Il testamento biologico. Brevi cenni
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Cosa sono le DAT?
Secondo il dettato di legge (art 4),
"1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
5 (...) il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito (...). Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni...".
L’argomento è spinoso dato che vede contrapposte due opinioni diametralmente opposte.
La prima sostiene che il testamento biologico è valido anche se verbale e non scritto ed è possibilista verso l’eutanasia.
La seconda sostiene che per essere tale, deve essere redatto in forma scritta e che la persona interessata non possa chiedere ed ottenere interventi eutanasici.
In ogni caso è prevedibile che le disposizioni di tal genere siano inserite nel testamento tradizionale regolato dal codice civile che prevede comunque la forma scritta per la relativa validità.
Staremo a vedere come la normativa verrà applicata dai Giudici in futuro.
Si ricorda che è stata approvata dal Senato lo scorso dicembre e è entrata in vigore in data 31 gennaio 2018.
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