L'equo indennizzo e tempestività della domanda
Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità un Capo di 2a Classe di impugnare il decreto con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, non ha riconosciuto la “malattia da reflusso esofageo da ernia iatale da scivolamento” dipendente da causa di servizio, per tardività della domanda.
In punto di fatto va evidenziato che il Capo di 2a Classe, in servizio presso la Capitaneria di Porto eseguiva un esame diagnostico di “gastroscopia ed endoscopia digestiva” con attesa esito biopsia endoscopica da cui risultavano “ernia iatale da scivolamento ed gastropatia antrale”.
Il Capo di 2a Classe, si recava dal medico curante, che a seguito della valutazione degli esami diagnostici e bioptici lo sottoponeva ad una serie di profilassi per tentare di lenire i fastidi che avevano dato luogo all'avvio dell'indagine al fine di comprendere la natura esatta della patologia gastrica, laddove dall’anamnesi, risultava che il paziente non ne avesse mai sofferto.
Il medico all’esito delle cure effettuate dal paziente, redigeva un certificato precisando che le cause della patologia gastrica erano “riconducibili a fattori di stress dovuti dagli incarichi ed i compiti assolti nel periodo di servizio prestato”.
Pertanto solo dopo 10 mesi era possibile ipotizzare la dipendenza da causa di servizio delle riscontrate patologie gastriche “ernia iatale da scivolamento ed gastropatia antrale”. Il Capo di 2a Classe, pertanto richiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le patologie gastriche riscontrate. Lo stesso allegava alla detta istanza il Rapporto Informativo del Comandante di Corpo nel quale precisava che: “in merito alla compatibilità di tempo e luogo con il servizio, si riferisce che complessivamente il sottufficiale in argomento risulta aver maturato 20 (venti) anni di servizio, nel corso dei quali ha svolto anche periodi d'imbarco su Unità Navali del Corpo ridislocate presso teatri operativi (Operazione Cossovo). I servizi svolti, con particolare riferimento a quelli operativi, sono stati espletati in condizioni di disagio e stress psicofisico che avrebbero potuto costituire fattore di concausa determinante all'insorgere delle patologie sofferte dal Sottufficiale in questione”. In particolare il Rapporto informativo individua quale fattore di concausa determinante all'insorgere delle patologie gastriche riscontrate “il consumo frequente, durante tutto l’arto dell’attività lavorativa, di pasti in tempi rapidi ed in orari non adeguati, lavorando in condizioni di stress”.
Il Comitato di Verifica delle cause di Servizio considerato che: “il dipendente ha prestato servizio come Nocchiere di Porto / Responsabile del servizio di Ispezione nelle attività di controllo di polizia marittima e controlli sulla filiera della pesca, che l'infermità malattia da reflusso esofageo da ernia jatale da scivolamento non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione di natura costituzionale, come tale, non suscettibile di essere nocivamente influenzata dal servizio, durante il quale non risultano comprovati specifici ed efficienti traumatismi locali”.
Il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto 5a Divisione – 3a Sezione con il provvedimento in contestazione decretava che: “art. 1 l'infermità "malattia da reflusso esofageo da ernia jatale da scivolamento" …è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio in quanto presentata oltre i termini di legge”.
In primo luogo occorre evidenziare che il D.P.R. 29.11.2001 n. 461 all’art. 2 avente ad oggetto “iniziativa a domanda” prevede che: “Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”.
La normativa di cui al riportato art. 2, comma 1, del DPR 461/2001 prevede, quindi, che la domanda, ai fini della concessione dell’equo indennizzo deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione sofferta.
In proposito non si è mancato in giurisprudenza di far rilevare come il rispetto del detto termine di sei mesi può essere di agevole determinazione quando l'infermità è conseguenza di un evento dannoso istantaneo, in quanto tale oggettivamente collocabile nel tempo, nel mentre, allorquando l'infermità deriva da cause che incidono progressivamente sulla integrità fisica del dipendente, non può con assoluta precisione essere identificato il dies a quo di decorrenza del predetto termine semestrale. In tale seconda ipotesi, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, "si è fatto riferimento al principio di ragionevolezza secondo il quale la tempestività della domanda va valutata in relazione al momento in cui si manifesta la chiara consapevolezza del dipendente di avere contratto la malattia in modo permanente e quale conseguenza della prestazione del servizio" (Cfr., T.A.R. Puglia Bari Sez. 1a, sentenza n. 423 del 22.3.2018, n. 423).
Sul punto anche il Consiglio di Stato è stato chiaro nell’affermare che: “la domanda del dipendente diretta a far accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità (art. 2 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461). La dizione data in cui il dipendente ha avuto conoscenza dell'infermità o lesione va intesa nel senso che il relativo termine non decorre dal momento in cui si abbia conoscenza di una malattia o lesione, bensì da quello della percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio. E la decorrenza dello stesso termine va individuata tenendo presente il momento in cui l'interessato abbia acquisito consapevolezza dell'effettiva consistenza e gravità della infermità e delle relative conseguenze invalidanti, rilevando un criterio di normalità riferibile alle ordinarie conoscenze di un pubblico dipendente”, Consiglio di Stato Sez. 3a sentenza n. 1935 del15.4.2015.
Pertanto, il termine decadenziale di sei mesi previsto dalla normativa per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio decorre non dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma dal giorno in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione di servizio.
Il dies a quo, quindi, va interpretato nel senso di ritenere che la decorrenza per la presentazione della domanda, e per la sua decadenza, possa maturare solo dal momento dell'esatta “percezione” della natura e della gravità dell'infermità e della consapevolezza del suo nesso causale con l’attività di servizio.
Dunque, deve sussistere la “consapevolezza” non solo della malattia, ma anche della sua “stabilità” nonché del “nesso eziologico” con la prestazione lavorativa e con le condizioni in cui questa è stata resa, altrimenti l’amministrazione si troverebbe esposta a domande di accertamento basate sulla mera insorgenza della malattia e non ancora compiutamente valutabili in relazione al suo concreto evolversi e alla possibilità di regressione T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. 2a sentenza n. 310 del3.4.2019).
Nel caso di specie il ricorrente si era sottoposto a “gastroscopia ed endoscopia digestiva” da cui risultavano “ernia jatale da scivolamento ed gastropatia antrale”, ma dalla data di effettuazione dell’esame non poteva essere individuata come dies a quo per la decorrenza del termine semestrale.
Il descritto esame rappresentava solo un primo accertamento diagnostico dal quale emergeva la patologia gastrica del ricorrente, senza che la medesima potesse eziologicamente essere ancora collegata con il servizio prestato.
La persistenza dei sintomi (difficoltà nella digestione, il rigurgito, le eruttazioni, i bruciori retro sternali, associati dolori alla bocca dello stomaco dolori toracici e bruciore alla gola etc.) nonostante il periodo di terapia, inducevano il ricorrente a indagare sulle cause della patologia gastrica, che a seguito della valutazione medica sulla sua stabilizzazione veniva ricondotta ai fattori di stress lavorativo ed alle abitudini nel consumo dei pasti che gli orari lavorativi comportavano.
Solo a seguito di ulteriori accertamenti, e dopo appropriata terapia farmacologica emergeva che l’etiopatogenersi della patologia gastrica doveva essere inevitabilmente correlata ai fattori di strass lavorativi ed al consumo frequente di pasti in tempi rapidi ed in orari non adeguati.
Dunque solo dopo dieci mesi dall’esame il Capo di 2a Classe ha potuto apprendere ed essere consapevole della cronicità e del nesso eziologico sussistente tra l’attività lavorativa e l’insorgenza di “ernia jatale da scivolamento ed gastropatia antrale”.
Di conseguenza l’Amministrazione ha ritenuto, illegittimamente, di rigettare l’istanza ritenendo che il soggetto avesse avuto la piena conoscenza della natura della patologia gastrica da cui era risultato affetto, con conseguente decorrenza del termine semestrale.
La domanda avrebbe dovuto essere valutata nel merito, in quanto tempestiva, posto che andava considerato adeguatamente il momento nel quale era maturata la consapevolezza del dipendente di avere contratto la patologia in modo permanente e quale conseguenza della prestazione del servizio.
In definitiva il Capo di 2a Classe, nel presentare l’istanza non è incorso nella decadenza prevista dall’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 461/2001, laddove l’istanza presentata risulta in termini, essendo rilevante, per l’individuazione corretta del dies a quo, non il giorno dell’esame diagnostico di “gastroscopia ed endoscopia digestiva”, bensì il giorno da cui è risultata certa la valutazione medica all’esito della terapia farmacologica e la valutazione complessiva dei fattori concausali della stessa.
Il Decreto del Ministero della Difesa nella parte in cui ritiene la domanda intempestiva è certamente illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, de D.P.R. 29.11.2001 n. 461, e può essere impugnato innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a. ovvero entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo l’annullamento del decreto e l’accertamento del diritto del ricorrente alla liquidazione dell’equo indennizzo in relazione l’infermità dallo stesso contratta durante l’attività lavorativa.
Avv. Leonardo Sagnibene
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