Usura e costi eventuali

Il Giudice dell'escuzione, difatti, in sede di udienza di sospensiva, aveva rigettato la richiesta dello Scrivente Difensore, ritenendo irrilevante, ai fini del calcolo del TAEG, il tasso di interesse moratorio.
Il Collegio, investito del reclamo ha accolto pienamente i motivi proposti dallo Scrivente ed ha sospeso l'efficacia del mutuo.
La sopracitata ordinanza ha affermato, con motivazione ineccepibile che:
1. gli interessi di mora sono da ritenersi rilevanti allorquando si vada a calcolare il TAEG del contratto di mutuo da confrontare con il tasso soglia e che, pertanto, costituisce fumus boni juris dell'azione il fatto che sia stato pattuito, contrattualmente, un tasso di mora superiore al tasso soglia fissato per il periodo nel quale è stato stipulato il contratto e con riferimento allo specifico strumento finanziario. Nel caso di specie, il tasso di mora era fissato in 6,950 % a fronte di un tasso soglia del 6,750 %;
2. allorquando si vada a calcolare il TAEG del contratto è necessario tenere in considerazione tutte le commissioni e/o remunerazioni pattuite nel contratto ad esclusione delle imposte e tasse, valutando tutti gli scenari possibili (anche eventuali) e verificando se, in uno di tali scenari, si sia verificato il superamento o meno della soglia;
3. qualora anche solo il tasso di mora sia superiore al tasso soglia il mutuo dev'essere convertito in mutuo gratuito, tenendo conto del fatto che, in concreto, la banca applica gli interessi di mora sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi delle rate scadute;
4. ad ogni buon conto, costituisce periculum in mora il fatto che oggetto della potenziale esecuzione sia la prima casa.
Quello che colpisce, in positivo, della predetta ordinanza è l'approccio concreto dei Giudici che ritengono che, per valutare il superamento della soglia, sia necessario considerare tutto quello che la banca pretende che le sia pagato in considerazione delle pattuizioni contrattuali e ciò dev'essere fatto mediante simulazioni che tengano conto di tutti i possibili scenari.
Il Tribunale di Genova, pertanto, in maniera equilibrata ha superato il problema della sommatoria o meno fra interessi corrispettivi ed interessi di mora.
Appare utile trascrivere di seguito la motivazione del provvedimento che ha statuito: "La legge 108/96 dispone che per la determinazione del tasso di interesse usurario "si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito". Ne discende che, per stabilire se vi sia usura, è necessario tener conto di tutte le remunerazioni richieste, a qualunque titolo, e dunque anche a titolo di interessi moratori (cass. 350/2013). Si osserva peraltro che i singoli tassi non hanno rilievo di per sé ma devono essere valutati facendo riferimento all’intero costo effettivo del credito concesso. L’incidenza economica di vicende eventuali - quali tipicamente l’inadempimento - varia, infatti, a seconda del momento temporale in cui le vicende si manifestano. Lo stesso parametro può determinare un’esposizione sopra soglia se applicato in una certa fase del piano di ammortamento e una esposizione nella norma se applicato in una fase successiva.
E’ dunque necessario utilizzare i parametri nominali indicati in contratto per individuare i costi da sostenere nelle diverse ipotesi eventuali".
Articolo del: