Superbonus: breve vademecum per i SAL al 31.12.2023
Viste le recenti esternazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze e le conseguenti chiusure nei confronti di una proroga, sempre più frequentemente, viene richiesto come bisogna comportarsi rispetto ai SAL raggiunti, alla data del 31.12.2023.
Partiamo da uno schema di carattere generale sulla base della normativa vigente e poi vediamo qualche caso particolare.
L’attuale normativa prevede che le spese devono essere sostenute entro la suddetta data, per dar luogo al credito d’imposta pari al 110% della spesa.
Questo significa che:
- in caso di credito goduto, in via diretta, compensandolo, è necessario che le fatture siano pagate entro la suddetta data, con “bonifico parlante”. Le fatture pagate, successivamente, daranno luogo ad un credito pari al 70% del valore della spesa;
- In caso di cessione del credito da parte del committente, la situazione è identica alla precedente;
- In caso di sconto in fattura, invece, la situazione è diversa: la fattura va emessa entro la suddetta data, il DD.LL. dovrà, in qualche modo (non ancora chiarito) dimostrare che alla data del 31.12.2023, i lavori avevano raggiunto un certo SAL ed, infine, il committente dovrà pagare la quota residua (se esistente), con “bonifico parlante”.
A questo punto, si pongono due problemi:
- entro quando la DD.LL. deve depositare la fine dei lavori e “chiudere” la CILAS?
- entro quanto l’asseveratore deve depositare l’asseverazione presso ENEA?
Le soluzioni sono semplici e contrastano con quanto sta circolando sugli organi di stampa in merito ad eventuali “sanatorie”.
La DD.LL. può depositare la conclusioni dei lavori, “chiudendo” la CIlas entro 60 giorni dalla fine dei lavori stessa.
Ne consegue che se i lavori devono concludersi entro il 31.12.2023, il tecnico può concludere le pratiche di chiusura della CILAS, entro e non oltre l’01.03.2024 (il prossimo anno sarà bisestile).
Da parte propria, l’asseveratore avrà ancora più tempo per il deposito dell’Asseverazione presso ENEA.
La normativa di riferimento prevede che l’asseveratore ha 90 giorni dalla conclusione dei lavori per depositare.
Se i lavori, si sono conclusi il giorno 31.12.2023, la pratica presso ENEA può essere depositata il giorno 31.03.2024.
Quest’ultima affermazione, però, non è propriamente corretta. Il legislatore, difatti, si è dimenticato di coordinare la disposizione tecnica con la normativa fiscale.
Come detto, la disposizione che regola il deposito dell’asseverazione (90 giorni dalla conclusione dei lavori) è incompatibile con la normativa fiscale che prevede che entro il 15.03.2024, i contribuenti dovranno dichiarare che cosa faranno con i crediti maturati in conseguenza delle spese affrontate nel 2023. Come noto, il credito di imposta da superbonus si riferisce all’anno 2023, ma sorge solo in conseguenza dell’asseverazione che può essere depositata entro il 31.03.2024. Ne consegue che se il tecnico asseveratore si attenesse alla normativa, rischierebbe di far perdere il credito d’imposta all’impresa che ha pattuito con il committente lo sconto in fattura, facendone discendere un contenzioso.
Per risolvere questo problema, a parere di chi scrive, è opportuno che il tecnico asseveratore, tenga ferma quale scadenza finale non il 31.03.2024 bensì il 15.03.2024, salvo che nelle more il legislatore non si renda conto del proprio errore e dell’antinomia creata, correndo (come troppo spesso fa) ai ripari.
A questo punto, sorge un interrogativo, perchè alcuni politici al fine di accattivarsi il consenso di una parte dell’elettorato affermano che, al prescindere da una proroga, sarebbe utile una sanatoria che “consenta di inserire nel portale ENEA le fatture sino al 12.01.2024”’?
Non esiste una ragione reale, se non quella di peggiorare la situazione attuale, mettendo in ulteriore difficoltà le imprese.
Come abbiamo visto, oggi, l’asseveratore, per non correre rischio alcuno, ha tempo sino al 15.03.2024 per inserire ed inviare i documenti e l’asseverazione ad ENEA. La situazione sarebbe diversa, se il legislatore stabilisse che le fatture possono essere pagate anche dopo il 31.12.2023, perchè in tal caso aumenterebbe la platea delle spese ammesse al beneficio. Anche qui, però, procrastinare al 12.01.2024 (come ho letto sugli organi di stampa), non costituisce una soluzione.
Lo sarebbe parzialmente, forse, un termine al 29.02.2024.
Questo, però, costituirebbe sostanzialmente, una sorta di proroga perchè consentirebbe alle imprese di continuare a fatturare anche dopo la fine dei lavori e darebbe adito a potenziali contenziosi perchè incentiverebbe le false dichiarazioni ed attestazioni.
Sarebbe più onesto intellettualmente e disincentivante, concedere una proroga di 2 o 3 mesi solo per i cantieri che alla data del 31.12.2023 hanno raggiunto un SAL almeno del 60%.
In questo modo:
- non verrebbero abbandonati al loro destino i condomini che hanno fatto affidamenti su di una misura dello Stato;
- non verrebbero abbandonate al loro destino le imprese che hanno subito le conseguenze dell’incertezza normativa che ha paralizzato il mercato dei crediti d’imposta, generando una crisi di liquidità generalizzata, nel settore;
- non vi sarebbero più problemi di coordinamento fra la normativa fiscale e quella tecnica.
Si pone un ultimo problema, poniamo che un’impresa fatturi il totale degli interventi, ma che i lavori non si siano conclusi entro la data del 31.12.2023.
Bisogna fare una distinzione:
- il caso in cui sia stato depositato un SAL intermedio superiore al 60%;
- Il caso in cui non sia stato depositato alcun SAL intermedio, dopo il primo pari almeno al 30%.
Nel secondo caso, la soluzione è semplice perchè il tecnico asseveratore, preso atto della dichiarazione della DD:LL. (da inviare preferibilmente via pec entro il 31.12.2023) potrà depositare presso ENEA un’asseverazione relativa al SAL raggiunto al 31.12.2023 (sempre entro il 15.03.2024, per le ragioni dette sopra) e poi depositerà un SAL finale (entro 90 giorni dalla di fine lavori) le cui spese daranno luogo ad un credito pari al 70% del valore delle stesse.
Faccio un esempio pratico:
- la società X emette una fattura con sconto al 100% del valore della spesa, sulla totalità del prezzo;
- I lavori al 31.12.2023, raggiungono un SAL pari al 98% ed il 2% si concluderà il 31.01.2024;
- l’asseveratole relativa al SAL 98%, potrà entro il 15.03.2024, depositare l’asseverazione ENEA e le spese godranno del credito superbonus (110%);
- l’asseveratole, entro il 30.04.2024, dovrà depositare il SAL finale ed il 2% della spesa darà luogo ad un credito del valore pari al 70% della spesa stessa.
Il problema si pone qualora, invece, sia stato depositato un SAL intermedio superiore al 60% (oltre al I di almeno il 30%). Come noto la normativa, prevede un massimo di tre SAL, pertanto, l’asseveratore non potrà che attendere la fine dei lavori, prima di depositare l’asseverazione presso ENEA. La spesa, pertanto, darà luogo ad un credito d’imposta pari al 70% della spesa.
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