Lavoro accessorio: i nuovi Voucher

Sia nei confronti delle imprese che delle famiglie è previsto un limite massimo alla collaborazione pari a 2.500 euro annui per lavoratore (5.000 euro per il totale dei lavoratori). Rispetto alla disciplina previgente, l’utilizzo dello strumento viene reso tracciabile dall’onere posto in capo al datore di lavoro, eccezion fatta per le famiglie, di inviare un’idonea comunicazione all’INPS (un’ora prima dell’utilizzo) dei voucher di cui intende avvalersi, il cui acquisto viene perfezionato online.
Il mancato rispetto di tale adempimento comporta il rischio di una multa per il datore che va dai 400 euro ai 2.400 per ogni dipendente di riferimento.
Alle piccole imprese e alle famiglie è destinato l’utilizzo del c.d. "libretto famiglia", grazie al quale erogare buoni del valore di 10 euro netti cadauno e contributi pari a 2 euro (1,65 alla gestione separata INPS e 0,25 all’INAIL), per svolgimento di attività prevalentemente domestiche: dall’assistenza ad anziani e minori, ad attività di manutenzione degli immobili.
Una particolare tipologia contrattuale viene, invece, introdotta a favore delle aziende di medie dimensioni. Con il contratto PrestO sarà possibile dare luogo a prestazioni a carattere occasionale da 12,37 euro orari lordi, comprensivi di gestione separata INPS e INAIL.
Con riferimento alle attività lavorative di tipo agricolo è prevista una peculiare disciplina contrattuale, riservata esclusivamente ai giovani di età inferiore ai 25 anni che godano di prestazioni di sostegno al reddito, che siano iscritti ad un corso di studi o che siano disoccupati e a coloro che godano di pensione di invalidità o di vecchiaia.
Paiono permanere talune delle criticità che, analogamente allo strumento previgente, comportano l’esclusione di una serie di diritti in capo al lavoratore rispetto ad un rapporto lavorativo di tipo tradizionale: in particolare, merita di essere sottolineato il mancato diritto ad accedere alle prestazioni di sostegno al reddito (indennità di disoccupazione, malattia, assegno familiare, maternità). Dalle concrete modalità di attuazione e dall’esplicarsi della propria funzione di controllo da parte dell’INPS dipenderà la valutazione sulla bontà della nuova previsione, ossia se a tale introduzione consegua un argine agli abusi che avevano contraddistinto i voucher INPS o, viceversa, la finalità del decreto abbia rappresentato soltanto il tentativo di scongiurare il rischio di un’abrogazione per mezzo di referendum (referendum del 28 maggio proposto dalla CGIL).
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