Il corretto valore delle c.d. tabelle milanesi

Il caso. I congiunti della trasportata deceduta in occasione di un sinistro stradale convenivano in giudizio il proprietario dell'altra autovettura coinvolta nell'incidente, unitamente alla rispettiva compagnia di assicurazione. Il Tribunale di Rimini rigettava la domanda, affermando come non provata la dinamica del sinistro.
La Corte d'Appello di Bologna riformava la sentenza di primo grado. In ordine alla dinamica, stante la mancata prova liberatoria fornita da controparte, riteneva operante a favore della trasportata la presunzione di responsabilità del conducente dell'altro veicolo. Per quanto concerne la liquidazione del danno, dopo aver negato la configurabilità del danno iure hereditatis per il decesso immediato (così confermando la decisione di prime cure), riconosceva però ai congiunti il danno non patrimoniale.
I motivi di ricorso e le relative pronunce della Corte di Cassazione.
Avverso la citata sentenza veniva proposto ricorso per cassazione. Sugli otto complessivi motivi di ricorso formulati, e peraltro tutti rigettati, due meritano attenzione.
a) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte di Appello di Bologna non ha riconosciuto il risarcimento del danno sofferto iure hereditatis.
La Suprema Corte ritiene il motivo infondato alla stregua della sentenza n. 15350 del 2015 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: «In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo».
b) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, invece, che la Corte di Appello di Bologna ha incongruamente applicato le tabelle di liquidazione del danno di Milano 2001, poiché la sentenza impugnata ha liquidato, a favore dei congiunti della defunta a titolo di danno per lesione del vincolo parentale, un importo calcolato sulla base del minimo delle c.d. tabelle milanesi del 2011, anziché sulla base di quelle operanti dal gennaio del 2013. In tal modo la Corte territoriale avrebbe violato il principio giurisprudenziale che si dice "costante", nel senso che la liquidazione tabellare debba essere effettuata sulla base delle tariffe in vigore al momento dell’emissione della sentenza. Infatti, dal momento che la deliberazione (avvenuta il 22 marzo 2013) è stata presa soltanto due giorni dopo la pubblicazione delle tabelle aggiornate (avvenuta in data 20 marzo 2013 da parte dell'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano), il Collegio bolognese ben avrebbe potuto averne conoscenza sulla base del solo criterio temporale.
Secondo la Corte di Cassazione anche questo motivo non è fondato.
Al fine di dare risposta all’interrogativo gli Ermellini hanno ritenuto decisivo individuare il corretto valore da riconoscere alle c.d. tabelle milanesi.
La Cassazione ha, in realtà, già affrontato tale tema nel 2014 con la sentenza n. 4447, con cui ha escluso che le predette tabelle siano divenute in via diretta una normativa di diritto. Il favor riconosciuto dalla stessa Suprema Corte va solo inteso come riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equità, ritenuti applicabili nella materia del risarcimento del danno non patrimoniale in virtù dell'art. 1226 c.c.. La norma testé citata infatti consente, nella liquidazione del danno biologico, l’adozione della regola equitativa quando manchino criteri prestabiliti dalla legge.
Le Tabelle sono dunque "normative" nel senso che sono da riconoscere come parametri di corretto esercizio del potere di cui all’art. 1226 e, dunque, di corretta applicazione di tale norma. Esse hanno, pertanto, valore normativa nel senso che forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell’art. 1226 c.c.
Esse, quindi, siccome individuatrici del concetto di valutazione equitativa, assumono rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma dell’art. 1226 c.c., ravvisato dalla Corte con riferimento a ciò che si è evidenziato nel multiforme divenire della società e, quindi, nelle applicazioni concrete, con riferimento al problema della ricerca di parametri di equità nella valutazione del danno non patrimoniale.
La natura delle tabelle così ricostruita esclude, dunque, che esse, una volta deliberate, assumano il valore di normativa di diritto in via diretta, in quanto esse non sono espressione di una fonte di produzione di norme di diritto. L’unica norma che viene in rilievo quando se ne fa applicazione è, invece, l’art. 1226 c.c. nel senso or ora indicato.
Ne deriva una precisa conseguenza: la circostanza dell’aggiornamento delle tabelle non rileva e non può rilevare come evento che determina un jus superveniens, cioè la produzione di una normativa giuridica direttamente cogente e, quindi, da applicarsi necessariamente.
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