La Sindrome di Alienazione Parentale

Tale tipo di comportamento, che può essere mantenuto da chiunque (come ad esempio da uno dei genitori, dagli zii o dai nonni), è stato studiato - tra gli altri - dallo psichiatra americano Richard Gardner, il quale ritiene la PAS una forma di sindrome psichica.
Avendo come fine l’immotivata "demonizzazione" della contrapposta figura genitoriale, il soggetto alienante pone in essere dei comportamenti ostativi quali reiterate denigrazioni, il non occuparsi adeguatamente dei figli sotto il profilo materiale o morale, il frapporre ostacoli al diritto di visita dell’altro genitore, oppure tentando di logorare il rapporto personale tra la prole e i parenti dell’altro ramo della famiglia.
In varie decisioni (Si veda Cass., Iª Sez. civ., 8 aprile 2016, n. 6919) i giudici hanno sottolineato la pericolosità di tali condotte, le quali potrebbero costituire un ostacolo al pieno raggiungimento della maturità psicofisica dei minori coinvolti, per loro natura soggetti più vulnerabili rispetto agli adulti.
Nei casi più gravi i magistrati possono disporre, come è accaduto nel caso di specie sopra richiamato, la collocazione del minore presso i servizi sociali.
Ancora, il genitore "alienante" potrebbe essere condannato in sede penale. Si pensi a un caso deciso nel 2016 dalla Corte di Cassazione1, in cui è stata confermata la sentenza di condanna a 3 mesi di reclusione nei confronti di chi ha impedito e ostacolato i rapporti interpersonali della propria prole con l’altro genitore, anche e sopratutto in spregio alle modalità di visita previamente concordate.
Ad ogni buon conto, la Comunità scientifica prevalente non condivide la tesi secondo cui tale ‘Sindrome’ sia da considerarsi un disturbo mentale (Cass., VIª Sez. pen., 25 novembre 2016, n. 50072); purtuttavia, in alcune recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani si trova menzione di detta sindrome (Si veda sul punto Corte EDU, IIIª Sez., D.P. c. San Marino, 27 settembre 2011; ancora Corte EDU, IIª Sez., P. c Italia, 2 novembre 2010).
Per concludere, non è possibile pervenire a una soluzione chiara e definita sul punto, stante le difficoltà insite nel comprendere appieno i meccanismi mentali che si instaurano nella psiche delle persone in piena età evolutiva. Indubbia utilità riveste il continuare la ricerca scientifica e trovare soluzioni condivisibili, anche dal punto di vista giuridico, in modo da apportare un beneficio a coloro che vivono una complessa vicenda familiare e genitoriale.
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