Permesso di soggiorno, nuovi contributi


Con il decreto del 9 giugno variano gli importi per il rilascio del permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno, nuovi contributi
In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2016 n. 4487, che aveva annullato la tassa sul permesso di soggiorno di importo variabile a seconda del titolo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto dei nuovi importi per il rilascio del permesso, validi per tutte le tipologie di titolo.

In particolare, il Decreto Ministeriale e la relativa Circolare attuativa del 9 giugno 2017 hanno determinato il contributo nella misura di 40,00 euro per i permessi di soggiorno che vadano dai tre mesi ad un anno, di 50,00 euro per i permessi di soggiorno che vadano da un anno ai due anni e di 100,00 euro per il permesso da soggiornante UE di lungo periodo e per dirigenti e lavoratori specializzati. A tale contributo vanno aggiunti i costi, rimasti invariati rispetto alla disciplina previgente, relativi alla marca da bollo, alla stampa del documento elettronico e ai servizi di spedizione del permesso.

Lo stesso costo è addebitabile a coloro che abbiano presentato la pratica prima del 9 giugno e per i quali non si sia ancora conclusa la fase dell’istruttoria e a coloro che, ad istruttoria già conclusa, non abbiano ancora ricevuto il permesso. Gli unici soggetti esclusi dall’applicazione dell’importo risultano essere: i cittadini stranieri minorenni, i richiedenti asilo, i cittadini stranieri che si rechino in Italia per sottoporsi a cure mediche e i relativi accompagnatori, ai cittadini che richiedano la conversione del permesso e ai titolari di protezione internazionale.

La procedura per l’ottenimento del permesso presenta, in base a tale previsione, costi particolarmente rilevanti se si considera che il decreto del 2011, prima delle pronunce del Tar del Lazio del 2016 e del Consiglio di Stato, prevedeva degli importi di natura variabile compresa tra gli 80,00 euro e i 200,00 euro.

La somma prevista dal decreto non pare potersi definire in linea con quanto prescritto dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea che, intervenendo proprio sul decreto del 2011, ne aveva affermato la sproporzione.

In particolare, sulla base della giurisprudenza della Corte, l’eventuale importo che si decida di prevedere in funzione dell’ottenimento del permesso dovrebbe costituire il corrispettivo di un costo specifico, non essendo sufficiente l’argomentazione del Governo italiano atta a giustificarlo alla luce di generici costi di istruttoria. A detta della Corte "l’osservanza del principio di proporzionalità, comporta che il livello cui sono fissati detti contributi non deve avere né per scopo, né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo" e il parametro di riferimento da adottare per la determinazione degli importi riguarda il costo del rilascio della carta d’identità all’interno dell’ordinamento.
Considerato che il costo previsto per tale rilascio ammonta a circa 10,00 euro, appare lecito attendersi ulteriori pronunce da parte del giudice amministrativo.

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di Avv. Laura Mezzena

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