Sulle linee di credito decide il giudice del conto
Linee di credito e conti anticipi non hanno autonomia rispetto al contratto di conto corrente di riferimento
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, con la sentenza N. 3958 del 2016 ha espresso alcuni principi importanti in tema di competenza per territorio, di natura del contratto di conto corrente e di rapporto fra linee di credito (e/o conti anticipi) e conto corrente.
Il caso è il seguente.
Banca Unicredit ricorreva al Tribunale di Torino ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società con sede legale in Ovada (AL) e sede operativa in Genova. La domanda era fondata sul saldo negativo del conto corrente, discendente da due linee di credito e cinque conti anticipi, tutti appoggiati sul conto corrente di riferimento, aperto presso una filiale genovese dell'Istituto.
Lo Scrivente notificava atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo fondata, oltre che su di una serie di motivi di merito (usurarietà dei tassi applicati, anatocismo ed applicazione di commissioni, a vario titolo, non dovute), sull’incompetenza territoriale del Giudice che aveva emesso il decreto opposto.
L'eccezione di incompetenza si fondava sulla circostanza che il contratto di conto corrente non prevedeva alcuna clausola con cui le parti avessero eletto il Foro presso il Tribunale di Torino. Secondo l’assunto difensivo, pertanto, a dover decidere sulla domanda era o il Tribunale di Alessandria (Foro del convenuto) ovvero il Tribunale di Genova (Foro del luogo ove era stato stipulato il contratto di conto corrente). Tale eccezione discendeva dalla considerazione che le linee di credito ed i conti anticipi sono privi di autonomia rispetto al conto corrente di riferimento e, pertanto, era irrilevante il fatto che alcune delle condizioni generali relative a detti strumenti prevedessero l’elezione di foro.
Il Giudice adito accoglieva l’eccezione statuendo che dal momento che le linee di credito (ed i conti anticipi) sono regolate in conto corrente, pertanto, è competente, eventualmente, ad emanare il decreto ingiuntivo, solo il Giudice competente a decidere sulle controversie relative al conto corrente (nel caso di specie, il Tribunale di Genova od il Tribunale di Alessandria).
Il Giudice, pertanto: dichiarava la propria incompetenza, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Banca alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opponente.
Il caso è il seguente.
Banca Unicredit ricorreva al Tribunale di Torino ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società con sede legale in Ovada (AL) e sede operativa in Genova. La domanda era fondata sul saldo negativo del conto corrente, discendente da due linee di credito e cinque conti anticipi, tutti appoggiati sul conto corrente di riferimento, aperto presso una filiale genovese dell'Istituto.
Lo Scrivente notificava atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo fondata, oltre che su di una serie di motivi di merito (usurarietà dei tassi applicati, anatocismo ed applicazione di commissioni, a vario titolo, non dovute), sull’incompetenza territoriale del Giudice che aveva emesso il decreto opposto.
L'eccezione di incompetenza si fondava sulla circostanza che il contratto di conto corrente non prevedeva alcuna clausola con cui le parti avessero eletto il Foro presso il Tribunale di Torino. Secondo l’assunto difensivo, pertanto, a dover decidere sulla domanda era o il Tribunale di Alessandria (Foro del convenuto) ovvero il Tribunale di Genova (Foro del luogo ove era stato stipulato il contratto di conto corrente). Tale eccezione discendeva dalla considerazione che le linee di credito ed i conti anticipi sono privi di autonomia rispetto al conto corrente di riferimento e, pertanto, era irrilevante il fatto che alcune delle condizioni generali relative a detti strumenti prevedessero l’elezione di foro.
Il Giudice adito accoglieva l’eccezione statuendo che dal momento che le linee di credito (ed i conti anticipi) sono regolate in conto corrente, pertanto, è competente, eventualmente, ad emanare il decreto ingiuntivo, solo il Giudice competente a decidere sulle controversie relative al conto corrente (nel caso di specie, il Tribunale di Genova od il Tribunale di Alessandria).
Il Giudice, pertanto: dichiarava la propria incompetenza, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Banca alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opponente.
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