La responsabilità medica
Profili giuridici in merito alla condotta professionale

Una recente sentenza della Corte di Cassazione del 2018 ha posto l’accento sulla responsabilità dei medici e del Primario in una struttura ospedaliera. Il tema inerente le condotte professionali e il corretto uso delle risorse nei nosocomi, infatti, è molto dibattuto nell’opinione pubblica italiana, e quindi è meritevole di analisi.
Talvolta gli organi di stampa hanno riferito di taluni episodi di cd. ‘malasanità’, e pertanto è opportuno precisare il concetto giuridico di ‘Responsabilità da contatto sociale’. Si ritiene infatti che qualora il paziente entri in contatto con la struttura sanitaria origina da un lato un ‘contratto di spedalità’, dall’altra parte un’obbligazione di mezzi, ovvero l’essere considerati e curati il meglio possibile.
Il contratto di spedalità, a seconda dei casi, inerisce anche all’obbligo di fornire vitto e alloggio (temporanei) durante la degenza dell’infermo. Dall’altro lato, le obbligazioni di cura e protezione inerenti l’esercizio di una determinata attività professionale in ambito sanitario sono qualificabili quali obbligazioni di mezzo, poiché caratterizzate da aleatorietà e quindi da un profilo di rischio.
Il professionista deve porre in essere ogni atto al fine di pervenire al positivo risultato sperato, ma è evidente che oltre al corretto adempimento del sanitario devono essere considerati anche ulteriori fattori esterni, i quali non sempre possono essere oggetto di stretto controllo o previsione. Tale diligenza deve essere superiore a quella dell’uomo medio e parametrata alla natura dell’attività esercitata, così come disposto da codice civile all’art. 1176.
La giurisprudenza al riguardo si è espressa in numerose sentenze, tra cui è possibile ricordare la decisione della Corte di Cassazione ‘Franzese’ del 2002 in merito alla sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta (commissiva e/o omissiva) del medico e la causazione dell’evento.
Qualora uno o più medici, unitamente agli infermieri, agiscano in equipe si considera il principio di affidamento, cioè ciascuna figura ripone una ragionevole certezza che gli altri operatori agiranno correttamente, ognuno per il suo proprio compito. Vi sono infatti taluni professionisti che hanno un determinato importante ruolo di garanzia.
Con la sentenza richiamata inizialmente la IVª Sezione Penale della Corte di Cassazione ha precisato, in merito alla figura del Primario, che qualora detto "medico apicale abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo e, ciononostante, si verifichi un evento infausto causato da un medico della propria struttura, di detto evento dovrà rispondere eventualmente unicamente il medico o i medici subordinati" (Cass. n. 18334/18).
Talvolta gli organi di stampa hanno riferito di taluni episodi di cd. ‘malasanità’, e pertanto è opportuno precisare il concetto giuridico di ‘Responsabilità da contatto sociale’. Si ritiene infatti che qualora il paziente entri in contatto con la struttura sanitaria origina da un lato un ‘contratto di spedalità’, dall’altra parte un’obbligazione di mezzi, ovvero l’essere considerati e curati il meglio possibile.
Il contratto di spedalità, a seconda dei casi, inerisce anche all’obbligo di fornire vitto e alloggio (temporanei) durante la degenza dell’infermo. Dall’altro lato, le obbligazioni di cura e protezione inerenti l’esercizio di una determinata attività professionale in ambito sanitario sono qualificabili quali obbligazioni di mezzo, poiché caratterizzate da aleatorietà e quindi da un profilo di rischio.
Il professionista deve porre in essere ogni atto al fine di pervenire al positivo risultato sperato, ma è evidente che oltre al corretto adempimento del sanitario devono essere considerati anche ulteriori fattori esterni, i quali non sempre possono essere oggetto di stretto controllo o previsione. Tale diligenza deve essere superiore a quella dell’uomo medio e parametrata alla natura dell’attività esercitata, così come disposto da codice civile all’art. 1176.
La giurisprudenza al riguardo si è espressa in numerose sentenze, tra cui è possibile ricordare la decisione della Corte di Cassazione ‘Franzese’ del 2002 in merito alla sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta (commissiva e/o omissiva) del medico e la causazione dell’evento.
Qualora uno o più medici, unitamente agli infermieri, agiscano in equipe si considera il principio di affidamento, cioè ciascuna figura ripone una ragionevole certezza che gli altri operatori agiranno correttamente, ognuno per il suo proprio compito. Vi sono infatti taluni professionisti che hanno un determinato importante ruolo di garanzia.
Con la sentenza richiamata inizialmente la IVª Sezione Penale della Corte di Cassazione ha precisato, in merito alla figura del Primario, che qualora detto "medico apicale abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo e, ciononostante, si verifichi un evento infausto causato da un medico della propria struttura, di detto evento dovrà rispondere eventualmente unicamente il medico o i medici subordinati" (Cass. n. 18334/18).
Articolo del: