Ricorso gerarchico, l'impugnativa delle note caratteristiche
Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità per un Caporal Maggiore Capo di impugnare un decreto della D.P.G.M. del Ministero della Difesa con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico, proposto avverso il rapporto informativo.
Il Caporal Maggiore Capo veniva assegnato alla missione “Strade Sicure” svolta nel periodo che va dal dicembre a marzo 2020, a seguito del quale veniva espresso il seguente “giudizio complessivo finale”: “il C.Le Magg. Ca. VSP …è un graduato dalla soddisfacente forma fisica dalla solida preparazione professionale. Nel periodo in esame è stato impiegato nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” come operatore di pubblica Sicurezza nonché Responsabile del Servizio, risultando sufficientemente motivato. Tuttavia il suo rendimento risente dell’atteggiamento tenuto nel particolare e delicato momento in cui la F.A. si è trovata in prima linea per fronteggiare il fenomeno epidemiologico da COVID-19, facendo prevalere i propri interessi a quelli istituzionali, quest’ultimi posti di fatto in subordine. Pertanto esorto il graduato ad accrescere la propria motivazione e dedizione al servizio richiamando i valori che caratterizzano la figura di un militare in primis il senso del dovere”.
Avverso il riportato rapporto informativo il Caporal Maggiore Capo, presentava, Ricorso gerarchico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, chiedendo di “rivalutare il proprio operato, con cancellazione e rettifica delle note caratteriali negative espresse in maniera non legittima e non giusta dal Comando”.
Nello specifico, con il citato ricorso il Caporal Maggiore Capo precisava che le note caratteristiche e il giudizio espresso nei suoi confronti dal Comandante del Plotone e dal Comandante di Complesso dell'E.I. nella parte in cui descrivevano l'operato durante il servizio per l’operazione “Strade Sicure”, non erano legittime e non operavano un’obiettiva valutazione del servizio svolto.
Infatti, nella prima valutazione ad opera del Compilatore, il Caporal Maggiore Capo viene descritto come privo di “stimoli o non sufficientemente motivato” e gli viene contestato di aver svolto "l'attività in maniera sufficiente ma non alla altezza del grado e del ruolo rivestito", mentre nel secondo giudizio il predetto operato venia definito appena "sufficiente", ma condizionato da motivazioni personali al punto che "faceva prevalere i propri interessi personali a quelli istituzionali, posti di fatto in subordine".
A ben vedere il Caporal Maggiore Capo durante i mesi dell’operazione “Strade Sicure”, ha svolto il servizio e le relative mansioni a lui affidate in maniera corretta e con costanza, anche verso i propri subordinati non ricevendo alcun genere di contestazione o censura ovvero alcun tipo di richiamo o punizione ma, anzi, apprezzamenti per il lavoro svolto, in forma verbale, da parte dei superiori, avvicendatisi della missione.
Nel “Rapporto Informativo” il Caporal Maggiore Capo viene giudicato come “irresponsabile e non all’altezza del grado e ruolo rivestito” per aver richiesto di lasciare l’operazione “Strade Sicure” necessitando di una licenza straordinaria per motivi gravi, comprovati e documentati in quanto la moglie era in uno stato di gravidanza a rischio con due minori di due e tre anni da gestire, da sola, senza poter avere l’aiuto di parenti e/o amici per la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid–2019.
A ben vedere il Compilatore ed il Revisore qualificano come “propri interessi” quelli che in realtà erano da qualificarsi “gravi motivi familiari” mostrando di non aver considerato in maniera obiettiva non solo il particolare, delicato e preoccupante stato di salute della moglie del Caporal Maggiore Capo, ma anche la circostanza per cui alla grave situazione familiare si era sovrapposta improvvisamente la particolare condizione lavorativa data dall’emergenza da Covid–2019.
Né va sottaciuto che l’area di lavoro era posta a km di distanza dalla residenza del richiedente parere che non aveva possibilità di recarsi a casa, e pertanto, lo stesso non poteva essere nelle condizioni psicologiche ed emotive idonee per proseguire il proprio operato in maniera serena ed ottimale e si era visto costretto a fare richiesta di licenza straordinaria.
Appare, quindi, evidente che il Rapporto Informativo contestato è affetto da un’evidente difetto istruttorio non avendo, il Compilatore e il Revisore, correttamente valutato le reali motivazioni sottese alla richiesta di licenza straordinaria.
Del resto il rapporto informativo non motiva come mai il sottoscritto, graduato, sempre valutato come “eccellente” svolgeva nel periodo esaminato “l'attività in maniera sufficiente, ma non alla altezza del grado e del ruolo rivestito".
Del tutto inopinatamente il Vice Direttore Genarale pro tempore della D.P.G.M. del Ministero della Difesa respingeva il ricorso gerarchico, proposto avverso il rapporto informativo, non rilevando la sussistenza dei vizi denunciati.
Occorre, pertanto, impugnare il decreto del Vice Direttore Genarale pro tempore della D.P.G.M. del Ministero della Difesa nonché il rapporto informativo entro il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a., ovvero entro 60 giorni dalla notifica del decreto, con Ricorso al T.A.R. Lazio Roma.
In particolare, occorre affidare il ricorso ai seguenti motivi: violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 – bis della L. 7.8.1990 n. n. 241 e succ.mod ed int. per carenza assoluta, apoditticità, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Occorre altresì contestare la violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di redazione della documentazione caratteristica ed in particolare l’art. 1025 del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66 e l’art. 692 del D.P.R 15.3.2010, n. 90, con le relative “istruzioni” la direttive e successive circolari esplicative, facendo rilevare l’eccesso di potere sotto svariati profili: sviamento; vizio della funzione valutativa; contraddittorietà con riferimento sia al giudizio finale sia ai giudizi ed aggettivazioni delle voci interne al rapporto informativo, illogicità e perplessità; travisamento dei fatti; ingiustizia grave e manifesta; non obbiettività e incoerenza di giudizio; carenza assoluta o apoditticità della motivazione delle valutazioni.
Va rilevato, infatti, che in sede di ricorso gerarchico doveva essere adeguatamente valutato il contrasto evidente tra la positività della precedente valutazione e la negatività della valutazione da ultimo conseguita, nonché considerato che la successiva valutazione doveva essere oggetto di una congrua motivazione in grado di illustrare compiutamente fatti e circostanze a seguito delle quali il graduato conseguiva una valutazione negativa.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha costantemente statuito che: “in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti già riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell’iter logico seguito, di volta in volta, dall’Amministrazione. E ciò, soprattutto quando …. si sia in presenza di attenuazioni di giudizi che riguardano elementi (come la “capacità di risolvere i problemi” e la “motivazione al lavoro” del soggetto) che, per loro stessa natura, non sono suscettibili di significative variazioni nel breve periodo” T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione 1a, sentenza n.558 del 25.2.2015 (Cfr. sul punto T.A.R. Puglia Lecce Sez. 1a sentenza n. 655 del 184.2019).
Ed ancora: “…i giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze Armate dai superiori gerarchici con le schede valutative sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, discriminatorietà o palese travisamento dei fatti o dei presupposti di fatto ovvero per quelle palesi aberrazioni che, per la loro manifesta irrazionalità, rivelino il cattivo uso del potere amministrativo, sì da far ritenere che il giudizio reso sia frutto di errori ovvero il risultato dell’applicazione di criteri impropri rispetto a quelli previsti per la formulazione della valutazione sempre che, naturalmente l’abnormità e l’incoerenza della valutazione emergano dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza” T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste sentenza n. 306 dell’8.7.2019 (Cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma Sez. 1a Quater sentenza n. n. 10852 del 9.11.2018).
Dal quadro fattuale e normativo e giurisprudenziale sopra delineato, esprimo parere positivo in ordine all’impugnativa del decreto della D.P.G.M. del Ministero della Difesa con quale è stato respinto il ricorso gerarchico, proposto avverso il rapporto informativo dal Caporal Maggiore Capo richiedente parere.
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