Opposizione a Decreto ingiuntivo e precetto
La difesa del Condominio, rappresentata dallo Studio, oltre a difendersi nel merito sull’opposizione a decreto ingiuntivo, ha sostenuto, per quanto qui di interesse, che fosse inammissibile proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione all’atto di precetto con il medesimo atto e davanti al medesimo Giudice.
Tale linea difensiva si fondava su di un principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui: "... Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso; ne deriva che in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento..." (cfr. Cassazione Sent. 10650 del 29.11.1996, conforme a Cassazione Sent. 766 del 28.01.1988).
La massima di cui sopra esprime chiaramente l’impossibilità di promuovere l’azione di opposizione a decreto ingiuntivo insieme con quella di opposizione a precetto dal momento che le due opposizioni hanno una natura differente.
Il Giudice di pace di Genova, con la sentenza n. 683 del 28.02.2015, oltre a respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo, nel merito, ha dichiarato inammissibile l’opposizione a precetto.
Il Giudice di Pace, difatti, accogliendo l’eccezione preliminare proposta dallo scrivente, ha ritenuto inammissibile proporre l’opposizione all’atto di precetto, contestualmente all’opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. e quella di cui all’art. 617 c.p.c. vanno proposte davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamando la sentenza n. 16188/2011, pronunciata dalla sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice di Pace ha affermato, poi, che non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione al precetto, intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con il primo si contesta in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con il secondo si contesta il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, non ricorrendo, pertanto, identità di tuti gli elementi richiesti dalla legge per la litispendenza e, segnatamente del petitum e della causa petendi.
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