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La video sorveglianza del territorio comunale


Parere in merito alla video sorveglianza del territorio comunale per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti
La video sorveglianza del territorio comunale
1.1. Mi vieni chiesto parere in merito alla interrogazione comunale in materia di videosorveglianza presentata a seguito della pubblicazione su un sito internet di immagini riprese dalla scout camera istallate dall’ente per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti.
1.2. Orbene è necessario analizzare la normativa di settore, al fine di effettuare un’esatta individuazione delle norme regolanti la peculiare fattispecie di che trattasi.
Il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123 al CAPO III avente ad oggetto la video "Videosorveglianza" all’art. 134 recante il "Codice di deontologia e di buona condotta" prevede espressamente che "1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalita' di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceita' e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.".
Il detto codice è contenuto nel "provvedimento generale" adottato in data 29.4.2004 e successivamente modificato in data 8.4.2010 che all’art. 2. "trattamento dei dati personali e videosorveglianza: principi generali" prevede che: "La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:
1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
2) protezione della proprietà;
3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
4) acquisizione di prove".
Il medesimo codice all’art. 3 "adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati" al comma 3.1.recante "informativa" prevede che "Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.
Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
Il supporto con l'informativa:
• deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
• deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
• può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).
In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice".
Tuttavia è lo stesso "provvedimento generale" a prevedere dei casi in cui è possibile comprimere il diritto di informativa posto a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali dando la possibilità ai soli soggetti pubblici di istallare ed utilizzare sistemi di videosorveglianza non segnalati in relazioni a particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati di varia natura.
Nello specifico il "provvedimento generale" così come modificato in data 8.4.2010 all’art. 3.1.1. "Informativa e sicurezza" prevede espressamente che "Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal "Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento" (art. 53 del Codice). Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:
a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente".
Nello specifico per quello che qui più propriamente ci interessa il codice all’art. 5 avente ad oggetto "Soggetto Pubblici" al punto 5.2. "deposito dei rifiuti" prevede espressamente che: "In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)".
Occorre altresì ricordare che il Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152 recante le "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96 all’art. 192 "divieto di abbandono" prevede espressamente che: "1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. à altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate...".
Il citato art. 255 "abbandono di rifiuti" prevede che: " 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (comma così modificato dall'art. 34 del d.lgs. n. 205 del 2010) 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550. 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3".
Dal quadro normativo sopra delineato è evidente che nel caso in esame - al contrario di quanto sostenuto nell’interrogazione comunale - non si è concretata alcuna violazione delle nome in materia di protezione dei dati personali con riferimento ai dati raccolti con dispositivi di videosorveglianza non rientrando la fattispecie nell’ipotesi di "informativa" cui all’art. 3.1. del "provvedimento generale" ma nella successiva ipotesi di cui all’art. 3.1.1. 3.1.1. "Informativa e sicurezza" che consente, come visto di non applicare le norme in materia di informativa.
In altre parle l’autorità comunale non doveva informare i cittadini che la zona era video sorvegliata laddove l’istallazione delle telecamere aveva lo scopo di rilevare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose e di accertare la violazione dell’art. 192 del citato Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152.
1.3. Con l’interrogazione comunale, inoltre si contesta la durata della conservazioni dei filmati e sul punto occorre evidenziare che medesimo "provvedimento generare" all’art. 3.4. "Durata dell'eventuale conservazione" al 3° comma prevede che: "Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative(12), il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".
E’ evidente che nel caso in esame la conservazione delle registrazioni rientra nelle "speciali esigenze di ulteriore conservazione" rappresentando, come previsto dall’art. 2 punto 4) una "prova della violazione del già citato art. 192 del citato Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152.
1.4. Occorre ancora rilevare che la pubblicazione dei filmati in questione sono avvenute in forma anonima su un sito e mostrano l’abbandono dei rifiuti ad opera di pedoni e guidatori di autoveicoli.
Orbene il più volte citato "provvedimento generale" dell’8.4.2010 all’art. 7 recante "prescrizioni e sanzioni" prevede che: "Il Garante invita tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza ad attenersi alle prescrizioni indicate nel presente provvedimento. Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone:
• all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice);
• all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e penale;
• all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e ss. del Codice)".
In particolare il "Codice in materia di protezione dei dati personali" al Titolo III "Sanzioni" al Capo I "Violazioni Amministrative" all’art. 162 regolante "altre fattispecie" prevede che: "1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro".
E’ evidente che il Codice all’art. 162 prevede una clausola aperta volta a sanzionare la cessione dei dati in violazione di qualunque disposizione in materia di disciplina del trattamento dei dati personali, ed chiaro che per concretarsi la fattispecie di cui all’art. 162 deve esserci una effettiva violazione delle norme poste a tutela dei dati personali.
Orbene è chiaro che la pubblicazione dei filmanti rientra nel più generale diritto di cronaca costituzionalmente garantito, trovando esplicazione nell’articolo 21 cost. nella libertà di manifestazione del pensiero, che infatti ricomprende ogni prodotto dell’intelletto e ogni estrinsecazione di opinione.
L’articolo 21, dunque, come diritto ad informare e diritto ad essere informati, ha tuttavia il limite esterno del rispetto della privacy del soggetto coinvolto nella notizia, infatti il diritto alla riservatezza che nel caso di specie non è stato assolutamente violato.
Del resto lo scopo della pubblicazione su un sito molto seguito dalla cittadini della zona era solo ed esclusiva mento quello di denuncia di l'utilizzo abusivo di aree comunali impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose cercando anche di provocare un effetto deflattivo delle condotte vietate.

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