Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

Si accetta l’eredità puramente e semplicemente, divenendo eredi (da chiamati all’eredità prima dell’accettazione) senza pensare di verificare se il marito o il parente abbia o meno dei debiti. In tal modo il patrimonio del defunto e quello dell’erede che ha accettato si confondono ed i creditori del deceduto, tra cui, ahime!!!, anche il Fisco, possono pretendere dall’erede il proprio credito.
Per evitare questi guai che, talvolta gettano un’ombra nei rapporti familiari, la legge prevede che si possa accettare l’eredità con beneficio di inventario (artt. 484 segg. del cc.).
Tale metodo, anche se più costoso, dato che ci si avvale, di solito, di un notaio per la dichiarazione di accettazione di tale tipo, ha il vantaggio di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. In altri termini il patrimonio di quest’ultimo e del de cuius non si confondono ed i creditori del deceduto non potranno chiedere all’erede il pagamento dei loro crediti, dovendo soddisfarsi solo su quelli in inventario. L’erede fa l’inventario dei beni conosciuti sotto controllo giudiziario e li liquida con l’ausilio del notaio. Qualunque disposizione dei beni va, però, autorizzata giudizialmente.
Alla fine l’erede paga i creditori e redige il rendiconto del suo operato per costoro e si tiene l’eventuale attivo residuo.
Per evitare i fastidi della liquidazione e della trattazione dei debiti, la legge consente che sia un curatore ad occuparsi della liquidazione al posto dell’erede (artt.507 segg. CC). In tal caso, si avrà il cd. rilascio dell’eredità con beneficio di inventario ad un curatore che effettuerà (si intende con compenso che liquida il Giudice) la stessa attività di ricerca dei beni e della loro liquidazione che dovrebbe fare l’erede.
Naturalmente il rendiconto, in tale ultimo caso, verrà redatto dal curatore. L’attivo che residuerà verrà incamerato dall’erede. Il costo, ovviamente è più caro di quello dell’accettazione con beneficio di inventario senza nomina del curatore.
Fin qui la disciplina dell’accettazione.
Salva rinuncia all’eredità, se questa non viene accettata e il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni ereditari si verifica invece la situazione di "giacenza dell’eredità" (artt. 528 segg. cc).
Viene nominato, su istanza di chi ha interesse o anche d’ufficio, un curatore che si occupa di fare l’inventario dei beni e li gestisce (compreso il pagamento delle imposte) in attesa che venga accettata.
Difatti la curatela cessa a seguito di accettazione (nelle forme sopra indicate) o di rinuncia di tutti gli eredi (nel qual caso subentra lo Stato) oppure nell’ipotesi che manchi l’attivo ereditario.
E’ opportuno ricordare lo schema appena riportato quando si deve affrontare una successione e, per non incorrere in sgradite sorprese, tenerlo presente per effettuare una scelta consapevole e che sia la migliore per la situazione in cui si è coinvolti.
Un esperto (notaio, avvocato) potrà aiutare in tal senso.
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