Sul cosiddetto mobbing immobiliare
Il mobbing immobiliare consisterebbe nelle pressioni, anche illegali, dei proprietari "per cacciare gli inquilini" allo scopo di sfruttare meglio l'immobile
L’inquilino è ovviamente obbligato ad andarsene dall’appartamento se cessa il rapporto di locazione (anche per morosità e non solo per mancato rinnovo del contratto).
Tuttavia provocare continuo stress allo stesso con una serie di azioni giudiziarie infondate al fine di fargli liberare l'immobile configura il cd. "mobbing immobiliare".
Nel caso di specie, erano state intentate molte azioni di sfratto, tutte infondate e temerarie, connesse fra di loro dallo scopo di "convincere" il conduttore dell’appartamento ad andarsene.
Occorreva, quindi, valutare la condotta del locatore esaminando la storia di tali azioni giudiziarie per capire lo scopo (illecito) per cui erano state tutte intentate.
Trattasi di un clamoroso caso di abuso del diritto ossia, in altri termini, il locatore ha, in generale, il diritto di agire in giudizio per far valere i propri diritti. Tuttavia non ne deve "abusare" come è accaduto nel caso di specie in cui erano state intentate tante azioni nei confronti dell’inquilino per convincerlo a liberare l’appartamento.
La Cassazione sent n. 5044/2017 ha ben inquadrato il caso di specie affermando quanto segue:
Il mobbing immobiliare consisterebbe nelle pressioni, anche illegali, dei proprietari "per cacciare gli inquilini" allo scopo di sfruttare meglio l'immobile o in relazione ad un piano di trasformazione urbanistica. Secondo il ricorrente dal 1995 "la proprietà ha iniziato tutta una serie di azioni, tutte documentate...con l'unico scopo di risolvere il contratto di locazione".... E "una simile serie di azioni giudiziarie nei confronti del medesimo soggetto, tutte infondate e temerarie, tanto da essere sempre rigettate, costituiscono indebita e scorretta forma di pressione sul ricorrente, costretto a subire un pesante stato di stress"; e sarebbe "evidente come siffatte azioni siano chiaramente intentate al solo scopo di "convincere" il conduttore a rilasciare l'immobile"; il ricorrente sarebbe stato "praticamente sempre sotto perenne minaccia di sfratto per motivi ignoti".
E ancora continua la Corte
....In ogni procedimento temerario avviato da locatore nei confronti del conduttore (come nella specie), non si vede come ciò possa attenere al c.d. mobbing immobiliare, poiché, nell'ipotesi in cui vi sia stata effettivamente una protratta condotta illecita di molestia e pressione come prospettata..., l'illecito non sarebbe stato identificabile nell'avvio del singolo procedimento, e dunque non sarebbe stata certo identificabile la correlata difesa, anche sul piano risarcitorio della reintegrazione della sfera giuridica lesa, in ogni singolo procedimento mediante appunto l'azione ad esso accessoria regolata dall'art. 96 c.p.c..
In altri termini la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare l’illecito commesso con più azioni e non solo, come aveva fatto, con l’ultima azione sottoposta a giudizio.
L’illecito si sarebbe realizzato, unitariamente e gradatamente, mediante una sequenza continuativa di pressione giudiziaria: ed è per questo che si avvale dell'espressione "mobbing", talora utilizzata se per integrare l'illecito occorre non un'unica condotta, bensì una pluralità di condotte moleste e/o discriminanti non considerate singolarmente bensì nella loro intrinseca connessione, da cui appunto discende l'illiceità in riferimento a tale fattispecie ontologicamente "plurima" (il caso tipico di un illecito che viene composto da una pluralità di condotte, talvolta anche singolarmente lecite, unificate dallo scopo illecito è ben noto nel mobbing attuato - non necessariamente dal datore di lavoro - nell'ambiente lavorativo - cfr. p. es. Cass. sez. L, 3 marzo 2016 n. 4222, Cass. sez. L, 19 febbraio 2016 n. 3291, Cass. sez. L, 6 agosto 2014 n. 17698, Cass. sez. L, 7 agosto 2013 n. 18836 e Cass. sez. L, 17 febbraio 2009 n. 3785; si è di recente tentato di introdurre la figura del mobbing come illecito civile anche nella vita familiare, allo stato con esito non positivo - Cass. sez. 1, 19 giugno 2014 n. 13983 -, ampiamente controbilanciato peraltro dalla fattispecie penale parimenti "plurima" di cui all'art. 572 c.p.; invero la figura dell'illecito composto necessariamente da una pluralità di condotte che si protraggono nel tempo sussiste pure nel settore penale, dove è recentemente stata incrementata dalla fattispecie di cui all' art. 612 bis cp (atti persecutori).
E tale aspetto della vicenda non poteva comunque esaurirsi in una responsabilità aggravata per spese (art. 96 cp) dato che il fatto che sussista una tutela giuridica per lite temeraria
"non ha alcuna pertinenza con l’ipotesi in cui vi sia una condotta persecutoria che si sia concretizzata proprio nella continuativa pluralità di iniziative giudiziarie tese a molestare l’inquilino".
Non avendo il Giudice di secondo grado nemmeno motivato in relazione alla domanda del conduttore come "inammissibile", la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e al Giudice di rinvio spetterà la decisione in merito alla sussistenza degli elementi atti a configurare il mobbing da parte del locatore (e quindi non solo la responsabilità aggravata ex art 96 cpc) e circa l’eventuale risarcimento in favore del conduttore.
Con un po’ di fatica, dato che il conduttore aveva dovuto arrivare in Cassazione per far riconoscere i soprusi che aveva subito, tuttavia la vicenda ha avuto la giusta soluzione grazie all’analisi puntuale dei Giudici della Corte Suprema
Tuttavia provocare continuo stress allo stesso con una serie di azioni giudiziarie infondate al fine di fargli liberare l'immobile configura il cd. "mobbing immobiliare".
Nel caso di specie, erano state intentate molte azioni di sfratto, tutte infondate e temerarie, connesse fra di loro dallo scopo di "convincere" il conduttore dell’appartamento ad andarsene.
Occorreva, quindi, valutare la condotta del locatore esaminando la storia di tali azioni giudiziarie per capire lo scopo (illecito) per cui erano state tutte intentate.
Trattasi di un clamoroso caso di abuso del diritto ossia, in altri termini, il locatore ha, in generale, il diritto di agire in giudizio per far valere i propri diritti. Tuttavia non ne deve "abusare" come è accaduto nel caso di specie in cui erano state intentate tante azioni nei confronti dell’inquilino per convincerlo a liberare l’appartamento.
La Cassazione sent n. 5044/2017 ha ben inquadrato il caso di specie affermando quanto segue:
Il mobbing immobiliare consisterebbe nelle pressioni, anche illegali, dei proprietari "per cacciare gli inquilini" allo scopo di sfruttare meglio l'immobile o in relazione ad un piano di trasformazione urbanistica. Secondo il ricorrente dal 1995 "la proprietà ha iniziato tutta una serie di azioni, tutte documentate...con l'unico scopo di risolvere il contratto di locazione".... E "una simile serie di azioni giudiziarie nei confronti del medesimo soggetto, tutte infondate e temerarie, tanto da essere sempre rigettate, costituiscono indebita e scorretta forma di pressione sul ricorrente, costretto a subire un pesante stato di stress"; e sarebbe "evidente come siffatte azioni siano chiaramente intentate al solo scopo di "convincere" il conduttore a rilasciare l'immobile"; il ricorrente sarebbe stato "praticamente sempre sotto perenne minaccia di sfratto per motivi ignoti".
E ancora continua la Corte
....In ogni procedimento temerario avviato da locatore nei confronti del conduttore (come nella specie), non si vede come ciò possa attenere al c.d. mobbing immobiliare, poiché, nell'ipotesi in cui vi sia stata effettivamente una protratta condotta illecita di molestia e pressione come prospettata..., l'illecito non sarebbe stato identificabile nell'avvio del singolo procedimento, e dunque non sarebbe stata certo identificabile la correlata difesa, anche sul piano risarcitorio della reintegrazione della sfera giuridica lesa, in ogni singolo procedimento mediante appunto l'azione ad esso accessoria regolata dall'art. 96 c.p.c..
In altri termini la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare l’illecito commesso con più azioni e non solo, come aveva fatto, con l’ultima azione sottoposta a giudizio.
L’illecito si sarebbe realizzato, unitariamente e gradatamente, mediante una sequenza continuativa di pressione giudiziaria: ed è per questo che si avvale dell'espressione "mobbing", talora utilizzata se per integrare l'illecito occorre non un'unica condotta, bensì una pluralità di condotte moleste e/o discriminanti non considerate singolarmente bensì nella loro intrinseca connessione, da cui appunto discende l'illiceità in riferimento a tale fattispecie ontologicamente "plurima" (il caso tipico di un illecito che viene composto da una pluralità di condotte, talvolta anche singolarmente lecite, unificate dallo scopo illecito è ben noto nel mobbing attuato - non necessariamente dal datore di lavoro - nell'ambiente lavorativo - cfr. p. es. Cass. sez. L, 3 marzo 2016 n. 4222, Cass. sez. L, 19 febbraio 2016 n. 3291, Cass. sez. L, 6 agosto 2014 n. 17698, Cass. sez. L, 7 agosto 2013 n. 18836 e Cass. sez. L, 17 febbraio 2009 n. 3785; si è di recente tentato di introdurre la figura del mobbing come illecito civile anche nella vita familiare, allo stato con esito non positivo - Cass. sez. 1, 19 giugno 2014 n. 13983 -, ampiamente controbilanciato peraltro dalla fattispecie penale parimenti "plurima" di cui all'art. 572 c.p.; invero la figura dell'illecito composto necessariamente da una pluralità di condotte che si protraggono nel tempo sussiste pure nel settore penale, dove è recentemente stata incrementata dalla fattispecie di cui all' art. 612 bis cp (atti persecutori).
E tale aspetto della vicenda non poteva comunque esaurirsi in una responsabilità aggravata per spese (art. 96 cp) dato che il fatto che sussista una tutela giuridica per lite temeraria
"non ha alcuna pertinenza con l’ipotesi in cui vi sia una condotta persecutoria che si sia concretizzata proprio nella continuativa pluralità di iniziative giudiziarie tese a molestare l’inquilino".
Non avendo il Giudice di secondo grado nemmeno motivato in relazione alla domanda del conduttore come "inammissibile", la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e al Giudice di rinvio spetterà la decisione in merito alla sussistenza degli elementi atti a configurare il mobbing da parte del locatore (e quindi non solo la responsabilità aggravata ex art 96 cpc) e circa l’eventuale risarcimento in favore del conduttore.
Con un po’ di fatica, dato che il conduttore aveva dovuto arrivare in Cassazione per far riconoscere i soprusi che aveva subito, tuttavia la vicenda ha avuto la giusta soluzione grazie all’analisi puntuale dei Giudici della Corte Suprema
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