L’impugnativa di un Piano di Governo ad opera di un comitato locale
Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità per un Comitato “per la salvaguardia del nucleo storico della frazione” di impugnare un Piano di Governo del Territorio del Comune approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale.
In particolare occorre rilevare che l’atto costitutivo premesso che: “la frazione di è il nucleo più antico della nostra comunità, segnato anche nelle carte Vaticane e come tale va preservato più di altre realtà o porzioni di territorio del Comune…che l’area interessata è inserita all’interno del “Parco Locale di interesse Sovracomunale” i quali prevedono ed auspicano interventi di riqualificazione o valorizzazione territoriale in modo da sottrarre tali aree ad ogni altro utilizzo che non sia quello del mantenimento di valori ambientali e paesaggistici qualificanti per l’identità dei luoghi…che l’area interessata si colloca inoltre all’interno di un’area prioritaria per la diversità …che dette caratteristiche costituiscono un patrimonio storico e naturale insostituibile da mantenere e preservare anche per le generazioni future”.
L’atto costitutivo indicava alle “finalità che detto comitato si prefigge” espressamente la sola “opposizione all’insediamento nel nuovo piano di Governo del Territorio dell’Ambito di Trasformazione AT10 in quanto tale ipotesi contrasta con i principi e pone a rischio i valori citati in premessa”.
Sul punto occorre evidenziare che la giurisprudenza, pronunciandosi sulla legittimazione attiva ed interesse dei Comitati cosi analoghi ha chiarito che cui “ai fini del riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, occorre che il comitato spontaneo sia munito di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati. Inoltre, occorre che l'attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti” T.A.R. Lombardia Milano Sez. 3a sentenza n. 2674 del 6.11.2014.
Ancora la giurisprudenza amministrativa più restrittiva ha evidenziato che: “Per giurisprudenza consolidata, ai fini del riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, occorre che il comitato spontaneo sia munito di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati. Inoltre, occorre che l'attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti. Anche con riferimento alle associazioni che si fanno portatrici di interessi collettivi, la giurisprudenza ne ammette la legittimazione ad agire dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione di atti ritenuti lesivi dei predetti interessi a condizione che esse posseggano i seguenti requisiti: a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di protezione degli interessi dedotti nel giudizio; b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, nel senso di svolgere all'esterno la propria attività in via continuativa, assumendo l'azione connotazioni tali da creare in capo all'ente una situazione sostanziale meritevole di tutela; c) abbiano un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Ciò in quanto lo scopo associativo non è di per sé sufficiente a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota facente capo ad un parte più o meno ampia della popolazione”. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3a sentenza n. 1607 del 26.8.2016.
Inoltre, anche la mera vicinitas dei proprietari o dei residenti potrebbe non bastare laddove un orientamento della giustizia amministrativa ha affermato, in relazione ad una fattispecie assimilabile a quella oggetto del presente parere che “non è sufficiente la mera vicinitas con l'impianto, la cui realizzazione si intende contestare, dovendosi prospettare concretamente l'incisione del bene della vita che si intende tutelare. Il mero criterio della vicinitas di un fondo o di una abitazione all'area oggetto dell'intervento urbanistico-edilizio non può ex se radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre fornire il ricorrente, la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica” (Consiglio di Stato sez. 5a sentenza n. 1182 del 22.3.2016).
Orbene, chiarito il quadro giurisprudenziale di riferimento va osservato che l’impugnativa Piano di Governo del Territorio del Comune dovrebbe essere proposta tramite un ricorso al T.A.R. territorialmente competente da associazioni ambientaliste di livello nazionale quali Italia Nostra Onlus, ovvero Legambiente Onlus.
Sul punto la giurisprudenza ha espressamente chiarito che: “La legittimazione delle associazioni ambientaliste di livello nazionale ad impugnare atti amministrativi in materia ambientale deriva direttamente dalla legge (cfr. il combinato disposto degli artt. 18, comma 5 e 13 della L. 8.8.1986, n. 349), che l’attribuisce alle associazioni iscritte nell'apposito elenco ministeriale, nel quale figura anche Legambiente, odierna ricorrente. La legittimazione in parola si ritiene, inoltre, estesa non solo agli atti dichiaratamente inerenti la materia ambientale, ma anche a quelli che, come nel caso in esame, incidono sulla qualità della vita in un dato territorio e sulla tutela paesistica” Consiglio di Stato, Sez. 4a, sentenza n. 2329 del 14.4.2011 (cfr. in termini: T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. 1a, sentenza n. 668 del 15.7.2013; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. 4a, sentenza n. 713 del 15.3.2013).
Le norme dei citati artt. 13 e 18, della L. 8.8.1986, n. 349, infatti, attribuendo alle associazioni di protezione ambientale legittimazione attiva nei giudizi dinanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, per tutelare finalità (di protezione dell’ambiente) che sono proprie dell’amministrazione dello Stato, costituiscono applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale recepito dall’art. 118, ultimo comma, Cost.
Italia Nostra Onlus, ovvero Legambiente Onlus devono, quindi, ritenersi legittimate ad agire in giudizio non solo, per la tutela degli interessi ambientali "in senso stretto", ma anche per quelli ambientali "in senso lato", comprendenti, cioè, la conservazione e valorizzazione dell'ambiente inteso in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri (Cfr. in termini, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. 1a, sentenza n. 2336 del 22.10.2013).
Da quanto detto il sottoscritto Avv. esprime un favorevole parere in merito alla possibilità per un Comitato “per la salvaguardia del nucleo storico della frazione” di impugnare un Piano di Governo del Territorio del Comune, tramite, però l’azione da proporsi con ricorso al T.A.R. territorialmente competente da associazioni ambientaliste di livello nazionale quali Italia Nostra Onlus, ovvero Legambiente Onlus.
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