Accesso al ruolo di Agente di Polizia Municipale per gli aspiranti con lenti intraoculari ICL
Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità, per un candidato al concorso per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale nel Comune di Milano di superare la prevista visita di accertamento dell’idoneità psicofisica ad opera del competente Organo sanitario dopo essersi sottoposto ad un intervento di impianto intraoculare di lenti ICL.
In primo luogo occorre chiarire che il Comune di Miano, con la Determinazione Dirigenziale n. 234 del 22.5.2018, pubblicato all’Albo Pretorio “on line” in data 28.5.2018 e rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 29.05.2018, indiva una “selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato, previsti nel piano di fabbisogno personale per l’anno 2018, del profilo professionale di Agente di Polizia Municipale – Categoria C posizione economica 1”.
Va chiarito inoltre che il bando prevedeva un test preselettivo, una prova scritta ed una prova orale alla quale venivano ammessi i candidati che avevano riportato, nella prova scritta, una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Il bando prevedeva inoltre che “la graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato”.
Va, altresì, chiarito che il medesimo bando prevedeva l’accertamento dell’idoneità psicofisica solo successivamente all’approvazione della graduatoria e prima dell’effettiva assunzione del vincitori.
Infatti il bando alla voce “assunzione dei vincitori” prevedeva che: “l’assunzione dei vincitori avverrà nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, tenendo conto delle esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione e subordinatamente al possesso dell'idoneità psicofisica per i posti messi a selezione che sarà accertata dal competente Organo Sanitario, al quale è esclusivamente riservato tale giudizio”.
In particolare il bando alla voce “requisiti di ammissione” al punto 9 avente ad oggetto “idoneità psicofisica” prevedeva che: “ai sensi dell’art. 13 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Milano, che sarà accertata dal competente Organo Sanitario, al quale è esclusivamente riservato tale giudizio, ossia: - visus naturale non inferiore a 12 decimi complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede di meno e, nel caso di correzioni, fermo restando quanto sopra, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio”.
Le previsioni del bando ripropongono quelle del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Milano approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 2667 del 29.6.1997 e modificato con le successive delibere di Giunta n. 1787 del 12.7.2005, e n. 2284 del 5.10.2007.
In particolare, il Regolamento al Capo III “accesso al corpo e formazione professionale” all’art. 13 avente ad oggetto “modalità di accesso al corpo” prevede che: “oltre ai requisiti previsti dall’Appendice 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Milano sono richiesti per l’accesso a qualsiasi posto d’organico del Corpo di Polizia Municipale i seguenti indispensabili requisiti particolari: a) Idoneità psicofisica ossia: 1) visus naturale non inferiore a 12 decimi complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede di meno e, nel caso di correzioni, fermo restando quanto sopra, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio”.
Va, inoltre, chiarito nelle procedure concorsuali aventi ad oggetto l’assunzione di Agenti di Polizia municipale trova applicazione, altresì, il Decreto Ministeriale del Ministero dell’Interno n. 198 del 30.6.1998 avente ad oggetto il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”.
Il detto decreto al Capo II avente ad oggetto “requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e degli appartenenti ai predetti ruoli” all’art. 3 recante i “Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici” al comma 1 lett. c) prevede che: “senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Per l’ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione”.
Il medesimo art. 3 al comma 2° prevede altresì che: “costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata Tabella 1”.
La Tabella 1 recante le “cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato” alla lett. c) prevede “le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva”.
Tracciato il quadro normativo di riferimento occorre analizzare come la giurisprudenza amministrativa ha valutato gli atti di esclusione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della Polizia Municipale adottati in relazione a riscontrati “esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva”.
In particolare, la giurisprudenza seguendo la più accreditata medicina oculistica ha operato una distinzione fra la laser terapia da una parte, e la chirurgia refrattaria intraoculare (sostituzione del cristallino, inserimento di lente intraoculare) e corneale (cheratotomia radiale, epicheretoplastica ecc...) dall’altra.
Orbene mentre la terapia laser è una tecnica “parachirurgica” di facile esecuzione, che non prevede l’intervento manuale diretto dell’operatore esaurendosi in una metodica terapeutica basata sull’impiego del laser, mentre gli interventi di chirurgia refrattaria intraoculare sono interventi chirurgici in senso proprio valendosi di “tecniche manuali e strumentali di tipo cruento”.
Nello specifico la giurisprudenza, nel pronunciarsi su un caso in cui un candidato ad concorso pubblico quale agente ausiliario, nei ruoli della Polizia di Stato, era stato escluso a seguito dell’effettuazione di un intervento di laserterapia, ha chiarito che: “dagli atti di causa (certificato anamestico), risulta documentato che il ricorrente abbia fatto ricorso ad un intervento con tecnica laser per la correzione della ametropia. Orbene, proprio con riferimento a questo tipo di correzione del visus, la Sezione ha avuto modo di rilevare come il trattamento laser non possa farsi rientrare tra le ipotesi di “correzioni chirurgiche” previste dall’articolo 1 lettera c) del D.P.R. n. 904/1983, (abrogato e sostituito dal i Decreto Ministeriale del Ministero dell’Interno n. 198 del 30.6.1998) in quanto esso si caratterizza per la totale assenza di intervento chirurgico diretto e non pr esenta alcuno degli atti fondamentali della tecnica chirurgica (incisione, emostasi, sutura)” T.A.R. Lazio Roma Sez. 1a Ter sentenza n. 5542 del 9.2.2006. (Cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma Sez. 1a Ter sentenza n. 9273 del 9.10.2008, T.A.R. Puglia Lecce sentenza n. 1356 del 3.6.2010, T.A.R. Lazio Roma Sez. 1a Ter sentenza n. 9443 del 15.11.2012).
Tale orientamento è stato altresì ripreso più di recente dalla giurisprudenza che ha ribadito che: “l’intervento di PRK eseguito dal candidato è di tipo parachirurgico…l’utilizzo del laser nella correzione dei difetti di refrazione ha lo scopo di modificare la curvatura corneale per raggiungere il massimo dell’acuità visiva senza occhiali...la laserterapia è una tecnica parachirurgica pertanto “non rientra nel genus” degli “interventi chirurgici”. T.A.R. Lazio Roma Sez. 2a Ter sentenza n. 5700 del 28.5.2014 (Cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma Sez. 2a Ter sentenza n. 5251 del 19.5.2014, T.A.R. Lazio Roma Sez. 1a Quater sentenza n. 5661 del 22.5.2018).
Di contro la giurisprudenza nel pronunciarsi su un caso in cui un candidato ad concorso pubblico per allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri era stato escluso per la risultata effettuazione di un intervento di chirurgia refrattaria intraoculare comportante la sostituzione del cristallino, ovvero l’inserimento di lente intraoculare, ha chiarito che: “considerato che la ricorrente, partecipante al concorso ed ha impugnato il giudizio medico legale adottato dalla resistente Amministrazione con cui, all’esito della visita medica per la verifica dell’idoneità fisica, è stata giudicata non idonea per: “Presenza di lente intraoculare in camera anteriore in OO”, con attribuzione del coefficiente 3 all’apparato somato-funzionale AVOC, ed è stata esclusa dal concorso…considerato che l’apposizione di lente intraoculare necessita di fase chirurgica preliminare (iridotomia), e che la stessa determina alterazione irreversibile della struttura anatomica del bulbo oculare, con perdita dell’integrità dello stesso; osservato che l’effettuazione dell’intervento sull’apparato oculare, quale l’iridotomia, anche in relazione ai margini di incertezza connessi alla stabilità dei suoi effetti, implica di per sé la sussistenza dell’esito che, ai sensi della normativa applicabile, comporta l’esclusione dal concorso; rilevato, altresì, che, sempre a mente della direttiva tecnica in argomento, le imperfezioni ed infermità non espressamente menzionate, ma incidenti, per altrettanto, sull’efficienza somato - funzionale del soggetto in misura non inabilitante, sono comunque valutate secondo il criterio dell’analogia o equivalenza con quelle espressamente indicate, che dunque non costituiscono elenco tassativo” T.A.R. Lazio Roma Sez. 1a Bis sentenza n. 3108 del 9.4.2008. (Cfr. in termini sulla differenza tra le due tipologie di interventi su una fattispecie inerente un concorso quale Agente di Polizia municipale per il Comune di Palermo T.A.R. Sicilia Palermo Sez. 3a sentenza n. 1165 del 7.7.2005, non sono stati rinvenuti altri presenti inerenti casi di esclusione a seguito di interventi per l’inserimento di lente intraoculare).
Va altresì segnalata la sentenza n. 3839 del 9.5.2014 con il Collegio del T.A.R. Lazio Roma ha accolto il ricorso di un candidato escluso dal concorso pubblico quale allievo agente della polizia penitenziaria per “esiti di intervento chirurgico di sostituzione del cristallino per cataratta traumatica”, rilevando che: “non soltanto non emerge una infermità invalidante ma, a ben vedere, non ricorre proprio la stessa “imperfezione” del globo oculare, tale da determinare l’esclusione del ricorrente dal concorso prima e dalla graduatoria finale poi, una volta effettuate le ulteriori prove attitudinali previste...Ed infatti, dalla verificazione espletata è stata esclusa, allo stato, l’esistenza di “imperfezioni del globo oculare” atteso che la malattia del ricorrente (cataratta), di origine post- traumatica, oltre ad essere stata ritenuta inidonea a determinare alcun deficit funzionale, è stata comunque rimossa chirurgicamente”.
Il precedente tuttavia, si riferisce ad un caso particolare e ad una normativa di riferimento ovvero l’art. 123 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 443/1992 che non richiedeva espressamente un “visus naturale non inferiore a 12 decimi complessivi” ma solo l’esclusione rispetto alle riscontrate “malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci…”.
Nel caso in esame occorre rilevare che il richiedente parere, candidato al concorso per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale nel Comune di Milano, avendo superato tutte le prove concorsuali, è stato inserito nella graduatoria generale di merito adottata dal Comune di Milano al termine della procedura concorsuale.
Tuttavia lo stesso, ai fini dell’assunzione, deve superare la prevista visita di accertamento dell’idoneità psicofisica ad opera del competente Organo sanitario ma non essendo in possesso del visus previsto dal bando intende sottoporsi ad un intervento di impianto intraoculare di lenti ICL.
Orbene anche a seguito dell’effettuazione del detto intervento, tuttavia, il candidato potrebbe non superare la prevista visita di accertamento dell’idoneità psicofisica atteso che il competente Organo sanitario potrebbe contestare la natura “chirurgica” dell’intervento, ed il mancato accertamento dell’idoneità psicofisica comporterebbe, conseguentemente, l’esclusione dalla graduatoria per mancanza di uno dei previsti requisiti e la mancata assunzione del candidato.
Pertanto, a seguito della possibile esclusione, occorrerebbe impugnare il relativo provvedimento con un ricorso, da proporsi avverso il Comune di Milano, innanzi al T.A.R. Lombardia Milano contestando le risultanze dell’accertamento medico posto in essere dal competente Organo sanitario.
In particolare, il ricorso dovrebbe essere corredato da una consulenza medica idonea a chiarire l’effettiva portata dell’intervento di impianto intraoculare di lenti ICL e a precisare che i progressi nel campo della medicina oculistica sono tali da non lasciare margini in merito alla certezza ed alla stabilità dei suoi effetti sul visus del candidato.
Nello specifico la consulenza dovrebbe chiarire che l’intervento di impianto intraoculare di lenti ICL non può arrecare disturbi funzionali al candidato tali da ostacolare, rallentare o in qualche modo condizionare il corretto espletamento delle mansioni istituzionali che lo stesso è chiamato a svolgere a seguito dell’assunzione in servizio.
Tutto quanto detto ed atteso che il quadro giurisprudenziale di riferimento fermo al 2008, si invita il candidato a valutare con attenzione la possibilità di sottoporsi al detto intervento, confrontandosi preventivamente sia con l’oculista di fiducia, sull’effettiva possibilità di redigere una consulenza nei termini anzidetti, sia eventualmente, con l’Amministrazione.
Avv. Leonardo Sagnibene
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