Ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo
Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità per un Mar Cap., di contestare il rapporto informativo con un ricorso gerarchico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. Il Mar Cap. veniva valutato per un periodo di 2 mesi a seguito del quale, con il Rapporto Informativo veniva espresso il seguente “giudizio complessivo”:
“Nel periodo di valutazione ha dimostrato di possedere qualità morali, intellettuali e tecnico professionali molto buone ma che non hanno mai raggiunto l’eccellenza a causa di poca motivazione e di una dedizione al lavoro che è apparsa appena più che soddisfacenti. Seppur dotato di senso di disciplina di spirito di sacrificio e di iniziativa molto buoni non ha mai garantito un rendimento eccellente e piena affidabilità che avrebbe potuto raggiungere con maggiore applicazione e costanza. Lo invito ad un maggiore impegno professionale per poter raggiungere in futuro la massima valutazione. Ha mantenuto i requisiti fisici richiesti”. Avverso il riportato rapporto informativo occorre presentare, Ricorso gerarchico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, chiedendo di “rivalutare il proprio operato, con cancellazione e rettifica dello stesso”.
In primo luogo occorre contestare il Rapporto informativo ed il giudizio espresso nei confronti del Mar. Cap. nella parte in cui il compilatore descrive il suo lavoro come caratterizzato da “poca motivazione e di una dedizione al lavoro” qualificando “appena più che soddisfacenti” laddove va evidenziato che nel suddetto periodo mai nessuno ha espressamente contestato o messo in dubbio la motivazione, la dedizione al lavoro, l’impegno l’iniziativa o la consapevolezza del grado e delle funzioni rivestite dal Mar.Cap.
Lo stesso, infatti, ha sempre svolto le mansioni affidate in maniera corretta con impegno e con costanza, non ricevendo mai alcun tipo di richiamo o punizione ma, anzi, apprezzamento in forma verbale, da parte dei superiori, per il lavoro eseguito. A ben vedere il giudizio del compilatore definisce il lavoro del Mar. Cap. come caratterizzato da “poche motivazioni e di una dedizione al lavoro” ma non esprime un giudizio circostanziato sullo stesso quanto piuttosto “un giudizio di valore” afferente alla scelta dello stesso di richiedere un periodo di licenza per motivi gravi, circostanziati, comprovati e documentati afferenti alla salute del figlio, e delle condizioni di salute della moglie durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Inoltre, anche il giudizio del Revisore non opera una corretta valutazione della posizione del Mar. Cap. qualificando lo stesso come poco dedito al lavoro e richiedendo un maggior impegno, consapevolezza del grado e delle funzioni rivestite, senza considerare affatto che la licenza non era indice di poca dedizione al lavoro e poca consapevolezza del grado e delle funzioni rivestite ma un’assoluta quanto improrogabile necessità familiare riferibile, come detto, al particolare, delicato e preoccupante stato di salute della moglie e del figlio.
Del resto il rapporto informativo, espresso peraltro su un periodo brevissimo ed in cui il Marc. Cap. era, per la maggior parte del tempo, in licenza non motiva come mai lo stesso, sempre valutato come “eccellente” nel periodo esaminato “non ha mai garantito un rendimento eccellente e piena affidabilità”.
Ebbene nella specie nessun elemento è stato fornito in merito alla sopravvenuta mancanza di “piena affidabilità” rispetto alle valutazioni precedenti, atteso che il 1° Compilatore non adduce neanche un solo episodio da cui far discendere la riscontrata flessione, nel periodo oggetto di valutazione con la conseguenza che la stessa diventa immotivata.
Orbene il contrasto evidente tra la positività della precedente valutazione e la non piena positività della valutazione da ultimo conseguita doveva essere oggetto di una congrua motivazione in grado di illustrare compiutamente fatti e circostanze precise a seguito della valutazione dei quali il Marc. Cap. conseguiva una valutazione inferiore alla media.
Com’è noto l’art. 688 del D.P.R. 15.3.2010, n. 90, al comma 1, stabilisce che “i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti”.
Il successivo art. 689, poi, ribadisce che “1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. 2 L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo» precisando altresì che, «in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico”.
Sul punto la direttiva prot. 0328464 datata 25.7.2011, e succ.mod ed int. avente ad oggetto la “Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri” prevede che “...Nell'ottica … di ridurre l'area dell'illegittimità per evitare proliferazione di atti di annullamento e rettifica dei documenti caratteristici con conseguente allungamento dei tempi procedimentali e lievitazione dei costi di esercizio”, precisando al punto g) che: "carenza di motivazione nel caso di sensibile flessione della valutazione. Con elevata frequenza si registrano documenti in cui repentini abbassamenti di qualifica (di un livello o finanche di due livelli) dopo una serie ininterrotta di valutazioni apicali non vengono supportati da adeguato apparato motivazionale. Si evidenzia come sia indispensabile che in tali circostanze risultino nel documento elementi oggettivi di riscontro alla base di tali sensibili flessioni".
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente statuito che: “in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti già riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell’iter logico seguito, di volta in volta, dall’Amministrazione.
E ciò, soprattutto quando... si sia in presenza di attenuazioni di giudizi che riguardano elementi (come la “capacità di risolvere i problemi” e la “motivazione al lavoro” del soggetto) che, per loro stessa natura, non sono suscettibili di significative variazioni nel breve periodo” T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione 1a, sentenza n.558 del 25.2.2015 (Cfr. sul punto T.A.R. Puglia Lecce Sez. 1a sentenza n. 655 del 184.2019 e giurisprudenza del T.A.R. Lazio – Roma e del Consiglio di Stato in S.G. ivi richiamata).
Ed ancora con riferimento alla violazione della già citata direttiva prot. 0328464 datata 25.7.2011 il T.A.R. Lombardia Milano Sez. 3a con la sentenza n. 1314 del 10.6.2019 precisava che: “se è vero che i giudizi formulati sui militari dai superiori gerarchici con le schede valutative sono caratterizzati da un’ampia discrezionalità tecnica, è altrettanto vero che gli stessi possono essere sindacati in sede giurisdizionale per manifesta illogicità o per travisamento dei fatti anche al cospetto di flessioni, com’è nella specie, apparentemente lievi….Ove, infatti, non si ammettesse un sindacato di legittimità sulle espressioni utilizzate in sede di valutazione, svincolando le stesse da qualunque esigenza motivazionale, “si correrebbe il rischio di rendere di fatto insindacabile l’intero procedimento valutativo” (Cfr. sul punto T.A.R. Lazio, Roma, Sez.2a, sentenza n. 1245 del 24.1.2017). … se un uno scrutinando ha meritato giudizi particolarmente lusinghieri, l’attribuzione di giudizi meno elogiativi dei precedenti e tali da poter incidere ai fini della progressione di carriera, deve essere in qualche misura motivata”.
Detto altrimenti, “se è vero che ogni valutazione è autonoma dalle precedenti, è altrettanto vero che la carriera di un militare rappresenta un unicum in cui le valutazioni precedenti possono essere assunte come metro di comparazione, con la necessità, quindi, di procedere ad una, sia pure sintetica e non analitica, indicazione delle ragioni che non hanno consentito all’interessato di proseguire nel percorso di assoluta eccellenza dei pregressi periodi” Consiglio di Stato, sez. 4a, sentenza n. 407 del 16.1.2019, n. 407 (Cfr. Consiglio di Stato, sez. 4a, sentenza n. 1121 del 10.3.2014).
Dal quadro fattuale e normativo e giurisprudenziale sopra delineato, esprimo parere positivo in ordine alla presentazione del Ricorso gerarchico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, avverso il rapporto informativo svalutativo rispetto alle precedenti valutazioni.
Avv. Leonardo Sagnibene
Articolo del: