da quello fiscale.
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