Il personale ATA e il riconoscimento del servizio nelle AA.SS.LL.

Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità di richiedere la valutazione del servizio prestato presso le AA.SS.LL. al fine della presentazione della domanda per l’Inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza fascia del Personale ATA.
In punto di fatto va chiarito che la richiedente parere partecipava alla procedura indetta con il decreto del Ministero dell’Istruzione prot.n. 50 del 3.3.2021 per l’Inclusione Aggiornamento/Conferma delle graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza fascia del Personale ATA valide per il Triennio 2021/2022-2022/2023-2023/2024 indicando quale servizio valutabile quello prestato presso le AA.SS.LL.
Successivamente l’Istituto presso cui era indirizzata la domanda a seguito di un controllo sulla documentazione acquisita, valutava i titoli e le certificazioni presentati dalla candidata, e ai sensi della Tabella di valutazione titoli allegata al Decreto Ministeriale prot.n. 50 del 3.3.2021 (Allegato A/1 Lett. B punto 9), Allegato A/2 lett. B punto 9, Allegato A/3 punto 7) non riteneva valutabili i periodi di servizio prestati presso le AA.SS.LL. perché non prestati “alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali…”.
Sul punto occorre chiarire che il Decreto Ministeriale prot.n. 50 del 3.3.2021 all’Allegato A/1 contente la “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo” alla lett. B “titoli di servizio” al punto 9) prevede la valutazione del “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” prevedendo “per ogni anno: 0,60 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) 0,05”.
Le Note alla tabella di valutazione n. 1 e n. 5 richiamate dagli Allegati A1, A2 e A5, prevede che: “1 Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole….5 Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli”.
Orbene il D.M. alla soprariportata Nota 1 precisa qual è il servizio valutabile ed alla Nota 5 prevede l’equiparazione del servizio prestato fino al 31.12.1999 con rapporto di impiego con gli Enti Locali al servizio prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale a seguito della trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3.5.1999, ma a ben vedere non contiene alcuna espressa previsione dell’esclusione del servizio prestato presso le A.S.L. dai titoli di servizio valutabili ai sensi delle Tabelle di valutazione di cui al D.M.
Sul punto, in merito alla corretta identificazione delle “amministrazioni statali” va considerato che il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” al Titolo I “principi generali” all’art. 1, nel disciplinare, nello specifico, la materia del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ha precisato che “1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 97 comma primo, della Costituzione” e proprio al fine di “a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni…b)… c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica” ha ritenuto di precisare, al successivo comma 2, che “2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale…”.
In tal senso, e proprio sul presupposto di tale equipollenza, il successivo art. 30 del citato D.Lgs.n.165/2001, nel disciplinare il “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” ha, puntualmente, previsto, al primo comma, che “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’ articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza”, ed, al secondo comma, che “2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione”, equiparando espressamente, ed in ragione di quanto già previsto dall’art. 1 comma 2, la qualifica del personale ed il servizio prestato dai dipendenti presso talune di tali amministrazioni quali comuni, provincie e Stato, alla qualifica ed al servizio prestato o da prestare presso altra amministrazione, incluse quelle del “Servizio Sanitario Nazionale”. Alla luce del richiamato quadro normativo, deve ritenersi che le A.S.L. rientrino nelle “amministrazioni dello Stato” e quindi anche nelle “amministrazioni pubbliche”, proprio mediante l’inciso “ivi compresi … gli enti del servizio sanitario nazionale”, e, conseguentemente, il D.M. n. 50 del 3.3.2021 deve essere interpretato secundum legem, ovvero in senso conforme ai principi espressi dal D.lgs. 30.3.2001 n. 165, ritendo valutabile quale titolo di servizio quello prestato presso le A.S.L.
Sul punto va evidenziato che il Consiglio di Stato Sez. 2a, con un parere reso in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato – proposto per il riconoscimento del servizio prestato presso le A.S.L. e non valutato ai fini dell’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale delle istituzioni scolastiche – ha espressamente affermato la rilevanza del servizio prestato dal personale ATA alle dipendenze delle Aziende Sanitarie, Locali argomentando sulla base della loro natura di enti strumentali della Regione ex art. 3 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502.
In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che “non v’è dubbio, infatti, che le aziende sanitarie locali costituiscano aziende dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale e tecnica, ma che si caratterizzano come uffici regionali entificati, essendo strumentali dell’Amministrazione regionale. Pertanto, non può prescindersi dall’equiparazione del servizio prestato presso una ASL con quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni e degli Enti locali. Del resto, il rapporto di lavoro presso la ASL è regolato da contratti individuali sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del comparto sanità, così come specifica la stessa circolare ministeriale del 5 giugno 2009, che l’Amministrazione pone a fondamento del proprio operato”. Consiglio di Stato Sez. 2a parere n. 1049 del 15.12.2014.
Sul punto anche la giurisprudenza lavoristica ha confermato l’orientamento amministrativistico affermando che: “nel nostro ordinamento non esiste una definizione predeterminata per legge di amministrazione dello stato”, “il TU del pubblico impiego decreto legislativo n.165 del 2001 stabilisce infatti che ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche le amministrazioni dello stato coincidono integralmente con le amministrazioni pubbliche ed all’interno della categoria delle amministrazioni dello Stato, sono comprese le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale”, con la conseguenza che “ai fini del punteggio da attribuire alla ricorrente, ai sensi del DM 717 del 2014 (identico a quello in questione) debbono essere considerate anche le attività lavorative svolte presso le ASL e gli enti del Servizio sanitario nazionale”, posto che “tali enti, infatti, sono parte della pubblica amministrazione in senso lato”; posto che “tale soluzione interpretativa è conforme alla ratio della stesa legge che richiama il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, nei patronati scolastici o nei consorzi per l’istruzione tecnica” e posto che “detta norma, infatti, è stata introdotta al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione”: in breve, “la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l’espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”, ovvero “in senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione (come detto ASL…”, tanto più che “la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”. Tribunale di Monza Sez. Lavoro sentenza n. 658 del 14.1.2016 (Cfr. sul punto in merito al servizio prestato presso le CCIAA Tribunale di Torino Sez. – Lavoro ordinanza n. 18894 del 16.10.2017, Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro sentenza n. 222 del 24.6.2019 Corte d’Appello dell’Aquila – Sez. Lavoro sentenza n. 200 del 4.3.2021).
Orbene da tutto quanto detto appare evidente il diritto della richiedente parere a vedersi riconosciuto il servizio prestato presso le AA.SS.LL con la conseguenza che è necessario adire il Giudice del Lavoro territorialmente competente con ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c. ovvero 700 c.p.c. in caso di sussistenza dei necessari presupposti di urgenza per vedere riconosciuto il relativo punteggio in graduatoria.
Avv. Leonardo Sagnibene
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