Parto anonimo: ricerca delle origini


Esiste per il figlio adottato il diritto a conoscere la propria madre biologica?
Parto anonimo: ricerca delle origini
Pinco (nome di fantasia) ha compiuto i 25 anni ed è stato adottato da una famiglia quando aveva pochi mesi. Vuole molto bene ai suoi genitori adottivi che l’hanno curato, accudito e fatto studiare ma da un po’ di tempo è inquieto; è infatti assalito dalla curiosità di conoscere la propria madre biologica e di capire i motivi della sua scelta. Il caso è comune a molte persone.
Si rivolge quindi ad un avvocato che gli spiega cosa si può fare alla luce della pronuncia recentissima della Cassazione a Sezioni Unite (20 dicembre 2016 - 25 gennaio 2017 n.1946) che ha enunciato un principio importante, superando l’indirizzo contrario che vigeva presso la Corte di Appello di Milano, consentendo che il figlio nato da parto in cui la madre ha chiesto di non essere menzionata possa chiedere l’interpello della madre.

La massima della sentenza recita quanto segue:
"In tema di parto anonimo per effetto della sentenza n. 278/13 della Corte Costituzionale (che aveva aperto alla possibilità di tale interpello), ancorché il legislatore non abbia introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini, e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte Costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità della donna.
Fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità".

In altri termini vi è la possibilità per il figlio di chiedere alla madre biologica di svelarsi e di poterla conoscere, colmando quella ferita che, per entrambi, si era creata per motivi diversi:
- il figlio per l’abbandono subito, anche se collocato in una famiglia in cui è cresciuto come un figlio proprio;
- la madre per aver abbandonato per motivi di storia dolorosa personale a cui però si offre la possibilità di un incontro.
E’ la storia di un possibile incontro tra madre biologica e figlio per riannodare il filo dei sentimenti che per i motivi più vari, ma sempre dolorosi, si era spezzato.
Tuttavia, dice la Cassazione, il figlio, se la madre decide di non riannodare la sua storia passata, non può insistere in quanto il diritto personalissimo della madre prevale su quello del figlio di conoscere chi gli ha dato la vita in un bilanciamento delicato che pende a favore di quest’ultima.
L’Auspicio è che vi siano tanti incontri e storie da raccontare.
In ogni caso, si ricorda che, per legge (art. 93 comma 2 del Dl.vo 30 giugno 2003 n.196) il certificato di parto può essere rilasciato a chi vi abbia interesse decorsi cento anni dalla formazione del documento.

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di Avv. Laura Mezzena

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