Valutazione del servizio nella scuola paritaria

Com’è noto il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 avente ad oggetto il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" nella Parte II "ordinamento Scolastico" all’art. 485 come modificato dalla L. 2. 124/99, considera il periodo di preruolo e lo riconosce ai docenti assunti a tempo determinato l’anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici solo al momento dell’assunzione.
In particolare l’art. 485 dispone che: "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali".
Dunque il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo così come anche previsto dalla nota 4 richiamata in premessa.
Successivamente la Legge 10.3.2000, n. 62 avente ad oggetto le "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione" ha previsto che: "1. Il sistema nazionale di istruzione, ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. (...) 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia (...)".
In pratica rientrano nel sistema nazionale di istruzione, con la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi o stesso valore di quello rilasciati dalle scuole statali e di svolgere quindi esami di stato "tutte le scuole statali già "riconosciute", ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali".
Peraltro ai sensi dell’art. 1 comma 4 lettere g) ed h) della suddetta legge la parità è riconosciuta alle scuole non statali che si impegnano espressamente a reclutare "personale docente fornito del titolo di abilitazione" nonché a stipulare "contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
Quindi la legge n. 62 del 2000 identifica le scuole private quale parte "integrante" e "costitutiva" dell’unico sistema nazionale di istruzione e formazione, conferendo loro piena legittimità e legittimazione a svolgere una funzione educativa di pari dignità a quella svolta dalle scuole statali ed affermando il principio di piena equiparazione fra l’insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e presso le scuole private paritarie.
Inoltre con riferimento poi alle scuole paritarie inoltre, come si legge dall’art. 344 del Dlgs 297/94 (ora abrogato) "Art. 344 - Scuole parificate 1. Sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione". Tali convenzioni erano disciplinate dal successivo art. 345.
Sicché, in merito a suddette convenzioni, per effetto della Legge sulla parità scolastica, ovvero la legge n. 62 del 10.3.2000, n. 62, la legge 27 del 3.2.2006 all’art. 1- bis comma 6 ha così previsto: "Norme in materia di scuole non statali" "1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie"
Ne consegue che la rilevanza del servizio preso scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici riconosciuta dall’art. 485 comma primo del D.Lgs. 297/1994 è da intendersi riferita alle scuole paritarie.
La circolare 5.2.2010 prot n. 153 dell’USR del Piemonte (cfr. all. ...) ha così esplicato: "L’istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, non è stato abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000. Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l’eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole "parificate" indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità. La parifica è collegata alla stipula di una convenzione tra l’Amministrazione scolastica e l’ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale. Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n.250 del 5 dicembre 2005, ha previsto quanto segue: ‘le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall’art.345 del T.U. n.297/1994’. Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art.345 è stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell’anno scolastico 2007/08. Premesso, quindi, che fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di "scuole parificate", si ritiene che nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all’immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovino applicazione tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008".
Dunque, ferma l’impossibilità di stipulare nuove convenzioni per ottenere lo status di scuola "parificata", la loro risoluzione, a far data dal 31.8.2008 con la conseguente abrogazione degli articoli del Testo Unico suindicati esse devono intendersi sostituite con le "nuove" per l’ottenimento dello status di paritaria avendo la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali: autorizzate - parificate - legalmente riconosciute - pareggiate, con l’unica categoria di scuola paritaria.
In questo contesto è stato poi introdotto l’art. 1 della 108 della L. 107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi di B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale ("I docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".
A disciplinare la procedura di mobilità nazionale era intervenuto in data 8 aprile 2016 il CCNI per la mobilità del personale docente, il quale - all’art. 6 "Fase C" - così recita: "Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, parteciperanno mobilità territoriale. La mobilità verrà su istanza di parte ovvero, in assenza di distanza, d'ufficio, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli assunti nelle fasi B e C del piano su nazionale 15/16 provenienti da GAE dopo le operazioni di quelle fasi precedenti. La mobilità verrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali l'ordine di preferenza e indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio a seguito di mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nei casi sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza". Al fine di stilare una graduatoria per la mobilità ed individuare gli aventi diritto al trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al CCNI risulta allegata la Tabella di valutazione di titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente che, al punto I ("anzianità di servizio") lett. b) prevede " per ogni anno di servizio pre ruolo" attribuzione di tre punti.
Tuttavia nelle "Note Comuni" riportate in calce alla suddetta tabella è stato disposto che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".
Orbene, sulla base delle più recenti pronunce della giurisprudenza di merito e alla luce delle molteplici disposizioni normative in materia di parità scolastica, è stato ritenuto "che non possono residuare dubbi circa l’illegittimità della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche". Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro sentenza n. 42800 del 4.11.2016
Ancore la giurisprudenza ha precisato che: "...detta disposizione di cui alla Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" deve essere disapplicata con affermazione del diritto dell’odierno ricorrente al riconoscimento nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/20107 e seguenti del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nell’anno scolastico2009/2010 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell’Amministrazione scolastica al relativo inserimento di punteggio nella citata graduatoria per la mobilità nonché all’attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base ad un corretto punteggio di mobilità" Tribunale di Torre Annunziata sentenza n. 1837 del 22.9.2017.
Considerato che il legislatore non ha ancora provveduto ad adeguare la normativa "vigente", secondo l’interpretazione giurisprudenziale occorre richiedere il riconoscimento dell’intero servizio di insegnamento svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato, prestato presso scuole paritarie, ma è necessario ottenerlo giudizialmente con ricorso al Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia dell’art. 40 comma 1, ultimo capoverso del D. Lgs. n. 165/01, della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" con la richiesta del conseguentemente accertamento il diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità, del servizio di insegnamento svolto presso un istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale; con condanna dell'amministrazione scolastica al riconoscimento dell’ulteriore punteggio nonchè all'attribuzione della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.
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