L'ascensore in condominio

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha riacceso i riflettori su un tema di grande rilevanza sociale: l'installazione degli ascensori nei condomini per eliminare le barriere architettoniche. La decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che privilegia il diritto alla mobilità e all'accessibilità degli edifici rispetto a considerazioni di natura estetica o a limitazioni di modesta entità dei diritti proprietari.
Il principio cardine che emerge dalla più recente giurisprudenza della Cassazione è quello della "solidarietà condominiale": gli interessi dei singoli devono essere necessariamente bilanciati con le esigenze di chi ha difficoltà a salire le scale. Non si tratta solo di tutelare i disabili in senso stretto, ma anche gli anziani e chiunque abbia difficoltà motorie. La Corte ha infatti chiarito che piccole limitazioni alla proprietà individuale, come un modesto disagio visivo o una lieve diminuzione di comodità di accesso, non possono impedire la realizzazione di un'opera così importante per la qualità della vita delle persone con difficoltà motorie.
Il quadro normativo si è evoluto significativamente negli ultimi anni. L’art 1120 del cod. civ. include espressamente tra le innovazioni deliberabili a maggioranza quelle dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, come evidenziato dalla Corte di Appello di Napoli, anche per i fabbricati preesistenti l'installazione dell'ascensore si annovera tra gli interventi indispensabili all'accessibilità dell'edificio e alla reale abitabilità degli appartamenti.
Un aspetto particolarmente significativo riguarda il contemperamento tra diverse esigenze. Come ha sottolineato la Cassazione, il diritto all'eliminazione delle barriere architettoniche è un diritto fondamentale che prescinde persino dall'effettiva presenza di disabili nell'edificio, in quanto mira a garantire l'accessibilità potenziale a chiunque. Questo principio trova particolare rilevanza quando si tratta di valutare eventuali opposizioni basate su questioni estetiche o su limitazioni di modesta entità dei diritti proprietari degli altri condomini.
La giurisprudenza ha anche chiarito che le prescrizioni tecniche sulle dimensioni minime degli ascensori si applicano solo agli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti, come evidenziato dal TAR Campania, l'importante è che l'intervento, pur non eliminando completamente le barriere architettoniche, sia in grado di attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nell'accesso alle abitazioni.
Sul piano pratico, la recente introduzione dell’art. 119-ter del Decreto Rilancio ha previsto specifiche detrazioni fiscali per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, rendendo più accessibile dal punto di vista economico la realizzazione di questi interventi.
La tendenza giurisprudenziale evidenzia quindi un progressivo rafforzamento della tutela del diritto alla mobilità, considerato prevalente rispetto a limitazioni di natura estetica o a disagi di modesta entità. Questo orientamento riflette una crescente sensibilità verso le esigenze delle persone con difficoltà motorie e una concezione moderna del diritto all'abitazione, che include necessariamente la piena accessibilità degli spazi condominiali.
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