Ipoteca immobiliare: trauma da stress


Il trauma da stress provocato dall’Agente delle tasse che iscrive erroneamente ipoteca su un immobile di proprietà va risarcito come danno biologico
Ipoteca immobiliare: trauma da stress
Il trauma da stress provocato dall’Agente delle tasse che iscrive ipoteca su un immobile di proprietà violando le norme sull’esercizio dei suoi poteri, va risarcito in base alle tabelle del danno biologico, se accertabile attraverso perizia medica.
Era, in specie, accaduto che, nell’anno 2011, l’Ente incaricato della riscossione aveva iscritto ipoteca sull’immobile di un contribuente per una somma spropositata (circa 9 milioni di euro) rispetto al credito vantato, diminuendo, successivamente, l’importo ad € 250.000,00.
Il proprietario dell’immobile aveva citato avanti il Tribunale competente di Teramo (sentenza n. 997/2016 del 1 agosto 2016), l’Agente della riscossione per i danni provocati sia per il forte stress sia per l’immagine che, sosteneva, danneggiata dalla pubblicità negativa, soprattutto presso le Banche da cui non aveva infatti più ottenuto finanziamenti.
Il Tribunale aveva valutato, innanzi tutto, la colpa dell’Agente per non aver comunicato al contribuente, preventivamente, che avrebbe gravato l’immobile di ipoteca.
Doveva infatti per legge concedergli un termine per consentirgli la difesa e/o il pagamento (Cass Ordinanza 2879/16).
La mancata comunicazione aveva determinato la nullità dell’ipoteca, anche ridotta, per violazione del diritto del contribuente a partecipare al procedimento e, concludeva il detto Tribunale, l’Agente era dunque incorso in colpa nell’esercizio di poteri e facoltà attribuiti dall’ordinamento e doveva rispondere, conseguentemente, anche di tutte le conseguenze del suo comportamento.
Pertanto, lo condannava a risarcire i danni consistenti nella rappresentazione, nella banca dati degli Istituti di credito, come soggetto inaffidabile e quindi con lesione della sua identità e appunto immagine e altresì in una malattia medicalmente accertabile che aveva provocato un’invalidità permanente del 4% e la rinuncia anche a comprare un immobile che gli avrebbe reso una rendita da locazione di circa 8000/9000 euro al mese.
Il danno integrale veniva valutato, tramite le dette tabelle del danno biologico in uso presso il Tribunale, in € 347.000,00 e l’Agente veniva pure condannato al pagamento delle spese processuali.
Il fatto giudicato non è isolato (cfr GDP di Lecce sent. 3013/2013; Tribunale di Bari sent. 18 maggio 2011) in quanto l’Agente della riscossione e anche l’Ente che ha applicato il tributo, se non dovuto ed è stata iscritta ipoteca illegittima, incorrono, in solido fra loro, in responsabilità per i danni provocati al contribuente che subisce una reazione, il più delle volte traumatica da stress. Ovviamente occorre precisare che la lesione per essere oggetto di risarcimento va accertata da un consulente tecnico d’ufficio, nominato dal giudice che valuterà il danno da lesione alla salute e riporterà i dati necessari per effettuare la liquidazione del risarcimento.
In ogni caso, non è opportuno, ogni volta che si ricevono cartelle esattoriali, accertamenti e/o comunicazioni da parte di Equitalia o altro Agente di riscossione rimanere senza far nulla dato che il procedimento fiscale procede comunque, anche se errato, e occorre pertanto, se lo è, nell’interesse del contribuente, por fine quanto prima allo stesso per evitare danni anche gravi.
Rivolgersi immediatamente, al fine di evitare la decadenza dei termini di impugnazione, ad uno studio legale o ad un commercialista esperto della materia è dunque la scelta più opportuna per evitare guai seri.

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di Avv. Laura Mezzena

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