Incidente per mancata segnaletica, la responsabilità del Comune

Recentemente la Cassazione, con l’ordinanza n° 4161/2019, si è pronunciata in tema di responsabilità del Comune per danno da cosa in custodia.
Nel caso di specie i ricorrenti imputavano una responsabilità del Comune nello scontro tra due auto avvenuto, a loro dire, dalla mancanza di segnaletica.
La Suprema Corte, invero, muovendosi sul piano della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., al di fuori dei presupposti della responsabilità oggettiva del custode, ex art. 2051 c.c. concludeva che erroneamente i ricorrenti avevano collegato il danno, non alla cosa, ma alla condotta omissiva del Comune.
Ebbene, la mancata attuazione della determina dirigenziale di apposizione della segnaletica non rileva ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma rientra nella clausola aquiliana (art. 2043 c.c.).
Ciò che difettava nella ricostruzione operata dal danneggiato è la connessione eziologica tra la cosa in custodia (nel caso di specie, l’incrocio stradale) e il danno. Il paradigma dell’art. 2051 c.c. postula che l’evento si sia prodotto come conseguenza della particolare condizione del bene custodito (Cass. 2075/2002). Nello scontro tra le due auto, avvenuto in un’intersezione stradale, il citato presupposto non è configurabile, non essendo stato l’incrocio (ossia la cosa custodita) a cagionare l’incidente, ma la condotta imprudente dei conducenti.
Come noto, la responsabilità per cosa in custodia prescinde dall’accertamento soggettivo di dolo o colpa; si tratta di una presunzione legata al ruolo di custode, ossia di chi esercita sul bene un potere di fatto. Quindi, «il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi» (Cass. 15383/2006).
La responsabilità è esclusa solo se l’evento sia causato da caso fortuito, ossia da cause estemporanee, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, idonee ad interrompere il nesso di causa che lega la cosa al danno.
Il caso fortuito può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato, senza nessuna rilevanza circa la diligenza del custode. Oltre alla presunzione di responsabilità, lo schema dell’art. 2051 c.c. postula il collegamento causale tra la res e l’evento. Pertanto, la cosa custodita non deve rientrare nella serie causale come un elemento esterno neutro o passivo, ma deve rivestire un ruolo efficace e diretto.
Per la prova del nesso causale si prescinde dalle caratteristiche della res, tanto che essa può essere dotata di un dinamismo intrinseco e svolgere un ruolo attivo nella causazione dell’evento oppure può essere inerte e l’interazione del danneggiato è indispensabile nella produzione dell’evento (Cass. 2481/2018).
In particolare, l’inerzia della cosa custodita deve considerarsi come incapacità della stessa a sprigionare un’autonoma energia o dinamismo. Ciò non significa che la cosa inerte non possa contribuire alla sequenza causale, ma occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente pericolosa l’utilizzazione (Cass. 6306/2013).
In buona sostanza, benché inerte, la res deve avere un ruolo nel processo causale.
Ebbene, nel caso in esame, la cosa custodita, ossia l’incrocio stradale, è stato mero teatro dell’incidente che, dal “modo di essere fisico della strada, non ha ricevuto alcun contributo causale”.
Il sinistro è stato cagionato dalla condotta tenuta dagli automobilisti e non ha ricevuto alcun contributo eziologico oggettivo dalla conformazione fisica dell’incrocio o dalle sue condizioni di manutenzione.
In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal danneggiato e ribadisce il principio di diritto per cui “nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato; in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada”.
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