Lo “status di vittima del dovere” e i relativi benefici
Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità, per un militare di richiedere lo “status di vittima del dovere” ed ottenere i relativi benefici previsti dalla normativa di settore.
In punto di fatto va evidenziato che il richiedente parere, maresciallo capo dell’Esercito Italiano su richiesta del Ministero della Difesa, era comandato presso un Centro Addestramento Unità Corazzata per effettuare le esercitazioni necessarie alla partecipazione alle Missioni per gli aiuti militari alle Nazioni facenti parte dell’ONU.
Il richiedente parere mentre si recava al suindicato centro di addestramento, veniva coinvolto in un gravissimo incidente stradale, nel corso del quale riportava numerose ferite e fratture.
Nello specifico il richiedente parere, come certificato dal referto medico rilasciato dall’A.S.L. territorialmente competente riportava le seguenti infermità: “frattura femorale sx, frattura trimalleolare sx, frattrua del setto nasale, ferita lacero contusa regione sopraciliare trauma cranico”.
A seguito del descritto evento il richiedente parere subiva una limitazione funzionale della gamba sinistra e, ed una riduzione importane dell’estroflessione del piede sinistro sul piano psichico, gli veniva riscontrata l’insorgenza di uno stato di ansia ed astenia libera polarizzato su contenuti nevrotico – ipocondriaci, per i quali presentava domanda di concessione dell’equo indennizzo.
Il richiedente parere presentava istanza al Ministero della Difesa, ai sensi dell’art.1, commi 563 e 564 della legge n. 266/2005 e del regolamento applicativo di cui al D.P.R. n. 243/2006 al fine di vedersi riconosciuti i benefici assistenziali quale vittima del dovere per le citate infermità.
Il Ministero della Difesa, ricevuta l’istanza inviava gli atti al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio al fine di acquisirne il necessario parere di competenza, come previsto dall’art. 6, comma 8, del già citato D.P.R. 7.7.2006, n. 243.
Successivamente il Ministero della Difesa rigettava l’istanza precisando che: “quanto nel caso in esame, l’infermità riportata dalla S.V. a seguito di un fatto traumatico avvenuto durante il servizio, sicuramente riconducibile al servizio, non può essere ricondotta alla fattispecie che la legge n.266/2005, art.1, comma 563, individua quali idonee a qualificare i militari vittime del dovere”.
In particolare, il Ministero richiamava il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio secondo cui: “relativamente alle infermità sopracitate si esprime parere negativo ai fini del riconoscimento del diritto dei benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, poiché dall’esame degli atti non si evidenziano condizioni ambientali comunque implicanti l’esistenza od il sopravvenire di circostanze di servizio straordinarie e fatti di servizio che abbiamo esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto”.
Chiarita la premessa di fatto occorre evidenziare la legge 23.12.2005 n. 266 prevede una “progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere” individuate ai sensi dei commi 563 e 564 della medesima legge.
In particolare, il comma 564 prevede che: “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il disposto del comma 564 dell’art. 1 accedendo ad una nuova e più ampia nozione di “vittime del dovere” rispetto a quella originariamente prevista dalla legge 13.8.1980 n. 466 risponde all’esigenza di comprendere tra le vittime anche soggetti “equiparati” che, in ragione dei compiti e funzioni espletati subiscano eventi lesivi riconducibili a situazioni ulteriori rispetto a quelle analiticamente elencate dalla lett. “a” alla lett. “f” del comma 563.
In altri termini i soggetti equiparati costituiscono una nuova categoria di beneficiari non più ancorata al collegarsi dell’episodio lesivo rispetto ad una delle specifiche attività elencate nel comma 563, ritenute di per se stesse pericolose dal legislatore, bensì ad un concetto di “missioni di qualunque natura” che siano state caratterizzate da “particolari condizioni”.
Sul punto va altresì precisato che con il D.P.R. 7.7.2006 n, 243 è stato emanato il “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266” che all’art. 1 prevede espressamente che: “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente ;c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Tracciato il quadro normativo di riferimento occorre in primo luogo chiarire che la giurisprudenza, nel riferirsi al comma 564 dell’art. 1 della legge 266/2005 ha superato ogni questione sull’origine dell’invalidità ed ha ritenuto che nella categoria di soggetti “che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti” possano rientrare sia soggetti che abbiano contratto una patologia che soggetti che abbiano subito una lesione traumatica, ammettendo che l’invalidità, prevista dalla norma, possa derivare indistintamente da lesioni o infermità (Cfr. sul punto Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 759 del 31.1.2017).
Inoltre, va evidenziato che per ottenere i benefici riservati alle vittime del dovere sarà sufficiente provare che l’operatore sia rimasto invalido in conseguenza di una delle attività codificate dal Legislatore al comma 563, ovvero dimostrare che durante una missione di “qualunque natura” “le particolari condizioni ambientali od operative” siano risultate tali da innalzare i rischi di invalidità rispetto a quelli insiti negli ordinari compiti d’istituto.
Per quanto concerne il termine missione va evidenziato che deve attribuirsi a tale termine il significato di attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate, visto che il citato comma 564, con l‘espressione “missioni di qualunque natura” non può che riferirsi ad un’ampia gamma di ipotesi di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture stabilimenti e siti militari entro o fuori i confini nazionali (Cfr. sul punto Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 759 del 31.1.2017).
Inoltre, nelle “condizioni ambientali” ovvero nelle “circostanze di servizio straordinarie” previste dall’art. 1 del D.P.R. n. 243/2006 rientra qualsiasi evento, anche traumatico idoneo ad essere qualificato “causa” ovvero “concausa” efficiente e determinante dell’insorgenza e/o del determinismo di infermità permanentemente invalidante contratta dal soggetto richiedente l’equiparazione alle “vittime del dovere”.
La giurisprudenza, ha chiarito la portata della previsione normativa primaria precisando che: "la condizione ambientale ed operativa “particolare” è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell’attività “generale” in quanto corrispondente a come l’attività era previsto si svolgesse. E’ sufficiente, pertanto, un’evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione” Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 21969 del 21.9.2017.
Orbene nella fattispecie in esame deve ritenersi che la partecipazione all’attività di addestramento da parte del richiedente parere – allorquando si è verificato l’evento traumatico dell’incidente stradale – sia riconducibile integralmente alla previsione del riferito comma 564 dell’art. 1 della legge 266/2005 che ha esteso, come detto, la portata delle condizioni di cui al comma 563 a coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti di origine patologia ovvero traumatica in occasione di “missioni di qualunque natura” e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le “particolari condizioni ambientali od operative”.
In particolare il sicuro riconoscimento dello “status” di soggetto equiparato alle “vittime del dovere” comporterà il conseguente diritto del ricorrente alla liquidazione di tutti i benefici previsti dalla normativa di settore con particolare riferimento alla “speciale elargizione” di cui all’art. 1, comma 1, della legge 20.10.1990 n. 302 e succ. mod ed int, all’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23.11.1998 n. 407 e succ.mod ed int., nonché ai benefici previsti della Legge 3.8.2004 n. 206.
Da tutto quanto detto e specificato il sottoscritto Avv. esprime un favorevole parere in merito per un militare di richiedere lo “status di vittima del dovere” ed ottenere i relativi benefici previsti dalla normativa di settore, secondo le indizioni di cui al presente parere.
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