Bonus Facciate: domande e risposte

Mi vengono posti due quesiti:
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per godere del beneficio fiscale di cui all’art. 1, comma 219, L. 160/2019 (c.d. Bonus Facciate) è necessario che i lavori vengano conclusi entro e non oltre il 31-12.-2021?
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nella disposizione sopra citata, si legge che, danno luogo al credito di imposta, con aliquota al 90%, le spese sostenute, per gli interventi di cui alla medesima disposizione, negli anni 2020 e 2021; mi si chiede: ciò significa che il prezzo dev’essere sostenuto integralmente oppure in caso di cessione o sconto in fattura è sufficiente pagare la somma residua risultante dalla differenza fra la spesa globale ed il credito d’imposta?
Il c.d. “Bonus facciate” è regolato dalle disposizioni contenute nei commi dal 219 al 224 dell’art. 1 L. 160/2019. Per rispondere ai due quesiti, che sono strettamente connessi, il dato dal quale partire è l’art. 1, comma 219, L. 160/2019.
La disposizione recita testualmente: “Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per centoPer le spese documentate, sostenute nell’anno 2020 (termine prorogato al 2021), relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
Apparentemente, la disposizione non ammetteva interpretazioni alternative, essendo molto chiara. Nella disposizione si parla delle spese sostenute e non si fa cenno alla conclusione dei lavori, pertanto, appariva chiaro, ai molti, che per godere della suddetta detrazione era sufficiente pagare la spesa (poi, chiariremo quale spesa), entro e non oltre il 31-12-2020 (poi, prorogato al 31.12.2021) mentre si riteneva irrilevante la data di conclusione dei lavori di restauro delle facciate.
I problemi interpretativi sono sorti, successivamente, ossia, con l’introduzione dell’art. 121 D.L. 34/2020, poi, convertito dalla L. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
L’art. 121 ha statuito che anche il credito d’imposta, conseguente al c.d. Bonus Facciate, possa essere oggetto di sconto in fattura o di cessione del credito, alla stregua del credito discendente dal Superbonus 110% (e di altri crediti di imposta analiticamente elencati al comma 2 della disposizione).
Il dubbio interpretativo nasceva dal fatto che la disposizione fa riferimento, secondo alcuni interpreti, al fatto che il pagamento in base ai SAL (30-60-100%), così come previsti dall’art. 119 D.L. 34/2020, dovrebbe valere anche per il Bonus facciate e, pertanto, ciò avrebbe comportato che i lavori, oltre ad essere pagati, avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31.12.2020 (poi, prorogato al 31.12.2021).
L’interpretazione, così, come formulata non convince e non convinceva molti interpreti (fra cui lo Scrivente) per due ragioni:
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l’art. 1, comma 219, L. 160/2020 parla, esclusivamente, di data di esecuzione del pagamento e non di ultimazione dei lavori; al contrario di ciò che è prescritto dall’art. 119 D.L. 34/2021 (che disciplina il Superbonus 110% nelle sue diverse declinazioni) che fa, espressamente, riferimento alla data di ultimazione dei lavori (31.12.2021, poi, prorogato al 31.12.2022 ed in predicato di essere prorogata al 31.12.2023). Non sussiste, pertanto, una ragione per applicare in maniera estensiva la disposizione tributaria;
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se è vero che l’art. 119 D.L. 34/2020 fa riferimento ai tre SAL di cui si diceva sopra, nulla prescrive di analogo è prescritto o previsto dall’art. 1, comma 219, L. 160/2019. Il pagamento delle spese che danno luogo al credito d’imposta con aliquota al 90%, pertanto, è indipendente dai tre SAL.
Ad ogni buon conto, sul punto, sono sorte tre interpretative:
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la prima che riteneva, come detto sopra, che anche con riferimento al bonus facciate ed alle spese che davano luogo al credito di imposta doveva applicarsi il criterio di cassa e, conseguentemente, i lavori non solo dovevano essere pagati ma dovevano anche essere ultimati, entro il 31.12;
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la seconda che per le ragioni sopra esposte, era di parere opposto e, pertanto, riteneva che la data di ultimazione dei lavori fosse irrilevante purché i lavori fossero pagati entro il 31.12;
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la terza era intermedia e riteneva che i lavori: a) dovevano essere pagati entro e non oltre il 31.12; b) dovevano essere ultimati entro la data ultima che la legislazione fiscale prevede, di anno in anno, per dichiarare all’agenzia delle entrate le proprie scelte in merito al credito d’imposta (se tenerlo per sé e portarlo in detrazione ovvero cederlo a terzi). Nel periodo pre covid, detto termine si collocava fra il 15 ed il 31 marzo mentre, nel 2020 (ad esempio), detto termine è stato più volte prorogato sino ad aprile. In base a detto orientamento, che per un certo periodo è stato accolto anche da molte ESCO (che tutt’oggi, per ragioni imperscrutabili continuano, a ritenerlo corretto), la data di ultimazione dei lavori doveva coincidere con il termine ultimo per la dichiarazione così che vi fosse l’allineamento fra i pagamenti e la fine dei lavori.
Chiariamo subito che, in realtà, i dubbi sono stati alimentati dal fatto che il ceto bancario (che finanzia, in ultimo, le operazioni) tendeva, in via prudenziale, ad optare per la prima interpretazione, sicuramente, più prudenziale e conservativa.
Dal punto di vista dell’Agenzia delle Entrate, in realtà, i dubbi non ci sono mai stati perchè, sin da aprile/maggio del 2021, fra le F.A.Q. di Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Liguria compaiono delle risposte a dei quesiti nelle quali l’Agenzia chiarisce che per godere della detrazione di cui all’art. 1 comma 219, L. 160/2019, la data di ultimazione dei lavori è irrilevante.
Chiaramente, la F.A.Q. non è fonte del diritto ed, a limite, in applicazione del principio di buona fede nei rapporti fra il contribuente e l’Agenzia stessa, può essere utilizzata, contro l’Agenzia delle Entrate, da colui che ha formulato il quesito, in caso di accertamento e/o contestazione.
Successivamente, a conferma del principio sopra enunciato e dell’interpretazione che ritiene che la conclusione e lo stato avanzamento dei lavaori sia del tutto irrilevante ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura (e della conseguente fruizione del credito) è intervenuta la VI commissione parlamentare permanente (commissione finanze) che in data 7 luglio 2021, rispondendo ad un quesito, scrive:”… In conclusione, in base al tenore lette- rale della norma, è possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Pertanto, qualora per l’effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013) non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data del- l’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati…”.
La commissione finanze, pertanto, chiarisce che la cessione/sconto in fattura sono assolutamente autonomi rispetto alla decisione di pagare le opere mediante SAL; pertanto, qualora, come nel caso di Bonus Facciate, venga emessa un’unica fattura con sconto in fattura (pari al 90%) è irrilevante la data di conclusione dei lavori ma sono solo rilevanti due circostanze:
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la data del pagamento delle opere;
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che i lavori siano effettivamente, poi, eseguiti.
Anche il Parlamento, pertanto, aderisce all’interpretazione secondo cui per il godimento del bonus fiscale (mediante cessione o sconto in fattura) sarebbe rilevante, solo, la data di pagamento dei lavori (rimanendo irrilevante la data di conclusione dei lavori).
In ultimo, in ordine di tempo, è intervenuta, sul punto, l’Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Liguria che, dopo ampia motivazione ha statuito, con la risposta all’interpello n. 903 - 521/2021 (istanza del 07.07.2021), quanto segue: “… in considerazione delle osservazioni formulate e dei chiarimenti forniti, si è dell’avviso che il condominio istante possa beneficiare del c.d. bonus facciate per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati laddove, in conformità dell’enunciato criterio di cassa a cui devono fare riferimento i soggetti come il condominio interpellante, il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti….”.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, chiarisce, definitivamente, che la data di conclusione dei lavori è irrilevante ai fini del c.d. bonus facciate; ciò che è rilevante è il pagamento delle somme, entro il 31.12.2021.
L’Agenzia delle Entrate va oltre e risponde anche al secondo dei quesiti che sono stati posti all’inizio: cosa deve pagare il Condominio per godere della detrazione.
Il Condominio che opti per la fruizione del credito d’imposta mediante lo sconto in fattura del credito d’imposta, pari al 90 % del prezzo delle opere e dei costi accessori (che danno luogo alla detrazione), può godere del beneficio fiscale pagando, entro e non oltre il 31.12.2021, la somma residua, pari al 10%, discendente dalla dalla differenza tra il costo totale e l’importo del credito ceduto (ovvero scontato in fattura).
Lo sconto in fattura, difatti, è una forma di pagamento del corrispettivo delle opere e dei costi accessori. In pratica, il Condominio paga:
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il 90% del prezzo mediante la sottoscrizione del contratto che preveda lo sconto in fattura e la ricezione della conseguente fattura che lo preveda;
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il 10%, residuo, mediante “bonifico parlante” che indichi: i dati del beneficiario e dell’impresa, la detrazione che ha dato luogo allo sconto in fattura e gli altri requisiti che, poi, dovranno essere indicati nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, al fine di rispondere ai questi, lo Scrivente ritiene di affermare che per godere della detrazione di cui all’art. 1, comma 219, L. 160/2019:
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la data di ultimazione dei lavori è irrilevante, purché siano eseguiti realmente;
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il Condominio che opti per lo sconto in fattura deve pagare, entro e non oltre il 31.12.2021 (salvo ulteriore proroga), all’appaltatrice, la somma residua discendente dalla differenza fra la spesa totale ed il credito d’imposta (ossia, il 10%).
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