Novità in merito al collocamento dei figli minori in caso di separazione: il rapporto fraterno


Separazione dei coniugi: la Corte di Cassazione disciplina i rapporti di fratellanza e sorellanza
Novità in merito al collocamento dei figli minori in caso di separazione: il rapporto fraterno

La disamina di un recente caso vagliato dalla Corte di Cassazione nel maggio 2018 appare utile per introdurre il tema del collocamento dei figli minori in caso di separazione tra i genitori, e in particolare per quanto concerne il mantenimento del rapporto con gli altri fratelli.

È risaputo, infatti, che i processi psicologici entranti in gioco durante le fasi di separazione incidono anche sul benessere dei soggetti minorenni, più o meno direttamente coinvolti.

Nella generalità dei casi uno dei due genitori si trasferisce altrove, e quindi è necessario che - in presenza di figli minori - il Giudice valuti quali siano le migliori condizioni di affido e collocamento. È opportuno precisare che il diritto, costituzionalmente garantito in capo a ciascun genitore, di scegliere dove vivere non può essere valutato negativamente, a meno che detto mutamento di residenza e conseguente collocazione dei minori sia in concreto incompatibile con le esigenze personali dei figli. Il minore, infatti, ha il tutelato interesse di conservare un equilibrato e armonico rapporto non solo con il genitore non prevalentemente collocatario, ma anche con gli altri fratelli.

Tali considerazioni sono state in passato confermate proprio dalla Suprema Corte (sul punto anche Cass. Civ. n. 18087/16), sulla scia di un consolidato orientamento a mente del quale in caso di trasferimento di residenza di un genitore, il Giudice è tenuto a stabilire in concreto quali misure siano da adottare caso per caso.

Venendo al caso di specie del maggio 2018, in seguito alla separazione dei coniugi entrambe le loro figlie erano state collocate prevalentemente presso il padre. Ciò considerato, la madre ricorreva per Cassazione dogliandosi del fatto che una minore non era stata opportunamente audita, e che il consulente tecnico aveva ritenuto la madre come genitore attento ai bisogni della prole.

Il Procuratore Generale della Cassazione richiedeva la cassazione della sentenza sostenendo che “la tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano esser collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse” (Cass. ord. n. 12957/18).

Le figlie necessitano della presenza della madre, anche in virtù del sostegno e affetto importati per garantire un corretto ed armonico sviluppo psicofisico di un soggetto in età evolutiva. Ad ogni buon conto, detto criterio deve comunque essere accostato ad altri accertamenti effettuati dal consulente tecnico d’ufficio.

La Corte di Cassazione ha indicato che l’audizione del minorenne infradodicenne, capace di discernimento, è un adempimento previsto a pena di nullità qualora si debba assumere provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice non ritenga - con concreta e precisa motivazione - l’esame manifestatamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore stesso.

Alla luce di ciò, i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la volontà della minore di stare e con la madre, e con la sorella – evidenziata anche dal consulente tecnico - deve essere tenuta in considerazione, in quanto il legame con la sorella dà alla giovane un buon riferimento affettivo e stabilizzante. La separazione dei fratelli può quindi aver luogo solo qualora vi siano forti ragioni e comunque sulla base di una motivazione rigorosa che sottolinei il contrario interesse del figlio minore.

Per concludere l’essere genitore non è un diritto assoluto, bensì è configurabile anche come un dovere importante, ed è pertanto opportuno preferire quel genitore che appare più idoneo a contenere gli eventuali ricadute psicologiche gravanti sui figli derivanti dalla dissoluzione del rapporto tra i genitori, mantenendo per quanto possibile saldo il rapporto di fratellanza o sorellanza.
 

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di Avv. Laura Mezzena

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