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Trasferimento di un Sergente dell’Esercito per ricongiungimento alla coniuge agente di polizia


La disciplina del trasferimento di un Sergente dell’Esercito per ricongiungimento
Trasferimento di un Sergente dell’Esercito per ricongiungimento alla coniuge agente di polizia

Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità per un Sergente dell’Esercito, assegnato al termine del “corso di aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata” indetto con Decreto n. M_D GMIL REG2017 0455997 del l'8.8.2017 presso il Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" di Bologna, di richiedere il trasferimento per ricongiungimento familiare con la consorte agente di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso” di Lecce, in virtù del decreto prot. M_DG_GDAP_PU_0226605 del 10.7.2018.

Com’è noto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” all’art. 3 prevede che: In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: …il personale militare e delle Forze di polizia di Stato…

La disciplina del trasferimento con riferimento alle categorie indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 presenta alcune particolarità, laddove i soggetti ricompresi nella citate categorie, svolgono delle funzioni attinenti alla sovranità dello Stato e, pertanto, “godono” di una disciplina pubblicistica.

In particolare, per quello che qui ci riguarda, l’iter professionale dei militari si sviluppa a partire dalla prima assegnazione di sede del militare, tenuto conto delle direttive in materia di ciascuna Forza armata e dell’ordine della graduatoria di merito,

Il trasferimento in prima assegnazione costituisce, quindi, il primo passaggio del personale militare che ha terminato il proprio corso di formazione a seguito della procedura concorsuale esterna ovvero interna.

Sul punto occorre evidenziare che il Decreto Legislativo 15.3.2010, n. 66 recante il “Codice dell'ordinamento militareCapo VI “Prima assegnazione e trasferimenti” Sezione I “Disposizioni Generali” all’art. 976 prevede che: “1. Al termine della fase di formazione l'amministrazione stabilisce, secondo l'ordine della graduatoria di merito, la prima assegnazione di sede di servizio per il militare”.

Il successivo D.Lgs. 29.5.2017, n. 94 recante le “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244” all’art. 6 “disposizioni a regime in materia di sergenti” prevede espressamente che: “Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: g) dopo l'articolo 978, e' inserito il seguente: articolo 978-bis «Impiego dei sergenti» - 1. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 690, comma 1, all'esito del corso di formazione, può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso”.

Sul punto il bando del già citato concorso all’art. 15 regolante le procedure di oggetto “immissione in ruolo al punto 4 prevede che In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso, all’esito del corso di formazione, può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso”.

La citata norma di cui alla lex spcelis prevista dal bando chiarisce, quindi, che all’esito del corso di formazione lo Stato Maggiore dell’Esercito può assegnare il personale vincitore del concorso anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata.

La norma precisa altresì che nell’assegnazione della sede lo Stato Maggiore dell’Esercito deve tenere conto “ove possibile” delle preferenze espresse dal personale stesso.

Pertanto occorre rappresentare all’Amministrazione la “preferenza” per una sede di servizio diversa da quella di provenienza attesa la necessità, per il vincitore del concorso, di effettuare un “ricongiungimento familiare” con la coniuge agente di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso” di Lecce.

Al fine di ottenere il suindicato “ricongiungimento familiare” occorre presentare domanda di trasferimento all’Amministrazione di appartenenza corredata da idonea documentazione in virtù delle disposizioni delle “Linee guida” della Stato Maggiore della Difesa aventi ad oggetto le “pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità”.

In particolare le dette “Linee guida” nella Parte II all’art. 2 recanti i “ricongiungimenti” prevede espressamente che: “In questa parte del documento si vogliono fornire alle Forze Armate ed all’Arma dei Carabinieri linee guida a livello interforze per uniformare la trattazione delle istanze di trasferimento di coniugi, o di uniti civilmente, entrambi militari appartenenti a diverse componenti dello Strumento militare e che richiedono un “dialogo” tra i rispettivi Organi di Impiego, ancora attuato solo in modo parziale. L’attività sopra esposta rientra a pieno titolo tra le competenze che l’art. 89 del TUOM attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa. Infatti, la norma prevede che la prefata Autorità possa emanare direttive concernenti l’impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri Dicasteri e stabilire i criteri generali concernenti l’impiego del personale militare e civile in ambito Forza Armata”.

Nello specifico l’art. 2 prevede che: “ Gli indirizzi di seguito forniti sono volti, pertanto, a contemperare l’esercizio del “diritto soggettivo della cura familiare” del personale militare con le esigenze di organico e di servizio delle rispettive amministrazioni, salvaguardando il “buon andamento” dell’amministrazione, principio di pari rilevanza costituzionale. In particolare:…..a. le istanze di trasferimento, in territorio nazionale, del militare coniugato (o unito civilmente) con altro militare dovranno essere oggetto di attenta e prioritaria (e se necessario al di fuori delle tempistiche previste per le istanze di trasferimento ordinarie) valutazione da parte degli Organi d’impiego, nell’ottica di contemperare il principio del buon andamento dell’amministrazione con la tutela dell’unità del nucleo familiare, specie in presenza di prole in minore età (nel caso di personale coniugato); b. nel caso di militari appartenenti a Forze Armate diverse, gli Organi di Impiego dovranno procedere ad un esame congiunto al fine di individuare possibili soluzioni, anche mediante l’indicazione di una o più sedi di servizio “terze”, in territorio nazionale, rispetto a quelle degli interessati verso le quali entrambi i coniugi possano avanzare contestuale istanza di trasferimento, specie qualora esigenze di organico e di servizio risultino ostative all’accoglimento dell’istanza di un interessato verso la sede di servizio del coniuge. È fatta comunque salva la possibilità per lo Stato Maggiore della Difesa, qualora richiesto, di indicare una procedura comune per l’istruzione la trattazione delle citate istanze”.

Il medesimo art. 2 precisa altresì che: “Le misure sopra descritte porteranno un indubbio beneficio agli interessati ma anche all’Istituzione in quanto permettendo la contemporanea presenza dei due coniugi (o delle due parti dell’unione civile) in una determinata area geografica (che, come visto, non necessariamente dovrà coincidere con la sede di servizio dell’uno o dell’altro, ma potrebbe essere una terza sede), gli stessi potranno garantire una maggiore partecipazione alle attività di Reparto, evitando che uno dei due debba operare rinunce, talvolta anche in termini di carriera”.

Occorre altresì rilevare che le citate Linee guida trovano applicazione anche nei confronti del personale della Polizia Penitenziaria laddove la legge 15.12.1990 n, 335 avente ad oggetto “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria” ha previsto che Il Corpo di polizia penitenziaria e' posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali. 3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia”.

Orbene dal quadro normativo di riferimento si evince che i il Sergente dell’Esercito dovrà presentare un’istanza di trasferimento avente ad oggetto la “richiesta di riunione del nucleo familiare” come previsto all’art. 2 delle “Linee guida” sulle “pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità” dello Stato Maggiore della Difesa, chiedendo il trasferimento nella provincia geografica presso cui risulti in forza il coniuge ovvero in subordine in una o più sedi di servizio “terze”, in territorio nazionale, rispetto a quella sua e del coniuge laddove le esigenze di organico e di servizio risultino ostative all’accoglimento dell’istanza di uno dei coniugi verso la sede di servizio dell’altro.

Nello specifico occorre richiedere nella domanda di trasferimento che gli Organi di impiego – ovvero lo Stato Maggiore dell’Esercito Dipartimento Impiego del Personale ed il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio 2° Corpo di Polizia Penitenziaria – provvedano ad effettuare un esame congiunto della posizione dei coniugi “al fine di individuare possibili soluzioni, anche mediante l’indicazione di una o più sedi di servizio “terze”, in territorio nazionale”.

In caso di diniego della domanda di trasferimento con la richiesta di riunione del nucleo familiare” occorrerà adire l’autorità giudiziaria con un ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro i 60 giorni ai sensi dell’art. 29 c.p.a..

  1. punto va evidenziato che i principi generali inerenti la disciplina del ricongiungimento familiare, sono stati delineati, anche grazie all’intervento della giurisprudenza amministrativa che si è mostrata particolarmente sensibile rispetto alle problematiche inerenti l’unità familiare.

In particolare il T.A.R. Calabria per un caso di ricongiungimento familiare ha precisato che: “A fronte della discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento militare alla P.A. in materia di ricongiungimento familiare uno strumento di controllo di legalità esercitabile dall’interessato rimane, ovviamente, l’analisi della motivazione del provvedimento di diniego, che richiede, quanto meno, una ponderazione concreta tra le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e la disponibilità negli organici coinvolti, sulla base di parametri oggettivi, anche numerici, certi, non potendosi ritenere congrua esternazione motivazionale il generico richiamo a gravi carenze di organico, poiché ciò renderebbe “imperscrutabile” l’iter logico ed istruttorio seguito dalla P.A. .Invero, si tratta del perseguimento di finalità ed obiettivi riconducibili agli artt., 30, 31 e 32 della Cost., i quali, pur afferendo alla sfera privata e familiare del ricorrente, assumono, in via indiretta e potenziale, anche un rilievo sociale obiettivo, in quanto funzionali alla formazione di cittadini il più possibile equilibrati e sereni, scevri da alcuni connotati di disagio psicologico. Invero, il trasferimento può essere negato soltanto nel caso in cui possa determinare effettive e ben individuate criticità per l'Amministrazione, che ha l'onere di indicarle in maniera compiuta, per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e di buon andamento (ex plurimis: TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza n. 178 dell’8.3.2013)” T.A.R. Calabria – Catanzaro – Sez. 2a sentenza n.614 del 9.4.2015.

Da ultimo il T.A.R. Puglia – Bari nel pronunciarsi in merito ad un ricorso contro lo Stato Maggiore dell’Esercito avverso il provvedimento di non accoglimento della domanda di riunione nucleo familiare presentata ai sensi delle linee guida in materia di parità di trattamento, rapporti interpersonali, tutela della famiglia e della genitorialità ha precisato che: “Considerato che l’istanza cautelare così come introdotta appare meritevole di accoglimento, in relazione all’esigenza di salvaguardare la situazione di oggettiva ed eccezionale difficoltà della ricorrente - sia sul piano logistico che su quello familiare - nello stesso interesse dell’Amministrazione a poter fruire di una prestazione lavorativa svolta con serenità e profitto; Considerato che l’assenza di posizioni lavorative vacanti nella qualifica del ricorrente presso la sede di Lecce non appare essere ostativa all’auspicato trasferimento, in considerazione delle attuali e diverse mansioni svolte dalla ricorrente, a parità di qualifica” T.A.R. Puglia – Bari Sez. 1a Ordinanza n. 209 del 25.5.2017

Dal quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, sopra delineato esprimo parere positivo in ordine alla presentazione della domanda di trasferimento del richiedente sergente dell’Esercito, per ricongiunzione alla coniuge agente di Polizia Penitenziaria.

Resto a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento

Avv. Leonardo Sagnibene

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