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L'attività libero professionale dei docenti MIUR


Parere in merito all'incompatibilità dell’attività libero professionale di un docente rispetto allo svolgimento dell’attività libero professionale
L'attività libero professionale dei docenti MIUR
E’ d’uopo, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie di che trattasi operare una lettura sistematica della normativa di settore alla luce della disciplina inerente l’autorizzazione dei docenti all’attività libero professionale.
Com’è noto il D.P.R. 10.1.1957 n. 3 all’art. 60 prevede i casi di incompatibilità del dipendente pubblico precisando che: "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".
Inoltre il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 all’art. 53 avente ad oggetto "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" prevede al comma 1 che: "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3...".
In particolare il medesimo art. 53 prevede comma 7 che "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza..." precisando al precedente comma 6, che gli articoli del D.Lgs. inerenti le incompatibilità e la preventiva necessaria autorizzazione non si applicano ai "dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, ...ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali".
Per quanto riguarda il personale docente le situazioni di incompatibilità sono state espressamente previste e disciplinate dai commi 7 e 10 dell’art. 508 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 in ragione dei quali "l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico" ed il medesimo personale "non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.
Va evidenziato che il medesimo art. 508 al successivo comma 15, prevede che: "al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".
Orbene dal tenore delle dette norme appare chiaro che i docenti beneficiano di un particolare regime derogatorio rispetto al resto del pubblico impiego previsto dall’art. 508 per il quale è consentito, l'esercizio di libere professioni, anche a tempo pieno, purché:
1) non siano di pregiudizio alla funzione docente;
2) siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio;
3) siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
Va altresì precisato che la legge 23.12.1996, n. 662 ha mitigato il tradizionale dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo ridotto, la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, preventivamente autorizzata purché non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione.
In particolare l’art. 1, comma 56, della legge 662/1996 precisa che: "Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno".
Inoltre il comma 60, prevede, altresì che: "al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego".
Sul punto il C.C.N.L. "comparto scuola" del 24.7.2003 all’art. 36, comma 9 stabilisce che "al personale part time, è consentito previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto" .
In materia la Circolare del M.I.U.R. - Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e Formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio 2° prot. n. AOODGPER. 18074 del 3.11.2014 ha chiarito che "...il comma 6 dell’art. 53 del D.lgs. esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella tempo pieno. Rimane, invece fermo l’obbligo della richiesta di autorizzazione per il personale a tempo pieno per coloro che svolgono attività part time con orario di lavoro superiore al 50% di quello intero... Quindi le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche tempo pieno purché:... siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico".
Sul punto occorre evidenziare che la Corte dei Conti ha statuito che: "l’esercizio della libera professione nell’ipotesi in cui il docente benefici del part-time ovvero in un rapporto di lavoro a tempo parziale che, in riferimento al comparto scuola, viene ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva. In particolare, in relazione ai fatti per cui è causa l’art. 39, CCNL 2006-2009 prevedeva la possibilità che l’Amministrazione scolastica costituisse rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei pieni interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica. La stessa disposizione reca la clausola per cui "al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non rechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto". Deve considerarsi, inoltre, che il comma 4 rinvia ad un’ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzioni, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, la determinazione dei criteri e delle modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno... Il M.I.U.R. ha compiutamente emesso le ordinanze previste (O.M. n. 446 del 22.7.1997 e O.M. n. 55 del 13.2.1998) prevedendo che: " lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra attività non ammessa per il personale a tempo pienocomporta ai sensi dell’art. 1. Comma 56 della legge 662/1996 che il relativo rapporto a tempo parziale non può venire costituito con orario superiore al 50% di quello previsto per analogo personale a tempo pieno" art. 4, comma 2. Questo limite orario può essere superato soltanto da parte del personale che non intende svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva e che le prestazioni lavorative di cui al comma 2 possono essere esplicate in quanto siano compatibili con gli obblighi di servizio, non comportino conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell’ambito della scuola e non siano altresì espressamente escluse dalla legge. La realizzazione del part-time nella scuola secondaria deve essere compatibile con l’articolazione oraria delle cattedre nell’ambito dell’organizzazione didattica delle scuole, garantendo, secondo quanto stabilito dall’art. 46 del CCNL del 4.5.1995 l’unicità del docente in ciascuna classe o in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra in base agli ordinamenti didattici vigenti. Le ore relative all’attività funzionale all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano comunque fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt. 40 e 42, 2° e 3° comma, del CCNL. Per quanto attiene alle attività di cui all’art. 42, comma 3° lett. b) il tetto delle 40 ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito. Alla stregua di quadrò normativo così ricostruito, ad avviso di questo Giudice, in deroga a quanto previsto dall’ar. 53, comma 6, il docente gode di un più ampio margine di libertà nello svolgimento di attività professionali extra istituzionali in quanto per la categoria si determina, in relazione all’impegno scolastico, una fattispecie di mea incompatibilità relativa e non assoluta con l’effetto che il dirigente scolastico può autorizzare l’attività libero professionale anche al docente a tempo pieno sempre che essa non sia in conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, sia compatibile con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto e tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento , sia svolta al di fuori dell’orario di servizio". (Cfr. Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Campania con l’Ordinanza n. 56 del 6.4.2017 di rigetto dell’istanza di sequestro conservativo posta in essere dal Procuratore Regionale nei confronti di un docente invitato a dedurre sul paventato danno erariale a seguito di svolgimento di attività libero professionale).
Orbene, tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento occorre appare chiaro che alla stregua delle disposizioni di cui, all’art.1, comma 56 della legge 23.12.1996, n. 662, e dell’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 i docenti delle Scuole godono di un particolare regime di favore rispetto agli altri pubblici dipendenti, per il quale possono contemporaneamente espletare l’attività lavorativa subordinata di pubblico dipendente a tempo parziale, con un orario pari o inferiore al 50% di quello contrattualmente previsto, nonché l’attività libero professionale, o altra, senza autorizzazione. come chiarito dalla riportata circolare.
Inoltre ai sensi dell’art. 508, comma 15, D.Lg.vo n. 297/1994, e dell’artt. 53, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 i docenti possono espletare l’attività lavorativa subordinata di pubblico dipendente a tempo parziale, con un orario superiore al 50% di quello contrattualmente previsto, ovvero a tempo pieno e l’esercizio di una libera professione, previo rilascio dell’apposita autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico delle Scuola presso cui insegnano.

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