Correzione della domanda di partecipazione al concorso a cattedra
Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità di richiedere la correzione della domanda di partecipazione al concorso a cattedra 2022.
In punto di fatto va evidenziato che il richiedente parere chiedeva di partecipare al concorso “ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” indetto con DDG n. 499 del 21.4.2020.
Tuttavia, nella domanda compilata tramite “istanze-online” il candidato, indicava erroneamente la classe di concorso per la quale intendeva partecipare.
L’ufficio Scolastico Regionale per la Campania con l’Avviso prot. n. 7707 del 22.2.2022 avente ad oggetto “calendario delle prove scritte” pubblicava gli elenchi dei candidati al concorso e il nominativo del ricorrente, a causa degli errori evidenziati risultava nell’elenco degli ammessi al concorso per la classe erroneamente indicata.
Il candidato, avvedutosi degli errori commessi dal sindacato in sede di compilazione della domanda online chiedeva all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di effettuare la necessaria rettifica e di inserire il suo nominato tra i candidati ammessi alla classe di concorso B019 “Laboratorio di servizi di accoglienza turistica”.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tuttavia, ricevuta l’istanza di rettifica, non dava alla stessa, alcun riscontro, rigettando in maniera silente la richiesta del candidato.
Com’è noto la Legge 7.8.1990 n.241 e succ. mod ed int. all’art. 6 “Compiti del responsabile del procedimento” prevede che “il responsabile del procedimento: b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.
E ancora il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” all’art. 71, comma 3, dell’avente ad oggetto la “modalità dei controlli” prevede che: “Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”.
L’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 ed il successivo art. 71 del D.P.R. 445/2000 attribuiscono all’Amministrazione il potere di chiedere la rettifica delle dichiarazioni e delle istanze erronee o incomplete.
Nelle procedure concorsuali, ove certamente le norme risultano applicabili, l’errore del candidato che non abbia correttamente compilato la domanda non impedisce, ma anzi impone all'Amministrazione di attivare i suoi poteri di soccorso istruttorio al fine di ottenere la correzione delle informazioni.
Ciò è valido ancor più nell'ipotesi in cui sia ictu oculi riscontrabile una contraddizione tra le informazioni contenute nell’istanza e quelle contenute nella documentazione a corredo della stessa, in quanto l'eventuale incongruenza suggerisce all'Amministrazione non di adottare un provvedimento di segno negativo ma, secondo un principio di prevalenza della sostanza sulla forma alla base dei poteri di soccorso istruttorio, di chiedere al candidato ad una procedura concorsuale quei chiarimenti necessari a superare la situazione di incertezza del quadro fattuale e giuridico così generata (cfr. T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a sentenza n. 144 del 9.2.2017 e Consiglio di Stato Sez. 5a n. 7975 del 22.11.2019).
L’attivazione dei poteri di soccorso istruttorio consente di dare attuazione al principio del giusto procedimento, informando a correttezza e buona fede l'esercizio dei poteri amministrativi; il citato art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 esprime così un'esigenza non solo di cooperazione tra candidato e Amministrazione nell'ambito dell'attività amministrativa, ma anche di massima rispondenza alla realtà del quadro fattuale e giuridico acquisito dall'Amministrazione nel corso dell’istruttoria.
È pur vero che in una procedura di tipo competitivo i poteri di soccorso istruttorio incontrano il limite di tutelare la par condicio tra tutti partecipanti, ma è anche vero che la presentazione di una documentazione che rechi per mero errore materiale, discordanze nelle medesime informazioni ivi riportate, non impedisce l'attivazione dei poteri di soccorso istruttorio.
Ciò è ancor più manifesto qualora l'onere dell'Amministrazione di discernere l'informazione corretta e il mero errore materiale sia facilmente assolvibile mediante semplice richiesta rivolta all'istante, che non ritarda l'attività procedimentale, oppure mediante documentazione già agli atti o acquisibile anche presso altre Amministrazioni.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha unanimemente chiarito che: “in materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato (T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. 1a, sentenza n. 361 del 19.10.2020; T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a, sentenza n. 465 dell’11.4.2019) atteso che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente (Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198)” T.A.R. Abruzzo l’Aquila Sez. 1a sentenza n. 148 del 25.3.2021.
Nello specifico la giurisprudenza amministrativa, in relazione a fattispecie in cui i candidati di procedure concorsuali indette dal Ministero dell’Istruzione nel presentare la domanda di partecipazioni alla procedura hanno errato nell’indicazione della classe di concorso per la quale intendevano concorrere, ha precisato che: “…è fondata la censura di violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, dedotta con il secondo motivo del ricorso originario e reiterata con il secondo motivo aggiunto. Ed invero…l’Amministrazione, che di detti elementi aveva conoscenza, non avrebbe potuto disporre l’esclusione del candidato dalla classe concorsuale …, ma avrebbe dovuto esercitare il potere di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, accordandogli un termine per rettificare la dichiarazione. L’omissione di tale doveroso adempimento istruttorio comporta la fondatezza della doglianza (cfr. T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a, sentenza n. 1418 del 21.12.2016), si rammenta, sul punto, che secondo la giurisprudenza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, ove il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l’unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. 3a, sentenza n.58 del 13.1.2016); si è altresì chiarito: che l’informatizzazione dei procedimenti non può portare all’obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a, sentenza n. 144 del 9.2.2017); che lo strumento informatico e i mezzi di comunicazione telematica devono essere considerati come serventi rispetto all’attività amministrativa (T.A.R. Lombardia, Sez. 2a, sentenza n. n. 1450 del 27.6.2017; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 1a, sentenza n. 765 del 9.6.2016, n. 765); che i noti principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché di ragionevolezza, proporzionalità e favor participationis, improntano di sé l’azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Toscana, Sez. 1a, sentenza n. 758 del 5.6.2017)” T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a, sentenza n. 252 del 28.2.2019.
Dal quadro normativo e giurisprudenziale è evidente che l’istanza del candidato volta all’inserimento del suo nominativo nell’elenco dei candidati alla procedura concorsuale per la classe di concorso per la quale intendeva partecipare doveva essere accolta, previa correzione della domanda di partecipazione alla procedura medesima.
Orbene atteso il silenzio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania occorre impugnare con ricorso al T.A.R. Campania Napoli l’Avviso contenete il calendario delle prove e dell’allegato elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, per la classe di concorso per la quale il candidato intende partecipare, nella parte in cui non include il nominativo dello stesso tra i soggetti ammessi a sostenere le prove della procedura entro il termine di 60 giorni ai sensi degli art. 29 e 41 c.p.a.
Avv. Leonardo Sagnibene
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