Unioni civili e convivenze 2016

L’unione civile deve essere registrata davanti a un pubblico ufficiale alla presenza di due testimoni e il documento sarà registrato nell’archivio di stato civile. I due partner possono decidere di utilizzare un cognome comune. Le uniche differenze con il matrimonio, sono l’assenza delle pubblicazioni e la mancanza dell’obbligo di fedeltà. Quindi eventuali relazioni esterne alla coppia non potranno essere chiamate in causa nel caso in cui uno dei due partner chieda lo scioglimento.
Istituzionalizzare la convivenza è possibile già da anni: basta andare all’ufficio dell’Anagrafe comunale e presentare il modello di dichiarazione di residenza specificando che si tratta di "Convivenza per vincoli affettivi". Chi compila il modulo è il "soggetto che dirige la convivenza", che termina con il cessare della coabitazione.
Rapporti patrimoniali: Se non si decide per la separazione dei beni, con l’unione civile la comunione è automatica. I partner devono comunque contribuire all’assistenza morale e materiale in relazione alla propria capacità lavorativa. Molti altri diritti del matrimonio vengono estesi alle coppie gay: congedi parentali, contratti collettivi di lavoro, detrazioni per il coniuge (vale a dire uno sconto sulle tasse che si ha ogni mese sulla busta paga), possibilità di usufruire di 3 giorni di permesso al mese per assistere il coniuge con handicap grave (Legge 104/92) e agevolazioni se si hanno dei figli. Resta però rigorosamente esclusa l’adozione di bambini esterni alla coppia.
Malattia: I partner dell’unione civile sono riconosciuti come veri e propri coniugi in caso di malattia e ricovero e in caso di morte.
Casa e mutuo: Giuridicamente quando si tratta di acquistare un immobile e di pagare le rate alla banca, con le unioni civili si hanno gli stessi effetti del matrimonio. E’ il codice civile che regola gli atti relativi alla compravendita e alla sottoscrizione del mutuo cointestato: ciascun partner, oltre alla propria quota di interessi passivi, potrà detrarre il 100% nel caso in cui abbia in carico a livello fiscale il proprio compagno. La nuova legge offrirà anche maggiori possibilità di accendere un mutuo, perché sarà la coppia a poter fornire le garanzie e non più la persona singola come succedeva prima. Come del resto, in caso di mancato rispetto del pagamento delle rate, il creditore si potrà rifare sulla coppia. Sul fronte dell’affitto, se l’inquilino muore o recede dalla locazione della casa dove la coppia ha la residenza comune, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Per quanto riguarda le coppie di fatto, le novità importanti sono due: il diritto di accedere come coppia alla graduatoria delle case popolari e la possibilità di continuare a vivere nella casa comune in caso di morte del compagno. Se il proprietario della casa di residenza viene a mancare, il convivente può continuare a usufruire dell’abitazione per un periodo tra i due e i cinque anni. Nel caso di figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il divorzio: Per le coppie unite civilmente manca il periodo di separazione, basterà che un solo partner presenti una comunicazione all’ufficiale di stato civile contenente la volontà di sciogliere l’unione. Dopo tre mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà chiedere il divorzio per via giudiziale, attraverso la negoziazione assistita, o con un accordo sottoscritto davanti all’ufficiale di stato civile. In caso di divorzio, il partner più debole avrà diritto agli alimenti, oltre che all’assegnazione della casa.
Per i conviventi c’è una novità è stato introdotto un limitato diritto agli alimenti. Nel caso un partner versi in stato di indigenza, il giudice può obbligare l’altro ad aiutarlo per un tempo proporzionale alla durata del rapporto e nelle misure determinate dal codice civile.
Morte: I due partner sono considerati eredi al pari di un coniuge anche nella suddivisione della quote della casa. Così, oltre a garantire la pensione di reversibilità, il partner superstite avrà diritto al Tfr dell’altro e anche all’eredità per la quota di legittima (quella prevista per i coniugi nel matrimonio), vale a dire il 50% del lascito, mentre l’altra metà va agli eventuali figli.
I conviventi, se designati dal partner, possono decidere su cure mediche, donazione degli organi e celebrazioni funebri. In caso di morte per incidente o reato, hanno inoltre diritto allo stesso risarcimento che avrebbero se fossero stati sposati. Nulla, invece, gli è dovuto sul fronte economico: non avranno reversibilità, Tfr o eredità a meno che nel testamento non abbiano disposto che la quota disponibile vada al compagno.
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