Trasferimento dei militari, ricongiungimento familiare

Com’è noto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" all’art. 3 prevede che: "In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: ...il personale militare e delle Forze di polizia di Stato..."
La disciplina del trasferimento con riferimento alle categorie indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 presenta alcune particolarità, laddove i soggetti ricompresi nella citate categorie, svolgono delle funzioni attinenti alla sovranità dello Stato e, pertanto, "godono" di una disciplina pubblicistica.
In particolare, per quello che qui ci riguarda, l’iter professionale dei militari si sviluppa a partire dalla prima assegnazione di sede del militare, tenuto conto delle direttive in materia di ciascuna Forza armata e dell’ordine della graduatoria di merito,
Il trasferimento in prima assegnazione costituisce, quindi, il primo passaggio del personale militare che ha terminato il proprio corso di formazione a seguito della procedura concorsuale esterna ovvero interna.
Sul punto occorre evidenziare che il Decreto Legislativo 15.3.2010, n. 66 recante il "Codice dell'ordinamento militare" Capo VI "Prima assegnazione e trasferimenti" Sezione I "Disposizioni Generali" all’art. 976 prevede che: "1. Al termine della fase di formazione l'amministrazione stabilisce, secondo l'ordine della graduatoria di merito, la prima assegnazione di sede di servizio per il militare".
In particolare per la Guardia di Finanza il "Testo Unico sulla mobilità del personale dei Ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari" al Capitolo XV "diposizioni comuni" all’art. 3 avente ad oggetto la "prima assegnazione al servizio d’istituto" prevede che: "Il personale vincitore di pubblico concorso che abbia terminato positivamente il corso di formazione non potrà essere assegnato nel territorio ricompreso nella giurisdizione del Comando Regionale avente competenza sui luoghi di residenza delle famiglie di origine proprie o del coniuge, Fatte salve tuttavia le deroghe previste al precedente Capitolo XII".
Il citato Capitolo XII all’art. 2 lett. a) "Corsi di formazione riservati ai vincitori di concorso pubblico" prevede che: "Il personale frequentatore dei cicli formativi in esame, al termine dell’attività addestrativa, viene destinato al servizio d’Istituto, al fine di procedere all’immissione di forze nuove che facilitino il razionale turn over dei reparti. Nel corso delle procedure di assegnazione vengono considerati tutti gli elementi che possono concorrere a una ottimale distribuzione del personale interessato. In particolare, vige il principio generale del divieto di prima assegnazione nel territorio ricompreso nella giurisdizione del Comando Regionale avente competenza sui luoghi di residenza delle famiglie d’origine proprie o del coniuge, con esclusione del personale originario dell’area geografica ove insistono i Comandi Interregionali dell’Italia Nord Occidentale e Nord Orientale, per il quale il suddetto vincolo opererà con esclusivo riferimento all’ambito provinciale d’interesse (province di residenza dei richiamati nuclei familiari)".
Va altresì evidenziato che il medesimo Testo Unico al Capitolo III avente ad oggetto "Il Piano degli Impieghi" all’art. 2 prevede che: "la manovra di mobilità centralizzata rientra nelle competenze del Comando Generale e riguarda gli avvicendamenti ai Comandi di Corpo dettagliatamente elencati negli allegati da 1 a 6..." il citato art. prevede alla lett. a) "I requisiti per l’accesso L’anzianità di servizio e la permanenza minima: La possibilità di produrre domanda di trasferimento è, di norma, riservata al personale che al 16 novembre (giorno di inizio della procedura) abbia già maturato: - un’anzianità di servizio non inferiore a 10 anni; - una permanenza minima di 6 anni presso il Comando di Corpo di appartenenza".
Il Testo Unico non prevede la possibilità per il personale vincitore di pubblico concorso di presentare domanda di mobilità volontaria prima del decorso della permanenza minima di 6 anni nella sede di prima assegnazione.
Tuttavia il medesimo Testo Unico al Capitolo VII recante "altri istituti di mobilità volontaria" al punto 4 prevede la "riunione del nucleo familiare costituito da coniugi entrambi appartenenti ai ruoli I.S.A.F. della Guardia di Finanza" precisando in premessa che: "Le esigenze dei militari dipendenti, mutate anche in ragione del reclutamento del personale femminile, hanno indotto l’Amministrazione a introdurre uno strumento di mobilità volontaria ulteriore rispetto a quello normativamente previsto, nell’ottica di favorire, non ostandovi esigenze di servizio e al ricorrere di determinati presupposti, la riunione dei nuclei familiari costituiti da coniugi entrambi appartenenti al Corpo anche in assenza del trasferimento autoritativo di uno dei due previsto dalla citata norma di rango primario. Quanto sopra nelle more che un tavolo tecnico già costituito presso lo Stato Maggiore della Difesa elabori una possibile soluzione anche per le famiglie costituite da appartenenti alle diverse Amministrazioni del comparto Difesa".
In particolare il Testo Unico all’art. 2 lett. b) punto 1) prevede che: 2: "destinatari delle direttive contenute nella presente circolare sono i militari del Corpo tra loro coniugati e in forza a reparti insistenti in «province geografiche» diverse" specificando al successivo punto 2) che: "l’istituto in parola è volto a consentire la riunione del nucleo familiare presso la provincia geografica su cui insiste il reparto di appartenenza di uno dei coniugi. A questo scopo entrambi i militari possono presentare presso i rispettivi reparti un’istanza di trasferimento nella quale indicheranno quale «desiderata», obbligatoriamente, la provincia geografica presso cui risulti in forza l’altro coniuge. L’istanza di uno dei coniugi costituisce condizione di procedibilità di quella dell’altro".
Sul punto il Comando Generale della Guardia di Finanza Consiglio Centrale di Rappresentanza con la delibera n. 03/62/11° del 21.11.2013 avente ad oggetto: il "Ricongiungimento coniugi che svolgono attività lavorativa in una o più Amministrazioni del Comparto Difesa - Sicurezza, Soccorso pubblico o in altre Amministrazioni pubbliche" deliberava di "di interessare il Comandante Generale del Corpo affinché: 1) autorizzi uno specifico incontro tra questo Consiglio e l’articolazione preposta del Comando Generale, al fine di comprendere al meglio la portata del fenomeno e conseguentemente elaborare uno specifico articolato finalizzato all’emanazione di una precipua norma al riguardo, che salvaguardi, tuttavia, i diritti acquisiti dal restante personale che ogni anno è interessato dalle procedure di mobilità; 2) i responsabili delle procedure d’impiego del personale, ricerchino ed agevolino, anche in sinergia con le Amministrazioni di volta in volta interessate, soluzioni mediate che possano salvaguardare da un lato, i diritti Costituzionali sanciti dagli articoli 29, 30 e 31 (autonomia, uguaglianza tra i coniugi e tutela ed educazione dei figli) e dall’altro il buon andamento della Pubblica Amministrazione, sancito dall’art. 97".
Lo Stato Maggiore della Difesa - I Reparto Personale a seguito della costituzione del citato tavolo tecnico adottava le "Linee guida" aventi ad oggetto le " pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità" che nella Parte II all’art. 2 recanti i "ricongiungimenti" prevede espressamente che: "In questa parte del documento si vogliono fornire alle Forze Armate ed all’Arma dei Carabinieri linee guida a livello interforze per uniformare la trattazione delle istanze di trasferimento di coniugi, o di uniti civilmente, entrambi militari appartenenti a diverse componenti dello Strumento militare e che richiedono un "dialogo" tra i rispettivi Organi di Impiego, ancora attuato solo in modo parziale. L’attività sopra esposta rientra a pieno titolo tra le competenze che l’art. 89 del TUOM attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa. Infatti, la norma prevede che la prefata Autorità possa "emanare direttive concernenti l’impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri Dicasteri e stabilire i criteri generali concernenti l’impiego del personale militare e civile in ambito Forza Armata".
Nello specifico l’art. 2 prevede che: " Gli indirizzi di seguito forniti sono volti, pertanto, a contemperare l’esercizio del "diritto soggettivo della cura familiare" del personale militare con le esigenze di organico e di servizio delle rispettive amministrazioni, salvaguardando il "buon andamento" dell’amministrazione, principio di pari rilevanza costituzionale. In particolare:..... b. nel caso di militari appartenenti a Forze Armate diverse, gli Organi di Impiego dovranno procedere ad un esame congiunto al fine di individuare possibili soluzioni, anche mediante l’indicazione di una o più sedi di servizio "terze", in territorio nazionale, rispetto a quelle degli interessati verso le quali entrambi i coniugi possano avanzare contestuale istanza di trasferimento, specie qualora esigenze di organico e di servizio risultino ostative all’accoglimento dell’istanza di un interessato verso la sede di servizio del coniuge. È fatta comunque salva la possibilità per lo Stato Maggiore della Difesa, qualora richiesto, di indicare una procedura comune per l’istruzione la trattazione delle citate istanze".
Orbene dal quadro normativo di riferimento si evince che i militari coniugati appartenenti a Forze Armate diverse ai fini del loro ricongiungimento dovranno presentare apposite istanze ai rispettivi Comandi tenuto conto delle direttive in materia di ciascuna Forza Armata.
In particolare il Finanziere dovrà presentare un’istanza di trasferimento avente ad oggetto la "richiesta di riunione del nucleo familiare" ai sensi del punto 4 del "Testo Unico sulla mobilità del personale dei Ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari" come integrato all’art. 2 delle "Linee guida" sulle "pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità" dello Stato Maggiore della Difesa.
Più specificamente il Finanziere dovrà indicare ai sensi dell’art. 4, lett. b), comma 2, nella richiesta quale «desiderata», obbligatoriamente, il trasferimento nella provincia geografica presso cui risulti in forza il coniuge.
Inoltre dovrà allegare l’istanza di trasferimento del coniuge che ai sensi dell’art. 4, lett. b), comma 3, costituisce condizione di procedibilità dell’istanza di trasferimento, provvedendo, altresì a produrre unitamente all’istanza i documenti indicati all’art. 4, lett. b) punto 3.
Per quanto concerne l’Arma dei Carabinieri occorre evidenziare che l’art. 398 del Regolamento Generarle prevede che: " i sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano al trasferimento per comprovati motivi nell’ambito delle Regioni , delle Brigate, e delle Divisioni, o fuori di detti Comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti Reparti o Comandi,, presentare istanza da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere".
Inoltre la Circolare del Comando Generale dell’Arama dei Carabinieri - I Repoarto SM - Ufficio Personale Marescialli n. 944001-1/T16/Per.Mar. del 9.2.2010 avente ad oggetto il "ricongiungimento al coniuge lavoratore - Diposizioni concernenti i trasferimenti" prevede che: "...con decorrenza immediata, al fine di ottenere il ricongiungimento al coniuge che espletata attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato il personale dell’Arma dei Carabinieri ha facoltà di presentare, al verificarsi dell’esigenza, istanza di trasferimento, in ambito sia nazionale sia regionale, ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generarle dell’Arma dei Carabinieri. Le domande devono essere correlate di idonea certificazione (contratto di lavoro a tempo indeterminato, e documentazioni fiscali) e di una specifica dichiarazione del coniuge con cui si autorizza l’Amministrazione a disporre ed eseguire opportuni accertamenti per verificare l’effettività del lavoro svolto".
Pertanto il coniuge Carabiniere parimenti dovrà presentare al rispettivo Comando un’istanza di trasferimento avente ad oggetto la "richiesta di riunione del nucleo familiare" ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generarle dell’Arma dei Carabinieri nonché della Circolare del Comando Generale dell’Arama dei Carabinieri - I Repoarto SM - Ufficio Personale Marescialli n. 944001-1/T16/Per.Mar. del 9.2.2010 chiedendo il trasferimento nella provincia geografica presso cui risulti in forza il coniuge ovvero in subordine in una o più sedi di servizio "terze", in territorio nazionale, rispetto a quella sua e del coniuge laddove le esigenze di organico e di servizio risultino ostative all’accoglimento dell’istanza di uno dei coniugi verso la sede di servizio dell’altro.
In caso di diniego delle istanza di trasferimento con la "richiesta di riunione del nucleo familiare" occorrerà adire l’autorità giudiziaria con un ricorso al T.A.R. territorialmente competente
Sul punto va evidenziato che i principi generali inerenti la disciplina del ricongiungimento familiare, sono stati delineati, anche grazie all’intervento della giurisprudenza amministrativa che si è mostrata particolarmente sensibile rispetto alle problematiche inerenti l’unità familiare.
In particolare il T.A.R. Calabria per un caso di ricongiungimento familiare ha precisato che: "A fronte della discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento militare alla P.A. in materia di ricongiungimento familiare uno strumento di controllo di legalità esercitabile dall’interessato rimane, ovviamente, l’analisi della motivazione del provvedimento di diniego, che richiede, quanto meno, una ponderazione concreta tra le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e la disponibilità negli organici coinvolti, sulla base di parametri oggettivi, anche numerici, certi, non potendosi ritenere congrua esternazione motivazionale il generico richiamo a gravi carenze di organico, poiché ciò renderebbe "imperscrutabile" l’iter logico ed istruttorio seguito dalla P.A. .Invero, si tratta del perseguimento di finalità ed obiettivi riconducibili agli artt., 30, 31 e 32 della Cost., i quali, pur afferendo alla sfera privata e familiare del ricorrente, assumono, in via indiretta e potenziale, anche un rilievo sociale obiettivo, in quanto funzionali alla formazione di cittadini il più possibile equilibrati e sereni, scevri da alcuni connotati di disagio psicologico. Invero, il trasferimento può essere negato soltanto nel caso in cui possa determinare effettive e ben individuate criticità per l'Amministrazione, che ha l'onere di indicarle in maniera compiuta, per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e di buon andamento (ex plurimis: TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza n. 178 dell’8.3.2013)" T.A.R. Calabria - Catanzaro - Sez. 2a sentenza n.614 del 9.4.2015.
Dal quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, sopra delineato esprimo parere positivo in ordine alla presentazione delle domande di trasferimento per "riunione del nucleo familiare" della richiedente carabiniere, e del coniuge Finanziere.
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