Graduatorie di circolo ed istituto e controlli sulle dichiarazioni
Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità di impugnare il decreto con cui un Dirigente scolastico adottava la risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro di collaboratore scolastico attesa l’irregolarità della posizione previdenziale ricoperta dello stesso.
In punto di fatto occorre chiarire che il richiedente parere è inserito nelle graduatorie nelle graduatorie di circolo ed istituto valevoli per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, così come previsto dal D.M.30.8.2017 n. 640.
In particolare il richiedente parere ha chiesto, con apposita domanda di essere inserito nelle graduatorie di circolo ed istituto di 3a fascia in ordine ai profili professionali: “assistente amministrativo” “assistente tecnico” “collaboratore scolastico”, allegando altresì l’apposita autocertificazione attestante i pregressi periodi lavorativi.
Nello specifico l’aspirante allegava alla domanda la Nota con la quale l’Istituto paritario certificava che il richiedente parere aveva prestato servizio presso l’istituto in qualità di “collaboratore scolastico” negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 precisando altresì che “per il nominativo di cui sopra sono stati versati i contributi assicurativi sulla posizione INPS dell’Istituto”.
Inoltre, l’aspirante allegava al detto certificato il “verbale di conciliazione” di composizione della controversia insorta con l’Istituto paritario per le causali relative all’intero periodo lavorativo quali: “retribuzione, lavoro straordinario, 13a mensilità R.O.L. scatti di anzianità, T.F.R. 14a mensilità, ferie non godute, ex festività bonus transattivi”.
Il “verbale di conciliazione” prevedeva che: “il convenuto in qualità di legale rappresentante del Istituto paritario in relazione alle richieste formulate dal ricorrente offre a titolo transattivo ed a saldo la somma a sensi dell’art. 1965 c.c. per le voci di cui sopra al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, nel contempo l’istituto si assume la responsabilità e l’impegno di versare all’erario le ritenute dovute sulla cifra pattuita”.
L’aspirante allegava alla domanda, unitamente al detto “verbale di conciliazione”, la ricevuta di deposito del verbale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per il successivo invio alla Cancelleria del Tribunale Civile Sez. Lavoro territorialmente competente con la dichiarazione “l’accordo è autentico ed è stato raggiunto nel rispetto delle procedure previste dai CCCCNNLL sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative”.
In relazione alla sua posizione nelle dette graduatorie, il richiedente parere veniva individuato quale destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di “collaboratore scolastico” fino al 30.6.2019.
Il dirigente scolastico ai sensi dell’art.7 del D.M. 30.8.2017 n. 640 poneva in essere i previsti controlli riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante per tutte le graduatorie in cui lo stesso risultava incluso.
Il dirigente richiedeva alla Direzione Provinciale dell’I.N.P.S. notizie in merito alla posizione previdenziale del collaboratore scolastico con riferimento ai pregressi periodi lavorativi svolti presso l’Istituto paritario.
La Direzione Provinciale dell’I.N.P.S. territorialmente competente in riscontro alla nota di richiesta informazioni del dirigente scolastico aveva precisato che: “il servizio prestato come collaboratore scolastico presso una scuola paritaria non risulta coperto da alcun versamento contributivo I.N.P.S.”.
Il dirigente scolastico a seguito dell’accertamento “sullo stato, qualità e fatti, e contestuale controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dall’interessato” ritenuto di non poter attribuire alcun valore ai periodi lavorativi dichiarati dall’aspirante attesa la mancanza della regolarità dei versamenti contributivi inerenti gli stessi provvedeva alla rettifica ed alla rideterminazione del punteggio precedentemente assegnato ed alla contestuale rivoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con il collaboratore scolastico, precisando che “il servizio prestato è utile di fato ma non di diritto con validità solo economica e non giuridica e pertanto non è valido ai fini dell’attribuiamone del punteggio”.
Sul punto va evidenziato che il già citato art.7 del D.M. 30.8.2017 n. 640 avente ad oggetto “dati contenuti nel modulo di domanda - Validità – Controlli” al punto 7.3 e ss. prevede che: “7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Con apposita funzione on-line che sarà resa disponibile secondo modalità e termini che saranno successivamente comunicati, le istituzioni scolastiche potranno essere supportate nella valutazione delle domande, dei titoli e nell'attribuzione del punteggio. 7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. 7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste fa altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. 7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. 7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente co ma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
L’UAT di Forlì-Cesena e Rimini, con la Circolare prot. n. 5511 del 21.12.2018 avente ad oggetto: “controllo requisiti personale ATA DM 640/2017” dopo aver riportato un estratto dall’art. 7 del D.M. n. 640/2017 per quanto concerne la posizione previdenziale prevedeva che: “…per quanto attiene la verifica dei titoli di servizio svolti presso istituzioni scolastiche paritarie può essere richiesto all’INPS di competenza, tramite pec, la conferma della regolarità del versamento contributivo senza il quale i servizi prestati non hanno alcun valore giuridico”.
Orbene nel caso in esame il dirigente scolastico, all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato dall’aspirante, in applicazione del disposto dell’art. 7, commi 5 e 6, del D.M. 30.8.2017 n. 640 ha posto in essere i previsti controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dall’interessato, ed a seguito della dichiarazione dell’I.N.P.S., territorialmente competente, secondo cui “il servizio prestato come collaboratore scolastico presso una scuola paritaria non risulta coperto da alcun versamento contributivo I.N.P.S.”, ha assunto le conseguenti determinazioni procedendo a rideterminare il punteggio e ad adottare il decreto di rivoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con il collaboratore scolastico.
E’ evidente che il dirigente scolastico non ha ravvisato la responsabilità penale dell’aspirante all’incarico laddove non emergeva la produzione di “dichiarazioni mendaci” o “certificazioni false” comportanti l’esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime con l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445 ovvero “l'interdizione temporanea dai pubblici uffici”.
Infatti dalla documentazione allegata alla domanda si evinceva l’effettiva prestazione del servizio dichiarato e la responsabilità esclusiva dell’Istituto paritario, presso cui l’aspirante aveva lavorato, per il mancato versamento dei contributi assicurativi all’I.N.P.S. territorialmente competente.
Infatti con il certificato di servizio l’Istituto paritario certificava che l’aspirante aveva prestato servizio presso l’istituto in qualità di “collaboratore scolastico” negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 precisando altresì che “per il nominativo di cui sopra sono stati versati i contributi assicurativi sulla posizione INPS dell’Istituto”.
Orbene tracciato il quadro fattuale e normativo di riferimento occorre provvedere a denunciare l’Istituto paritario all’I.N.P.S. e all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti per il recupero forzoso dei contributi assicurativi per i periodi lavorativi che sono risultati non coperti da alcun versamento.
A seguito della presentazione della detta denuncia occorre adire il Tribunale Civile Sez. Lavoro territorialmente impugnando con ricorso ex art. 414 c.p.c. e con ricorso ex art. 669 quater e 700 c.p.c. i decreti di rettifica e rideterminazione del punteggio e di risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro.
In particolare occorre chiedere la riattribuzione del punteggio così come conseguito e l’immediata reintegra nel posto di collaboratore scolastico per tutta la durata del contratto così come stipulato, evidenziando la buona fede dell’aspirante all’incarico che solo a seguito dei controlli effettuati dal dirigente scolastico è stato reso effettivamente edotto della circostanza per cui periodi lavorativi dichiarati erano risultati non coperti da alcun versamento contributivo I.N.P.S.
Da quanto detto il sottoscritto Avv. esprime un favorevole parere in merito alla possibilità di impugnare la risoluzione anticipata, per la riscontrata irregolarità della posizione previdenziale, del contratto individuale di lavoro sottoscritto da un collaboratore scolastico con la dirigente di un istituto Scolastico Pubblico.
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