Nullità dei contratti bancari non sottoscritti
I contratti bancari che non siano sottoscritti da entrambe le parti sono nulli per carenza di uno dei requisiti fondamentali del contratto: la forma
Con ordinanza del 13.07.2018, il Tribunale civile di Genova, VI sezione, Dott.ssa Francesca Lippi, è ritornato sul problema del requisito della forma scritta dei contratti bancari e della nullità degli stessi per carenza di tale requisito.
Sul punto, il medesimo Tribunale si era già espresso, con la sentenza n. 383 del 2018, pubblicata in data 01.02.2018, Dott. Mario Tuttobene, il quale aveva affermato che il contratto di conto corrente e/o di finanziamento non sottoscritto da entrambe le parti è nullo e, pertanto, il tasso di interesse corrispettivo pattuito dev’essere ricalcolato applicando al rapporto il tasso previsto dall’art. 117 T.U.B., ossia il tasso minimo B.O.T. rilevato nei dodici mesi precedenti ogni singola operazione. In pratica, un tasso molto più vantaggioso per il cliente.
Con l’ordinanza del 13.07.2018, accogliendo l’istanza di integrazione del quesito, formulata dallo Scrivente, a fronte di contratti di conto corrente e linee di credito mai sottoscritte dal cliente, il Giudice ha affermato i seguenti principi:
- la disciplina dei contratti bancari e finanziari prevede la necessità di forma scritta del contratto a pena di nullità (art. 117 T.U.B. e art 23 T.U.F.) ;
- in caso di mancanza di forma scritta del contratto, il cliente bancario può agire per far dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle commissioni e spese addebitatigli in costanza di rapporto, con effetti restitutori in proprio favore (art. 1284 c.c. e art. 117 T.U.B), domanda che è presente nelle conclusioni rassegnate in atti ;
- nella fattispecie in esame il contratto di conto corrente n........... (prod. 21 parte attrice) è nullo per vizio di forma in quanto è costituito da una lettera indirizzata a Banca XYZ in data ............sottoscritta dai Soci Amministratori di XXXXXX sotto forma di richiesta che però non risulta essere stata accettata dalla Banca, neppure in un separato documento, né può riconoscersi efficacia sanante alla dicitura " si dichiara di aver ricevuto conferma della presente lettera " in quanto essa , per la sua genericità, non può equivalere ad accettazione della Banca (in tal senso si veda sentenza n.383/2018 Tribunale di Genova );
- non appare rilevante nel caso di specie la recente ordinanza della Suprema Corte n. 14243 del 4.6.2018 in quanto riguarda i l diverso caso in cui sia prodotta in atti la scrittura privata recante la proposta della banca firmata dal cliente ;
- sono conseguentemente nulle anche le aperture di credito che fanno richiamo al contratto di conto corrente n.......;
- quanto ai conti correnti n.......... e n......... anch’essi presentano vizi di forma in quanto riporta no so lo la sottoscrizione della Banca che non ha prodotto l e lettere sottoscritte dalla XXXXXXXXXXX;
- ciò posto, considerato che l’eccezione di nullità non è sottoposta a preclusioni processuali e che nei casi di contratti non conclusi in forma scritta si applica il tasso legale ex art. 1284 c.c. , richiamato dall’ art. 1825 c. c., non operando il comma 7 dell’ art. 117 TUB
- che prevede l’utilizzo del tasso sostitutivo dei B.O.T.;
- in quanto il comma 4 (a cui rimanda il comma 7) richiede comunque che il contratto sia stato concluso in forma scritta ed in esso sia mancante la pattuizione del tasso d’interesse o di altro prezzo o condizione praticata,
Il Giudice dispone l’integrazione del quesito nei seguenti termini: "Calcoli il CTU i saldi dei conti n. ............. n.................... e n....................... senza anatocismo al tasso legale decurtando oneri, commissioni e spese in quanto non pattuiti".
Sul punto, il medesimo Tribunale si era già espresso, con la sentenza n. 383 del 2018, pubblicata in data 01.02.2018, Dott. Mario Tuttobene, il quale aveva affermato che il contratto di conto corrente e/o di finanziamento non sottoscritto da entrambe le parti è nullo e, pertanto, il tasso di interesse corrispettivo pattuito dev’essere ricalcolato applicando al rapporto il tasso previsto dall’art. 117 T.U.B., ossia il tasso minimo B.O.T. rilevato nei dodici mesi precedenti ogni singola operazione. In pratica, un tasso molto più vantaggioso per il cliente.
Con l’ordinanza del 13.07.2018, accogliendo l’istanza di integrazione del quesito, formulata dallo Scrivente, a fronte di contratti di conto corrente e linee di credito mai sottoscritte dal cliente, il Giudice ha affermato i seguenti principi:
- la disciplina dei contratti bancari e finanziari prevede la necessità di forma scritta del contratto a pena di nullità (art. 117 T.U.B. e art 23 T.U.F.) ;
- in caso di mancanza di forma scritta del contratto, il cliente bancario può agire per far dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle commissioni e spese addebitatigli in costanza di rapporto, con effetti restitutori in proprio favore (art. 1284 c.c. e art. 117 T.U.B), domanda che è presente nelle conclusioni rassegnate in atti ;
- nella fattispecie in esame il contratto di conto corrente n........... (prod. 21 parte attrice) è nullo per vizio di forma in quanto è costituito da una lettera indirizzata a Banca XYZ in data ............sottoscritta dai Soci Amministratori di XXXXXX sotto forma di richiesta che però non risulta essere stata accettata dalla Banca, neppure in un separato documento, né può riconoscersi efficacia sanante alla dicitura " si dichiara di aver ricevuto conferma della presente lettera " in quanto essa , per la sua genericità, non può equivalere ad accettazione della Banca (in tal senso si veda sentenza n.383/2018 Tribunale di Genova );
- non appare rilevante nel caso di specie la recente ordinanza della Suprema Corte n. 14243 del 4.6.2018 in quanto riguarda i l diverso caso in cui sia prodotta in atti la scrittura privata recante la proposta della banca firmata dal cliente ;
- sono conseguentemente nulle anche le aperture di credito che fanno richiamo al contratto di conto corrente n.......;
- quanto ai conti correnti n.......... e n......... anch’essi presentano vizi di forma in quanto riporta no so lo la sottoscrizione della Banca che non ha prodotto l e lettere sottoscritte dalla XXXXXXXXXXX;
- ciò posto, considerato che l’eccezione di nullità non è sottoposta a preclusioni processuali e che nei casi di contratti non conclusi in forma scritta si applica il tasso legale ex art. 1284 c.c. , richiamato dall’ art. 1825 c. c., non operando il comma 7 dell’ art. 117 TUB
- che prevede l’utilizzo del tasso sostitutivo dei B.O.T.;
- in quanto il comma 4 (a cui rimanda il comma 7) richiede comunque che il contratto sia stato concluso in forma scritta ed in esso sia mancante la pattuizione del tasso d’interesse o di altro prezzo o condizione praticata,
Il Giudice dispone l’integrazione del quesito nei seguenti termini: "Calcoli il CTU i saldi dei conti n. ............. n.................... e n....................... senza anatocismo al tasso legale decurtando oneri, commissioni e spese in quanto non pattuiti".
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