Overbooking, cancellazione e ritardo del volo
Nell’era del boom delle compagnie low-cost, quali sono le tutele per i passeggeri?
Nell’era del boom delle compagnie low-cost e della conseguente intensificazione del traffico aereo accade purtroppo sempre più frequentemente che il proprio volo venga inaspettatamente cancellato, che arrivi a destinazione con un ritardo importante o che delle compagnie aeree, pur di sfruttare fino in fondo le capacità di trasporto, accettino prenotazioni in numero maggiore rispetto ai posti in aereo.
In tali ipotesi, per fortuna il povero passeggero può avvalersi dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 261/2004 (nonché della nutrita giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’unione Europea), il quale stabilisce delle tutele per tutti coloro che rimangono vittima delle anzidette pratiche commerciali sleali.
In particolare, nell’ipotesi di overbooking o negato imbarco il citato Regolamento europeo stabilisce che la compagnia aerea è innanzitutto tenuta a fare appello a persone che rinuncino volontariamente al volo in cambio di determinati benefici.
Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente e si debba quindi negare l’imbarco a taluni passeggeri, questi possono fare valere le seguenti pretese:
1) la scelta tra il rimborso del biglietto qualora il viaggio sia diventato inutile (nonché, ove necessario, ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) ed un volo alternativo, non appena possibile, verso la destinazione finale, o ad un volo alternativo ad una data successiva di suo gradimento;
2) una compensazione pecuniaria pari a
a) 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km;
b) 400€ per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500 km; c) 600 € per tutte le altre tratte.
Tale indennità forfetaria può essere ridotta del 50%, qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un orario d’arrivo che non superi rispettivamente di 2 ore sub 2a), 3 ore sub 2b) o 4 ore sub 2c), l’orario d’arrivo del volo originario prenotato;
3) la compagnia aerea è tenuta a prestare assistenza, cioè a fornire al passeggero a titolo gratuito: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Nell’ipotesi, invece, di cancellazione del proprio volo il passeggero, a norma della normativa dell’Unione Europa, ha diritto a:
1) La scelta tra il rimborso del biglietto qualora il viaggio sia diventato inutile (nonché, ove necessario, ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) ed un volo alternativo, non appena possibile, verso la destinazione finale, o ad un volo alternativo ad una data successiva di suo gradimento.
2) La stessa compensazione pecuniaria spettante in caso di negato imbarco, a meno che il passeggero non sia stato avvertito:
- due settimane prima della partenza;
- tra due settimane e sette giorni prima della partenza se gli è stato proposto un volo in partenza al massimo 2 ore prima dell’orario di partenza previsto ovvero con un ritardo all’arrivo inferiore a 4 ore;
- meno di sette giorni prima della partenza e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo che gli permetta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
3) All'assistenza mediante pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasporto, due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
In caso di ritardo del volo, il passeggero avrà diritto all’assistenza di cui sopra (pasti e bevande, telefonate, etc.): se il volo è ritardato di 2 o più ore rispetto all’orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km, di 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km, di 4 o più ore per tutte le altre tratte. Quando il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto se il volo è divenuto inutile, nonché ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.
In merito all’ipotesi di cancellazione, si segnala che le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 Novembre 2009 (C-402/07 e C-432/07) e del 23. Ottobre 2012 (C-581/10 e C-629-/10) hanno stabilito che il passeggero ha diritto a richiedere il pagamento della compensazione pecuniaria di 250/400/600 Euro anche in caso di ritardo del volo superiore alle 3 ore.
Il passeggero ha comunque il diritto di intentare ogni ulteriore ricorso dinanzi alle giurisdizioni competenti, in previsione di risarcimenti supplementari.
La compensazione pecuniaria non sarà dovuta qualora il volo sia stato cancellato/ritardato a causa di circostanze eccezionali, quali ad esempio cattive condizioni meteo o guasti tecnici non prevedibili con l’ordinaria diligenza da parte della compagnia aerea e che quindi "sfuggono" al suo effettivo controllo.
In tali ipotesi, per fortuna il povero passeggero può avvalersi dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 261/2004 (nonché della nutrita giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’unione Europea), il quale stabilisce delle tutele per tutti coloro che rimangono vittima delle anzidette pratiche commerciali sleali.
In particolare, nell’ipotesi di overbooking o negato imbarco il citato Regolamento europeo stabilisce che la compagnia aerea è innanzitutto tenuta a fare appello a persone che rinuncino volontariamente al volo in cambio di determinati benefici.
Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente e si debba quindi negare l’imbarco a taluni passeggeri, questi possono fare valere le seguenti pretese:
1) la scelta tra il rimborso del biglietto qualora il viaggio sia diventato inutile (nonché, ove necessario, ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) ed un volo alternativo, non appena possibile, verso la destinazione finale, o ad un volo alternativo ad una data successiva di suo gradimento;
2) una compensazione pecuniaria pari a
a) 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km;
b) 400€ per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500 km; c) 600 € per tutte le altre tratte.
Tale indennità forfetaria può essere ridotta del 50%, qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un orario d’arrivo che non superi rispettivamente di 2 ore sub 2a), 3 ore sub 2b) o 4 ore sub 2c), l’orario d’arrivo del volo originario prenotato;
3) la compagnia aerea è tenuta a prestare assistenza, cioè a fornire al passeggero a titolo gratuito: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Nell’ipotesi, invece, di cancellazione del proprio volo il passeggero, a norma della normativa dell’Unione Europa, ha diritto a:
1) La scelta tra il rimborso del biglietto qualora il viaggio sia diventato inutile (nonché, ove necessario, ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) ed un volo alternativo, non appena possibile, verso la destinazione finale, o ad un volo alternativo ad una data successiva di suo gradimento.
2) La stessa compensazione pecuniaria spettante in caso di negato imbarco, a meno che il passeggero non sia stato avvertito:
- due settimane prima della partenza;
- tra due settimane e sette giorni prima della partenza se gli è stato proposto un volo in partenza al massimo 2 ore prima dell’orario di partenza previsto ovvero con un ritardo all’arrivo inferiore a 4 ore;
- meno di sette giorni prima della partenza e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo che gli permetta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
3) All'assistenza mediante pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasporto, due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
In caso di ritardo del volo, il passeggero avrà diritto all’assistenza di cui sopra (pasti e bevande, telefonate, etc.): se il volo è ritardato di 2 o più ore rispetto all’orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km, di 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km, di 4 o più ore per tutte le altre tratte. Quando il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto se il volo è divenuto inutile, nonché ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.
In merito all’ipotesi di cancellazione, si segnala che le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 Novembre 2009 (C-402/07 e C-432/07) e del 23. Ottobre 2012 (C-581/10 e C-629-/10) hanno stabilito che il passeggero ha diritto a richiedere il pagamento della compensazione pecuniaria di 250/400/600 Euro anche in caso di ritardo del volo superiore alle 3 ore.
Il passeggero ha comunque il diritto di intentare ogni ulteriore ricorso dinanzi alle giurisdizioni competenti, in previsione di risarcimenti supplementari.
La compensazione pecuniaria non sarà dovuta qualora il volo sia stato cancellato/ritardato a causa di circostanze eccezionali, quali ad esempio cattive condizioni meteo o guasti tecnici non prevedibili con l’ordinaria diligenza da parte della compagnia aerea e che quindi "sfuggono" al suo effettivo controllo.
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