Spese extra di istruzione in caso di separazione, chi deve pagare?

Spesso capita, infatti, che uno dei due genitori si opponga al sostenimento pro-quota delle stesse che, di conseguenza, andrebbero a gravare per intero sull’altro genitore.
Ma è possibile? E’ facoltà di un genitore opporsi alla corresponsione della propria quota di partecipazione alle spese?
La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza (Cass. Civile, sez. VI del 03/02/2016 n. 2127), ha affrontato nuovamente l’argomento sostenendo che le spese extra di istruzione per i figli sono equamente a carico di entrambi i genitori anche se non vi è stato un accordo preventivo.
Il caso in questione è quello di un padre che si opponeva alla corresponsione del pagamento di quasi 5 mila euro, pari al 50% delle spese extra per l’iscrizione delle figlie all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia.
La donna, che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, si era vista poi revocare il provvedimento giudiziale dal giudice di Pace a causa del mancato accordo preventivo tra i genitori sul sostenimento delle spese.
Ricorrendo al Tribunale di Monza, però, la madre era riuscita ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo sostenendo che la decisione di iscrivere le figlie nelle rispettive scuole era stata presa di comune accordo quando ancora i genitori erano conviventi e, dunque, non vi era stata la necessità di un nuovo accordo dopo la separazione.
Contro la sentenza del Tribunale di Monza ha ricorso il padre opponendosi alla presunzione dell’accordo comune citato dalla madre.
La Corte di Cassazione, però, ha confermato quanto stabilito dal Tribunale di Monza e ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’uomo. Aldilà della motivazione della "presunzione dell’accordo", gli ermellini hanno rigettato la richiesta sia perché il dissenso alla partecipazione delle spese extra di istruzione non è stato tempestivamente manifestato, ma soprattutto perché il dissenso era "palesemente contrario a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione alle spese straordinarie per l’educazione e l’istruzione dei figli secondo cui non esiste a carico del coniuga affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniugo in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli" (cfr. Cass. Civ. sez. 1, n. 19607 del 26 settembre 2011 e n. 9376 del 27 aprile 2011 nonché Cass. Civ. sez. 1 n. 2182 del 28 gennaio 2009).
Sempre nella sentenza della Suprema Corte si afferma che, anche nell’ipotesi di decisioni di maggiore interesse per i figli non vi è, da parte del genitore affidatario, un obbligo di informazione e concertazione preventiva con l’altro genitore e che "in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori" (cfr. Cass. civ. sez. 6-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015).
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