Obbligo di assistenza familiare nonostante la disoccupazione

In particolare con il primo motivo di ricorso il difensore evidenziava la mancata valorizzazione, da parte degli organi giudicanti precedenti, dell’elemento essenziale posto a discolpa del soggetto agente, quale lo stato di disoccupazione, che gli impediva di provvedere serenamente ai suoi obblighi di mantenimento nei confronti dei figli. La difesa aggiungeva, a sostegno della propria linea difensiva, la diligenza con cui l’imputato provvedeva al mantenimento della prole, fintanto che beneficiasse di introiti economici sicuri. La Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la posizione assunta dalla Corte d’Appello di Palermo e precisando che lo stato di disoccupazione non esime dalla responsabilità per il mancato versamento del mantenimento dovuto ai figli, ma solamente la situazione di incapacità economica assoluta, persistente, oggettiva ed incolpevole può considerarsi un’esimente di tale responsabilità. Colui che è obbligato a versare il mantenimento in favore della moglie e dei figli non viene automaticamente esonerato dal relativo adempimento in caso di perdita di lavoro. L'ex coniuge, attualmente disoccupato, può incorrere nel reato di violazione degli obblighi assistenziali in ambito familiare se eccepisce quale causa di giustificazione la mancanza del lavoro, anche se per motivi indipendenti dalla volontà dell'interessato. Secondo gli Ermellini, dunque, l'essere senza lavoro o comunque in difficoltà economiche non esime da responsabilità per l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, giacché "l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen. deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti".
In conformità all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il Tribunale di Udine (cfr. n. 484 del 16 febbraio 2016) ha emesso sentenza di condanna per il reato ex art. 570 c.p. Nel caso di specie, il padre non aveva mai versato nulla in favore dei figli, adducendo di essere disoccupato e di non avere una casa. Tuttavia, secondo i giudici, non bastano tali dichiarazioni per evitare la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Per andare esente da responsabilità penale, il soggetto infatti avrebbe dovuto allegare in giudizio elementi specifici da cui potesse emergere una "effettiva impossibilità" di contribuire al sostentamento della prole.
2. Assegno di mantenimento e difesa del coniuge disoccupato.
L’istituto dell’assegno di mantenimento è disciplinato dall’articolo 156 del codice civile a mente del quale "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
I presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l’assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi. Ai fini della determinazione dell'esatto importo dell'assegno di mantenimento la Cassazione ha più volte ribadito il principio in virtù del quale, si debba far riferimento al tenore di vita della coppia prima della separazione. Ciò non toglie peraltro che, modificandosi le condizioni economiche dei coniugi, l'assegno di mantenimento possa essere modificato, in virtù dell'ultimo comma dell'art. 156 c.c.
Quid iuris se il coniuge è disoccupato?
La risposta è nella citata sentenza n. 15432/16 con cui la Cassazione ha statuito che colui che non contribuisce al mantenimento dei figli, nonostante versi in una situazione di difficoltà economica derivante dallo stato di disoccupazione, integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a norma dell’art. 570 c.p. Risulta, inoltre, indicativa la richiamata sentenza del Tribunale di Udine (cfr. n. 484 del 16 febbraio 2016) ove è disposto che per andare esente da responsabilità penale, è necessario allegare in giudizio elementi specifici da cui possa emergere una "effettiva impossibilità" di contribuire al sostentamento della prole.
Il coniuge disoccupato deve, dunque, dare prova della assoluta e oggettiva impossibilità di versare l'importo dovuto. Deve dimostrare di trovarsi in una situazione che nell'ottica dell'uomo medio rende totalmente impossibile l'adempimento del suddetto dovere. Le valutazioni delle circostanze avanzate devono essere poggiate su basi oggettive, prescindendo da una generale astrazione dei vari ed ipotetici casi. Esemplificativamente vuol dire che se il coniuge, nonostante l'assenza temporanea del lavoro, sia titolare di un conto in banca o di altri proventi, non può eccepire la circostanza della sopravvenuta disoccupazione. L'impossibilità di versare l'assegno di mantenimento deve avere carattere persistente, non si potrà ad esempio addurre una giustificazione riguardante un periodo breve o transitorio di disoccupazione. La mancanza di lavoro, infine, deve essere involontaria, ossia, non dipesa da una volontà propria del soggetto. Così, rilevante può essere la prova in ordine all'impegno profuso nella ricerca o nell'aver ricercato una nuova occupazione, con tutti gli sforzi e i mezzi che si hanno a disposizione.
3. L'art. 1256 c.c. come parametro dell'impossibilità di eseguire la prestazione.
Da ultimo appare interessante verificare come il disposto della prefata sentenza della Cassazione (n.15432/16) nell'affermare che "l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen. deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti" sembra richiamare il disposto di cui all'art. 1256 c.c. La norma testé richiamata stabilisce: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile" (co. 1). La norma civilistica stabilisce che il debitore è liberato dal rapporto obbligatorio, con conseguente estinzione dell'obbligazione, se e solo se la prestazione sia divenuta impossibile, e purché tale impossibilità sia oggettiva (la prestazione deve essere divenuta impossibile non solo per quel debitore, ma per chiunque secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1218 c.c.), assoluta (l'impossibilità deve essere insuperabile ed inevitabile) e definitiva (ricorrendo, al contrario, semplicemente l'ipotesi del ritardo nell'adempimento).
Così come, secondo i Giudici di Piazza Cavour, occorre provare che l'impossibilità di versare l'assegno di mantenimento da parte del coniuge disoccupato sia oggettiva, assoluta e persistente per evitare la configurazione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.
Articolo del: