L'obiezione di coscienza dei medici anestesisti
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Occorre preliminarmente ricordare che l'art. 9 della L. 22 maggio 1978 n. 194 al 1° comma prevede che "il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli artt. 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione" ed al 3° comma "l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento".
Tale norma nell'introdurre nel nostro ordinamento giuridico il principio dell'interruzione volontaria della gravidanza ha specularmente previsto al citato art. 9 l'obiezione di coscienza per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie che sarebbe eventualmente tenuto a prendere parte agli interventi interruttivi.
Lo Stato, quindi, pur riaffermando, con tale norma, la laicità del proprio ordinamento giuridico ha ritenuto di riconoscere anche alla luce dell'art. 2 Cost. che garantisce a ciascun soggetto il rispetto dei diritti inviolabili individuali, l'istituzione dell'obiezione di coscienza escludendo la generale obbligatorietà di un precetto, qualora il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie ritenga di dover opporre ad esso valori morali o religiosi.
Orbene con riguardo al quesito prospettato alla luce dell'omnicomprensività della formulazione dell'art. 9 citato, occorre rilevare che non possono essere certo esclusi dal diritto dell'obiezione di coscienza i medici addetti alle visite anestesiologica preordinate ad un intervento di interruzione della gravidanza.
Infatti occorre osservare che il confine dell’obiezione di coscienza nelle procedure per l’interruzione della gravidanza è costituito dalla individuazione dell’atto "direttamente ed astrattamente idoneo a produrre l’evento interruttivo" ovvero una serie di "attività preparatorie e fungibili dotate di rilevanza causale e diretta" all’aborto, tra cui certamente rientrano le visite anestesiologiche in relazione agli interventi di interruzione volontaria della gravidanza.
Sostanzialmente quindi è da ritenere che le visite anestesiologiche in relazione agli interventi di interruzione volontaria della gravidanza si presentino proprio come atte a turbare la coscienza dell’obiettore, trattandosi, per quanto sopra chiarito, di attività ancorchè preliminari ma certamente "legate in maniera indissolubile, in senso spaziale, cronologico e tecnico" al processo di interruzione della gravidanza secondo quanto dalla giurisprudenza anche risalente ha pure specificato.
E' evidente, infatti, che le visite anestesiologiche avendo proprio lo scopo di una valutazione anestesiologica delle pazienti in relazione all'intervento, con l'assegnazione delle stesse ad una classe di rischio operatorio, la predisposizione di un programma sangue per l'intervento, la scelta del tipo di anestesia più idoneo per lo specifico intervento, nonché la programmazione dei tempi di esecuzione della procedura stessa, oltre alla previsione di terapia antalgica più adatta alla fase post operatoria, rientrano tra "le procedure e le attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza" che ai sensi del 3° comma dell'art. 9 L. 194/78 esonerano il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dichiaratosi obiettore.
Sul punto, infatti, la citata risalente giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che "l'art. 9 L. 22 maggio 1978 n. 194, nell'attribuire l'obiezione di coscienza al personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie chiamato a prendere parte alle procedure di cui agli art. 5 e 7 della legge medesima ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza, non ha voluto far riferimento ad una partecipazione o ad una collaborazione abituale, né ad una particolare categoria di operatori sanitari e neanche ad interventi specifici, in quanto qualsiasi sanitario od esercente le attività ausiliarie che abbia preventivamente e con le modalità di legge sollevato obiezione di coscienza e che venga chiamato anche occasionalmente, a prendere parte alle procedure di cui agli art. 5 e 7 citati o ad interventi specifici, ha il diritto riconosciutogli dalla norma di astenersene (T.A.R- Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 30 del 29.1.1981, Consiglio di Stato Sez.V sentenza n. 428 del 10.10.1983.
Occorre altresì operare un distinguo tra le visite anestesiologiche in relazione ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza e le visite aventi a oggetto accertamento dello stato di gravidanza richiesta al medico di un Consultorio, laddove sole prime esonerano il personale medico rientrano nell’obiezione di coscienza di cui al citato art. 9 della L. n. 194/1978.
Del tutto illegittimo sembrerebbe quindi un ordine di servizio avente il fine di obbligare il medico obiettore ad effettuare visite anestesiologiche essendo tali visite finalizzate e strumentalmente dirette ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza, e pertanto i medici anestesisti che abbiano proposto la preventiva dichiarazione di obiezione di coscienza devono essere esonerati dal compimento di tali visite.
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