Superbonus 110% e sostituzione dei pannelli solari
Lo scrivente rappresenta il proprietario di un'unità immobiliare in edificio bifamiliare funzionalmente indipendente. Nel 2013, ha istallato un impianto fotovoltaico della potenza di 3 Kw il cui pagamento del prezzo ha dato luogo ad una detrazione con aliquota al 50%, della quale sta, attualmente usufruendo. L'impianto che prevede lo scambio sul posto è, ormai, obsoleto rispetto a quelli di nuova generazione. A parità di numero di pannelli, difatti, con quelli di nuova generazione, è possibile:
1. Produrre quasi il doppio di potenza;
2. Grazie al sistema di accumulo integrato, è possibile stoccare l'energia per la notte, permettendo, così, di migliorare ulteriormente l'efficienza energetica dell'immobile.
Visto che il cliente riteneva di eseguire la riqualificazione dell'edificio mediante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con un impianto ibrido di nuova generazione; tale opera avrebbe consentito, in base all'APE convenzione redatta dai tecnici specializzati, di ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile di due classi.
Posto che l'intervento di riqualificazione dell'impianto di climatizzazione invernale è un intervento trainante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119, D.L. 34/2020, convertito da L. 77/2020, lo scrivente potrà godere di un credito di imposta pari al 110% del prezzo della riqualificazione (e dei costi accessori alla stessa). La disposizione, sopra citata, però, consente di godere del medesimo credito d'imposta per gli interventi "trainati" che siano eseguiti contestualmente a quelli trainanti (a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti tecnici previsti dalle disposizioni di rango secondario che hanno dato attuazione all'art. 119). Fra gli interventi "trainati", nel rispetto dei limiti di spesa e delle norme tecniche, vi è anche l'installazione sia dei pannelli, sia del sistema di accumulo (oltre che delle colonnine di ricarica per gli autoveicoli elettrici).
La problematica che destava incertezza, nell'interpretazione della disposizione, era la seguente: il credito di imposta, al 110% del prezzo, è generato solo in caso di nuova installazione od anche in caso di sostituzione di un impianto obsoleto con uno di nuova generazione che consenta un migliore efficientamento energetico dell'edificio?
L'Agenzia delle Entrate di Genova, rispondendo, all'interpello 903-140/2022, accoglieva l'interpretazione dello Scrivente e rispondeva: "...Come è noto, l'art. 16-bis del TUIR ha reso permanente la detrazione dall'IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, originariamente disciplinata dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e più volte prorogata. Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lett. h) comprende quelli "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia".
Ciò posto, è utile ricordare che l'installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame - volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali - deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi l'impianto deve essere posto direttamente al servizio dell'abitazione dell'utente.
È opportuno rammentare, tuttavia, che la possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell'energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l'impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell'abitazione (cfr. risoluzione 84/E del 2012, 13/E del 2009, circolare 46/E del 2007).
Quanto poi alla possibilità di fruire della agevolazione prevista dal citato art. 16- bis, lettera h) del TUIR con l'aliquota maggiorata prevista dall'art. 119, comma 5 d.l. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%, intervento cd. "trainato") già con la circolare 24 del 8 agosto 2020 e con successive risposte ad interpello pubblicate sul sito istituzionale l'Agenzia delle Entrate ha specificato l'ambito di applicazione della nuova normativa.
Le precisazioni sono poi state riepilogate nella Guida dedicata, anch'essa
pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, cui si fa integrale rimando e che qui si riepiloga brevemente sulla questione specifica. La Guida precisa che il Superbonus si applica alle spese sostenute per l'installazione di: a) impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, b, c, d, del d.P.R. n. 412/1993 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, b) sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all'installazione degli impianti medesimi.
Per gli impianti solari fotovoltaici la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. Per i sistemi di accumulo, integrati negli impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per l'installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022. Il limite di spesa di 48.000 euro è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti.
L'applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla: a) installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus, b) cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all'art. 13, comma 3 del d.lgs. n. 387/2003), dell'energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo (nell'ambito delle comunità energetiche).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 9 dell'art. 42-bis, sono stati individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati.
A tal proposito, la Circolare 30 del 23 dicembre 2020 in risposta a due quesiti (4.3.1 e 4.3.3) ha poi precisato che:
- se in un edificio è già presente un impianto fotovoltaico e viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile "trainare un intervento di potenziamento dell'impianto fotovoltaico esistente" solo "nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell'articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l'impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio";
- nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche il limite massimo di potenza per l'intervento trainato fotovoltaico (20 kW) è riferito all'edificio condominiale "se l'impianto è al servizio del condominio. Se invece l'impianto è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità".
Più specificatamente, con riferimento alla soluzione progettuale prospettata seppur in maniera generica dall'istante, ovvero la sostituzione dell'impianto fotovoltaico esistente con un nuovo impianto, si rappresenta quanto segue.
In considerazione del fatto che la disciplina del Superbonus non preclude la sostituzione di un impianto fotovoltaico esistente con un nuovo impianto, si ritiene l'intervento in linea generale ammissibile, fermo restando, tra l'altro, l'applicazione di tutte le procedure di dismissione dell'impianto pre-esistente nonché di gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici ai sensi della disciplina vigente sui RAEE (cfr. GSE - "
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE - Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati, ai sensi dell'art.40 del D.lgs. 49/2014 e dell'art.1 del D.lgs. 118/2020") e la corretta gestione dei rapporti contrattuali afferenti l'energia prodotta dall'impianto.
Si ribadisce altresì il necessario rispetto di tutti i requisiti e presupposti previsti, inclusi quelli per gli interventi "trainanti", di cui la presente risposta non costituisce in alcun modo conferma e su cui rimangono impregiudicati tutti i poteri di controllo dell'Amministrazione competente".
Articolo del: