Il via all’acquamineralometro

La Suprema Corte, richiamando le sentenze n. 17408/2012 e n. 5870/2012 con le quali aveva osservato che "nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità", dichiara legittimo l'avviso di accertamento che ricostruisce i ricavi sulla base della quantità di acqua minerale consumata.
L'acqua, infatti, a parere della Suprema Corte, costituendo elemento indispensabile per lo svolgimento dell'attività di ristorazione/pizzeria, può fondare il potere dell’ufficio a procedere con accertamento induttivo.
L'onere della prova è, così, tutto a carico del contribuente, dovendo, quest’ultimo, dimostrare l'invalidità delle presunzioni addotte dall'ufficio. Così, dopo il tovagliometro, la Corte di Cassazione dà il via all'acquamineralometro: sarà interessante osservare come i giudici tributari "recepiranno" questa importante decisione della Suprema Corte, soprattutto con riferimento alla percentuale di sfrido che verrà riconosciuto.
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