Il servizio preruolo degli insegnanti

Com’è noto il D.P.R. 23.8.1988 n. 399 recante le "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola" all’art. 4, comma 3, prevede che "al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali ".
Inoltre il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 avente ad oggetto il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" all’art. 485 comma 1 prevede che "al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti dal detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".
Il successivo comma 3 del medesimo art. 485 prevede altresì che "al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali".
Sul punto
Va altresì evidenziato che la Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla clausola 4 al paragrafo 1 prevede che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Su tale questione si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea nel procedimento C-307/05 deciso con sentenza del 13.9.2007 affermando che "la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola n. 4, punto, 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 contenuto in allegato alla Direttiva del Consiglio del 28.6.1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa è idonea a fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato relativa all’attribuzione di scatti di anzianità che l’ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo determinato" e che "tale clausola deve essere interpretata nel senso che essa osta alla introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, se giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno stato membro, ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali dei dipendenti ed il datore di lavoro".
Secondo la Corte di Giustizia la sussistenza di una ragione oggettiva idonea a fondare una differenziazione di disciplina fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato "richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria".
Successivamente la Corte di Giustizia nel procedimento C-268 con la sentenza del 15.4.2008 ha affermato che: "il disposto della clausola n. 4 appare incondizionato e sufficientemente preciso per poter essere invocato dinanzi al giudice nazionale e che il principio di non discriminazione ivi contemplato va applicato ai lavoratori a tempo determinato sia per la determinazione degli elementi costitutivi della retribuzione, che per la determinazione del livello di tali elementi".
I precedenti della Corte di Giustizia chiariscono la portata applicativa della Direttiva1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato creando un’antinomia tra diritto comunitario e diritto interno risolta con la disapplicazione della normativa nazionale, da parte del Giudice del Lavoro italiano in quanto in contrasto con il principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato sancito a livello europeo.
In particolare sul punto la giurisprudenza lavoristica proprio richiamando la giurisprudenza formatasi in sede europea ha evidenziato che: "...è, dunque pienamente riaffermata l’esigenza inderogabile di attuare concretamente i principi contenuti nel trattato Ce, incoraggiando il giudice nazionale a darne concreta applicazione ogni qualvolta possibile. Si ritiene, pertanto, proprio in virtù della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la normativa nazionale in materia, ed in particolare l’art. 485 del D.lgs. 297/1994 debba essere disapplicata in modo da conformare l’ordinamento interno a quello comunitario. Non vi sono d’altra parte ragioni che giustifichino l’indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, che svolga le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi...ne consegue il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, con condanna dell’Amministrazione a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata e a corrispondere le differenze retributive maturate". Tribunale di Padova n. 758 dell’14.7.2011.
Nello specifico il Tribunale di Padova ha evidenziato la mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diversificato, per i docenti "non di ruolo" in quanto tale personale ha svolto il servizio pre - ruolo "con gli stessi requisiti soggettivi" ovvero abilitazione all’insegnamento e astratta idoneità all’immissione in ruolo del personale docente di ruolo.
La giurisprudenza proprio prendendo l’avvio dalla citata storica sentenza del Tribunale di Padova, applicando il medesimo ragionamento sopraesposto, ha dichiarato "il diritto dei ricorrenti all’immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici che economici, dell’intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato" e ha, conseguentemente, condannato "l’Amministrazione convenuta a collocare ciascun docente nella posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e a corrispondere a ciascun docente le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, ferma restando la prescrizione dei crediti antecedenti il quinquiennio che precede il deposito del ricorso". Tribunale di Belluno sentenza n. 79 del 19.6.2012. (Cfr. sul punto Tribunale di Bari sentenza n.13770 del 2012).
La citata sentenza è stata altresì oggetto di un ricorso in appello da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e proposto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato innanzi alla Corte d’Appello di Venezia che nel confermare la sentenza m.79/2012 ha
ha riconosciuto che la disciplina derivante dall’applicazione dell’art. 485 del D.Lsg 297/1994 non è conforme alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE che, con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, ed ha precisato che: "la clausola n. 4 fornisce fondamento alla domanda accolta dal giudice di primo grado, senza che abbiano rilevanza le ragioni addotte dal ministero in ordine alla distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo perché la medesima sentenza del Cerro Alfonso al punto n. 29 precisa che: «la mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato, è priva di rilevanza, sotto questo aspetto pena rimettere seriamente in questione, l’efficacia pratica della direttiva 99/70 e quella dell’accordo quadro, nonché la loro applicazione uniforme negli stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari»....è principio acquisito che le norme del diritto dell’Unione europea vincolano tutti gli stati membri ed i giudici nazionali i quali qualora non possano procedere ad interpretazione delle disposizioni interne conforme alla prescrizioni del diritto dell’Unione hanno l’obbligo di applicare direttamente il diritto dell’Unione (cfr. per tutte sentenza della Corte di Giustizia 8.9.201, causa C-170/10Rosado Santana punti 51-5, Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 21856/2004, e sentenza n. 5505/2002) trattandosi per il diritto interno anche di jus superveniens con efficacia retroattiva stante l’esigenza di applicazione conforme del diritto UE in tutto il territorio dell’Unione". Corte d’Appello di Venezia - Sez. Lavoro n. 440 del 3.9.2015.
Va tuttavia precisato che nonostante la presenza di una notevole ed univoca giurisprudenza che riconosca per intero il servizio svolto pre-ruolo il M.I.U.R. e gli Uffici Scolastici Regionali non lo riconoscono automaticamente ma solo in esecuzione di sentenze dei Giudici del Lavoro.
In particolare gli Uffici Scolastici Regionali in presenza di sentenza di riconoscimento per intero il servizio svolto pre- ruolo, con una fictio juris inquadrano il docente come lavoratore a tempo indeterminato anche per il periodo pre-ruolo operando un conteggio degli anni di servizio svolti, comprendente tutti i periodi precedenti alla sottoscrizione del contratto di immissione in ruolo, e considerando il periodo valido anche ai fini della ricostruzione di carriera.
Nello specifico l’ammontare del riconoscimento economico da assegnare al docente che ha presentato ricorso è stabilito dalle sentenze dei Giudici, calcolando la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto lo stesso avrebbe percepito qualora fosse stato da subito inquadrato come lavoratore a tempo indeterminato, la decorrenza iniziale del calcolo farà riferimento alla data di assunzione in servizio del primo contratto a tempo determinato.
Considerato che il legislatore non ha ancora provveduto ad adeguare la normativa "vigente", ormai superata da quella stabilita dalla Direttiva europea, occorre certamente è possibile richiedere il riconoscimento come servizio di ruolo sia ai fini giuridici che economici dell’intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ma è necessario ottenerlo giudizialmente con ricorso al Giudice del Lavoro.
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