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BULLISMO E CYBERBULLISMO


IL CYBERBULLISMO: DEFINIZIONE, CONDOTTE E MEZZI DI CONTRASTO
BULLISMO E CYBERBULLISMO
Il termine "Bullismo" è utilizzato per descrivere un fenomeno di prevaricazione, diffuso fra i giovani in un’età compresa fra i 10 ed i 18 anni, nell’ambito del quale un soggetto tiene una condotta illecita (ovvero illegittima) verso un altro soggetto, tendenzialmente più debole (per condizione fisica, sociale, psicologica, economica, ecc.), cagionandogli danni fisici e/o psicologici. Il bullismo è, tradizionalmente, considerato un fenomeno orizzontale, al contrario, ad esempio, del mobbing (al quale spesso la dottrina lo accosta, parlando di mobbing giovanile o adolescenziale), perché si concretizza nell’ambito di rapporti intercorrenti tra soggetti che, formalmente, appartengono al medesimo contesto relazionale. Il fenomeno del bullismo, difatti, nasce e si sviluppa nella comunità dei "pari" (ad esempio, fra compagni di scuola, nello spogliatoio di una società sportiva ovvero nell’ambito di una "compagnia").
Nel bullismo si individuano sempre: un contesto, formale, nel quale la vittima ed il bullo (od i bulli) si trovano sullo stesso piano ed un contesto sostanziale, nel quale un soggetto è più debole degli altri membri del gruppo e finisce per diventare la vittima delle condotte degli altri ovvero delle condotte di alcuni di essi (o di uno solo).
In questo genere di fenomeni non sono essenziali solo il soggetto attivo e quello passivo ma svolge una funzione importantissima anche il gruppo nel quale il fenomeno si manifesta
Sotto il profilo oggettivo, la dottrina, in materia, suole distinguere il bullismo diretto da quello indiretto. Il primo è caratterizzato dal comportamento, univocamente, direzionato del soggetto attivo (o soggetti attivi) verso la vittima designata. Per fare esempi pratici, il caso in cui la vittima viene fatta oggetto di minacce, insulti o percosse e lesioni da parte del bullo o dei bulli. Il secondo riguarda, per lo più, comportamenti che danneggiano, in modo mediato, la vittima, come nel caso di soggetti che diffondono voci infondate sul conto della persona che è fatta oggetto della condotta deviata, ovvero deridono la vittima al suo passaggio nei corridoi o per la strada. Il bullismo indiretto è molto diffuso tra le ragazze.
Sotto il profilo del soggetto autore delle condotte persecutorie, si distingue il bullismo dal bullismo c.d. "rosa" che si ha quando l’autrice (o le autrici) degli atti persecutori è (o sono) una o più ragazze. Come si diceva sopra, le ragazze prediligono, generalmente, una forma di bullismo indiretto.
Una fattispecie, particolare, di bullismo è il c.d. cyber bullismo, ove le condotte illecite (o illegittime) vengono perpetrate e/o diffuse mediante la rete di internet (ad esempio, inviando innumerevoli mail alla vittima o diffondendo video/filmati, sui canali informatici). Detto fenomeno desta particolare allarme sociale perché è molto diffuso, soprattutto, sui Social Network (come Facebook).
Il cyber bullismo è caratterizzato da almeno tre elementi: 1. anonimato del bullo: generalmente, la vittima percepisce una difficoltà nel risalire al persecutore ed ha il timore di non poterlo individuare con certezza. Tale percezione non corrisponde, generalmente, alla realtà, difatti, ogni comunicazione lascia delle tracce e l’anonimato, in conclusione, si dimostra assolutamente illusorio. La polizia postale ovvero gli organi investigativi, più in generale, hanno i mezzi per identificare il bullo e/o i bulli anche quando essi ritengono di essere anonimi. Il problema, però, riguarda la percezione della vittima che si acuisce in maniera direttamente proporzionale alla sua debolezza; è per tale ragione che sarebbe opportuno dare risalto al fatto che l’anonimato del bullo è meramente illusorio; 2. indebolimento delle remore morali: l’anonimato del bullo associato all’idea che nel mondo virtuale si possa assumere un’identità diversa da quella che si ha nel mondo reale indebolisce le remore morali del bullo. E’ opinione comune che, nel mondo virtuale, si facciano e si dicano cose che nel mondo reale non si ha il coraggio di fare e/o dire; l’estrema conseguenza è il fatto che il bullo finisce per non percepire né il dolore né l’umiliazione derivante dal proprio comportamento e finisce per infierire sulla vittima senza pietà, ogni volta che questa si connette, giungendo, in casi estremi, ad invitarla a togliersi la vita senza preoccuparsi del fatto che la persecuzione possa condurla a gesti estremi. Il nickname, in pratica, costituisce per il bullo, una maschera virtuale che lo rende disinibito e che, se possibile, spaventa e disorienta ancor di più la vittima; 3. assenza di limiti spazio - temporali: il cyber bullo, tendenzialmente, perseguita la propria vittima ogni volta che si connette in rete e con ogni mezzo a propria disposizione (mail, chat, video, post pubblicati su social network).
Come il bullo, anche il cyber bullo, agisce per avere visibilità all’interno del gruppo che assiste senza far nulla oppure irride la vittima; più il gruppo è numeroso e maggiore è la soddisfazione del bullo. Il cyber bullo desidera, difatti, che i propri atti si diffondano il più possibile e ciò costituisce un’ulteriore umiliazione per la vittima. Esistono diverse forme di cyber bullismo e queste sono: a. pubblicazione online di informazioni spiacevoli ed imbarazzanti per una persona (siano esse vere o false); b. estromissione di un soggetto da un gruppo online di una persona a cagione delle proprie condizioni sociali, fisiche e/o psicologiche con il fine precipuo di umiliarla; c. invio reiterato di messaggi offensivi mediante mail; d. il c.d. fleming: si tratta nell’invio di messaggi violenti e volgari finalizzati a provocare una battaglia verbale all’interno di un gruppo (presente su di un social network) ovvero in un forum. Detto fenomeno è particolarmente diffuso fra i ragazzi che spesso trascorrono molte ora, in special modo la sera, a chattare sui vari gruppi a cui appartengono. Spesso alle battaglie verbali seguono, il giorno dopo a scuola, le vie di fatto.
Il fenomeno del bullismo e, di conseguenza, anche quello del cyber bullismo, ha conseguenze generali di carattere sociale e conseguenze individuali, sia per il bullo sia per la vittima.
Dal punto di vista generale, il bullismo è una piaga che, negli ultimi anni, ha iniziato a destare particolare allarme sociale; è per tale ragione che, mediante l'introduzione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, prima, e con la Diretiva n. 16 del 5 febbraio 2007 (che costituisce un'applicazione concreta del suddetto Statuto), il legislatore ha dettato i principi fondamentali in termini di funzione rieducativa delle sanzioni disciplinari, in conformità a quanto statuito dalla Costituzione repubblicana, ed ha posto la scuola al centro del sistema di prevenzione e di contrasto al fenomeno.
La medesima ragione ha indotto il Governo, nella figura del Ministero dello sviluppo economico, ad approvare, in data 08.01.2014, il primo codice di autoregolamentazione che ha visto coinvolti, oltre al Ministro, i rappresentanti di: istituzioni (AGCOM, Polizia di Stato ed Autorità Garante per la Privacy, fra gli altri) associazioni ed operatori del settore (Google, Microsoft ed altri).
Allo stato, pertanto, non esistono disposizioni che inquadrino le differenti fattispecie, nelle quali si manifesta il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, e che prevedano, all’interno di un sistema di disposizioni coordinate, degli strumenti di prevenzione e di repressione ad hoc.
Prendere atto di detta carenza normativa, però, non equivale ad affermare che gli episodi di bullismo e/o cyber bullismo rimangono impuniti e/o privi di conseguenze giuridiche per l’autore e per i suoi famigliari.
Il nostro sistema prevede degli strumenti e delle fattispecie astratte che ben possono essere utilizzate per contrastare e sanzionare i comportamenti del bullo sia esso "cybernetico" o meno.
Come si diceva sopra, sotto il profilo individuale le conseguenze degli atti di bullismo riguardano: il bullo, la vittima degli atti bullismo, i genitori e chiunque altro ne abbia la custodia per qualsivoglia ragione e/o eserciti la responsabilità genitoriale in luogo dei genitori.
Dal punto di vista della vittima, le conseguenze immediate sono danni fisici e psichici che il ragazzo rischia di portarsi dietro per tutta la vita.
Quanto ai c.d. bulli, per anni (e forse ancor oggi in alcuni ambienti sociali), si è diffusa la convinzione sbagliata che, vista la minore età degli autori dei comportamenti illeciti, le condotte sarebbero rimaste impunite come se quei gesti tanto odiosi e, spesso, codardi non dovessero comportare alcuna conseguenza giuridica.
Gli atti di cyber bullismo, come quelli di bullismo diretto e/o indiretto, in realtà, vengono inquadrati all’interno dei singoli reati previsti dal nostro Codice penale.
A seconda della condotta tenuta, in concreto, il cyber bullo, se maggiore di quattordici anni, potrà essere indagato e, poi, imputato, nanti al Tribunale per i minorenni, del reato di diffamazione, minacce e nei casi più gravi, qualora la condotta sia reiterata e si configuri come una persecuzione, del reato di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori - meglio conosciuto come stalking -).
Quest’ultima disposizione, nata per contrastare un fenomeno diverso e tristemente noto, è perfetta per essere applicata ai casi di bullismo
Il primo comma dell’art. 612 bis c.p. statuisce che : "... Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero dea costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita...".
Non ci sono dubbi sul fatto che, nei casi più gravi, il cyber bullo (così come il bullo) diviene un persecutore della vittima che è indotta ad alterare le proprie abitudini di vita per tentare di sottrarsi alla persecuzione che le cagiona uno stato di ansia e di paura gravissimo.
Le fattispecie concrete di bullismo e cyber bullismo, pertanto, possono essere sussunte nella fattispecie astratta prevista dalla disposizione sopra riportata.
Si noti, poi, che, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 94 del 2013, convertito dalla L. 119 del 2013, alle ipotesi di cyber bullismo, si applica la fattispecie aggravata del reato di cui sopra. Difatti, il comma secondo dell’art. 612 bis c.p. stabilisce che: "... La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici...".
I detrattori della riforma ritengono che l’introduzione dell’aggravante per i casi nei quali il reato sia stato commesso con lo strumento informatico costituisca una scelta emozionale discendente da alcuni casi di cronaca e che non trovi riscontri oggettivi; non vi sarebbero prove concrete del fatto che le condotte perpetrate, mediante lo strumento informatico, cagionino più danni di quelle commesse mediante una persecuzione diretta ed, al contrario, appare più veritiero il contrario. Allo stato e nelle more di un’eventuale intervento (attualmente imprevedibile) della Corte Costituzionale e/o di una modifica legislativa, a colui che commetta atti persecutori mediante lo strumento informatico viene contestata la fattispecie aggravata del reato di cui all’art. 612 bis, comma II, c.p., per aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici.
Spesso, però, nonostante la normativa, sopra citata, che, in astratto, prevede conseguenze gravi per gli autori delle condotte illecite, si diffonde un’idea di impunità: il cyber bullo, oltre all’impressione di non poter essere individuato, ritiene che, anche se individuato, la sua condotta non verrà punita. Detta supposizione discende, in parte, dal fatto che, essendo l’autore del fatto un minorenne, la giustizia minorile sarebbe meno afflittiva e tendente al perdono ed, in parte, da un comune sentimento di sfiducia nel sistema giudiziario italiano.
La Giurisprudenza della Suprema Corte, a più riprese, ha smentito dette convinzioni malsane, arrivando a ritenere adeguata, in casi particolarmente gravi, la custodia cautelare nel carcere minorile, per gli autori di atti di bullismo.
E' vero che, la Suprema Corte, in una delle ultime sentenze, in materia, pronunciata nel 2010 (cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 13.10.2010 n° 36659), ha affermato che la custodia cautelare deve costituire la misura estrema ma è altrettanto vero che ha ribadito che è corretto applicarla agli indiziati di atti di bullismo, in attesa di giudizio, nei confronti dei quali sussistano particolari indizi di colpevolezza e per i quali sussista il pericolo concreto che le condotte si ripetano. Del resto, anche nei confronti di coloro che sono accusati di atti di bullismo, che configurano ipotesi di reato meno gravi, la Corte di Cassazione ha ritenuto commisurata alla gravità di tali condotte la misura cautelare del collocamento in comunità, ritenendo comunque opportuno applicare una misura cautelare che prevenga la reiterazione dei reati (per tutte cfr. Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 5686/13).
E’, pertanto, evidente che chi si rende colpevole di atti di bullismo ed ha un’età superiore ai 14 anni (soglia di imputabilità nel sistema giudiziario italiano) può subire anche conseguenze gravi delle quali spesso non si rende conto anche perché altrettanto spesso mancano informazioni che rendano edotto il minore sulle conseguenze delle proprie azioni. E’ doveroso ricordare e far comprendere ai ragazzi, che il nostro ordinamento prevede meccanismi sanzionatori (che, nei casi più gravi, sfociano nella condanna anche a pene detentive da scontare in particolari strutture) che implicano la celebrazione del processo nanti al Tribunale per i minorenni. E' doveroso ricordarlo e spiegare detti meccanismi, ai minori, per evitare che passi il messaggio che il minore, in quanto tale, rimane sempre impunito; messaggio, che è figlio di una politica populista, avulsa dalla realtà, che finisce per recare danni ai giovani che, al contrario, con linguaggio adeguato alle rispettive età, devono essere edotti circa le possibili conseguenze dei propri atti. Al contrario, una politica di questo genere ha la funzione non solo di educare e far crescere ma forma cittadini più coscienti dei propri diritti e doveri.
E' opportuno, poi, ricordare, anche agli adulti, quelle che possono essere le conseguenze derivanti da un atto di bullismo commesso da un minore.
L'art. 2048 c.c. statuisce che: " Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto".
La disposizione, sopra citata, costituisce il riferimento normativo sulla base della quale sussiste la responsabilità dei genitori (ed in casi particolari, ed entro certi limiti, anche degli insegnanti e/o della scuola) allorquando un minore, con la propria condotta illecita (ad esempio, commettendo atti di cyber bullismo), cagioni danni a terzi.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha elaborato la fattispecie della "culpa in educando" che prevede la responsabilità giuridica diretta e personale del genitore per i danni cagionati dal figlio/a, anche quando questo si trovi in custodia, presso la scuola ovvero un’altra struttura socio educativa.
La Suprema Corte di Cassazione ritiene, difatti, che i genitori sono comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità per il fatto compiuto dal minore, in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (per tutte cfr. Cassazione civile , sez. III, sentenza 21.09.2000 n° 12501 che esprime, con chiarezza, il fatto che la responsabilità degli insegnanti e quella dei genitori sono separate ed indipendenti l'una dall'altra.).
Detto principio è stato, più volte, ribadito dalla Corte di Cassazione che individua, nella carenza di educazione impartita a figli minori capaci di intendere e volere, una fonte di responsabilità, nel caso in cui il minore stesso cagioni danni a terzi (cfr. Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.03.2008 n° 7050 che ha statuito: "I genitori sono responsabili dei figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità").
Quanto alla responsabilità della scuola e degli insegnanti, derivante da fatti illeciti commessi dagli allievi nel corso dell'orario scolastico, la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene che essa costituisca una fattispecie di responsabilità per inadempimento del contratto sociale e l'elemento soggettivo di detta responsabilità debba essere individuato nella culpa in vigilando (alcuni autori parlano altresì di culpa in organizzando). La Suprema Corte ritiene che: "Per superare la presunzione di responsabilità che, ex art. 2048 c.c., grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale" (cfr. Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.04.2009 n° 9542).
Dagli atti di bullismo, pertanto, possono discendere conseguenze negative, giuridiche ed economiche, oltre che sociali, anche per l'autore di detti atti e per tutti coloro che sono preposti alla sua tutela ed educazione.
E’ opportuno oltre che doveroso che i genitori e gli educatori controllino le condotte dei minori anche quando, nel buio della loro stanza, navigano in internet, assumendo l’identità che hanno scelto con il proprio nickname, ed, ancor prima, è opportuno fornire ai ragazzi mezzi per assumere la consapevolezza delle loro azioni e delle conseguenze delle stesse.
E’ necessario far comprendere ai ragazzi l’importanza del rispetto dovuto agli altri e che ove finisce la loro libertà inizia quella altrui, perché questo è uno dei principi alla base del vivere in una società che sanziona colui che, nascondendosi dietro ad un’identità virtuale, perseguita il prossimo.















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