Affidamento dei figli in caso di trasferimento

Questo in sintesi quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza 30 giugno-14 settembre 2016 n. 18087.
Il caso deciso dalla Cassazione riguardava due coniugi che si erano separati e che in quell’occasione avevano stabilito il collocamento dei due figli minori di due e quattro anni presso le loro abitazioni site nel medesimo comune.
Successivamente, però, la madre aveva richiesto il collocamento presso di lei dei figli dato che si era trasferita lontano dal comune per lavoro.
Il Tribunale aveva stabilito di collocarli presso il padre ma la Corte d’Appello aveva disposto la collocazione dei minori presso la madre e la Cassazione aveva confermato con la detta sentenza la decisione della Corte territoriale.
Con la detta sentenza si ribadisce che costituisce diritto fondamentale di rango costituzionale (art. 2 Cost.) quello di ogni genitore di stabilirsi anche in luogo distante dall’altro.
In tal caso il giudice deve valutare esclusivamente se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori per quanto ciò incida ineluttabilmente in negativo sulla quotidianità dei rapporti con l’altro genitore affidatario.
In altra precedente sentenza (la n. 24526/2010) la Cassazione aveva peraltro pure affermato il principio di diritto secondo cui l’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (art. 155 Cod. civ. comma 2 e art 155 quater cc comma 2).
Come ribadito dalla dottrina anche in tale ultimo caso, la Corte di Cassazione, esclude che la lontananza delle residenze dei genitori costituisca fattore di mutamento del tipo di affidamento dei figli, "salvo che, valutate le circostanze, esso non costituisca un oggettivo impedimento all’assunzione, da parte del genitore lontano, delle responsabilità connesse alla crescita della prole".
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