Mediazione tributaria obbligatoria

La mediazione tributaria può essere promossa per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste). Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore deve essere determinato tenendo conto dell'importo del tributo richiesto al netto degli accessori. Le controversie di valore indeterminabile non sono invece reclamabili (ad esempio, quelle in materia di diniego di iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS). L'eccezione è data dalle liti promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale (controversie da natura catastale), che saranno assoggettati all'obbligo del previo esperimento della mediazione tributaria. Escluse rimangono anche quelle di cui all'art. 47 bis del decreto legislativo n. 546/92 in materia di atti volti al recupero di aiuti di Stato. Infine le controversie avverso atti reclamabili possono essere ora oggetto di conciliazione giudiziale ex art. 48 decreto legislativo n. 546/92.
Ambito soggettivo di applicazione
Ora le disposizioni sulla mediazione si applicano anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'istituto in esame sarà quindi applicabile a tutti gli atti emessi da:
Agenzia delle entrate; Agenzia delle dogane e dei monopoli; Enti locali (Regioni, Province e Comuni); Cancellerie e segreterie degli Uffici giudiziari in materia di contributo unificato; Equitalia spa e Società del gruppo fino ai concessionari della riscossione degli enti locali iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 546/92 per i) cartelle di pagamento per vizi propri; ii) fermi di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del DPR n. 602 del 1973; iii) iscrizioni di ipoteche sugli immobili ai sensi dell’articolo 77 del DPR n. 602 del 1973.In merito all’entrata in vigore del nuovo articolo 17-bis, si evidenzia che l’articolo 12, comma 1, del decreto di riforma prevede che le nuove disposizioni sul processo tributario si applicano, in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ossia, come chiarito dalla relazione illustrativa al medesimo decreto, si applicano ai giudizi pendenti a tale data.Per quanto concerne gli atti prima esclusi dalla disciplina del reclamo/mediazione, si deve ritenere che la nuova disciplina trovi applicazione con riferimento ai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016. Ne consegue che, in tutti gli atti impositivi e le ingiunzioni fiscali che i Comuni e i concessionari emetteranno a decorrere dal 3 novembre 2015 (e che potrebbero di conseguenza essere impugnati entro il 2 gennaio 2016), il soggetto impositore dovrà riportare nei propri atti non solo le attuali istruzioni necessarie per la proposizione del ricorso (ove il contribuente dovesse proporlo prima della fine del 2015), ma anche le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di proporre il reclamo-mediazione in luogo del ricorso (ove lo stesso dovesse essere notificato a decorrere dal 1° gennaio 2016).Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, fornita con Circolare n. 38/E di dicembre 2015: "Con riguardo, invece, alle liti concernenti atti dell’Agenzia delle entrate di valore non superiore a ventimila euro, già ricadenti nell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione in base alla previgente disciplina, trova applicazione la richiamata regola generale enunciata nella relazione illustrativa secondo cui le nuove disposizioni (con particolare riguardo alla riduzione delle sanzioni, alle modalità di pagamento e alla possibilità di esperire la conciliazione giudiziale in caso di esito negativo del reclamo/mediazione) si applicano ai procedimenti di mediazione pendenti alla data del 1° gennaio 2016. In particolare si precisa che, in ordine ai predetti procedimenti pendenti, se alla data del 1° gennaio 2016 il reclamo/mediazione risulta già perfezionato attraverso il pagamento in unica soluzione o della prima rata, la misura della riduzione delle sanzioni e le modalità di pagamento restano disciplinati dalle norme in vigore prima della riforma in esame, ossia al momento del perfezionamento".
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