La delibera di approvazione del bilancio

Ricordiamo il caso. Un condomino aveva proposto azione di opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione ad atto di precetto con il medesimo atto di opposizione, ritenendo non dovuto il pagamento di spese per l’amministrazione condominiale, regolarmente approvate dal Condominio, senza, però, aver mai impugnato la delibera che aveva approvato il bilancio sulla base del quale era stato concesso il decreto ingiuntivo.
Lo scrivente ha sostenuto, con successo, sulla base delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo non ha il potere di sindacare la validità della delibera che ha approvato il bilancio atteso che solo il Giudice investito dell’impugnativa della delibera può farlo.
La difesa del condominio si fondava su di un`autorevole precedente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che ha statuito: "... A tutela della certezza delle relazioni giuridiche il condomino che voglia contestare la legittimità di una delibera condominiale lo deve fare subito e con un giudizio apposito che chiarisca una volta per tutte se la delibera impugnata sia conforme a legge o a regolamento oppure no: non può il medesimo condomino omettere l’impugnazione della delibera che ha reso liquida la posta debitoria oggetto di contestazione salvo eccepire poi gli asseriti ed eventuali vizi della decisione assembleare nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che la medesima posta debitoria ha avuto ad oggetto: ciò vale sicuramente per i vizi di annullabilità, essendo una delibera annullabile efficace sino alla sua definitiva caducazione e salva la sua sospensione ex art. 1137, secondo comma, codice civile, nelle more del giudizio, ma anche per i vizi di nullità della delibera da cui ha tratto origine il credito monitorio oggetto di contestazione, giustificandosi la deroga "al principio generale di inesecutività del titolo ove impugnato con allegazione della sua originaria invalidità assoluta (nullità - inesistenza)" (cfr. Corte Cassazione, SS.UU., sentenza n. 4421 del 27.02.2007)
In altri termini, la Suprema Corte ha inteso derogare al noto principio secondo cui quod nullum est nullum producit effectum Neppure la delibera nulla non può essere disapplicata dal Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo se non è previamente impugnata ed, a seguito di giudizio, caducata - o sospesa - dal Giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c.
Ne consegue che, ove il Condominio abbia azionato un credito fondato, per assurdo, su delibera nulla ma non ancora impugnata, il Giudice del procedimento monitorio deve unicamente limitarsi a verificare la sussistenza del credito e la correttezza delle poste richieste all’opponente, essendogli precluso ogni sindacato circa la legittimità della delibera a monte, anche con riguardo alla più grave patologia della nullità.
Tutto ciò deriva dal fatto che l’ordinamento dà al condomino un mezzo per far valere l’invalidità di una delibera e, conseguentemente, del bilancio con essa approvato, ossia, l’azione di cui all’art. 1137 c.c..
Il Giudice di pace di Genova, con la sentenza n. 683 del 28.02.2015, ha accolto appieno le deduzioni dello Scrivente affermando che il Giudice dell’opposizione deve verificare, esclusivamente, che: la delibera esista e sia efficacia (non sospesa), le poste richieste siano state calcolate correttamente e non siano intervenuti fatti estintivi dell’obbligazione (ad esempio, il pagamento in tutto o parte di quanto dovuto).
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