Il decreto di ricostruzione della carriera dei docenti statali

Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità per un docente immesso in ruolo di richiedere ed ottenere il decreto di ricostruzione della carriera.
In punto di fatto occorre chiarire che l’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, con apposito provvedimento, contenete la proposta di assunzione, ai sensi dell’art. 399 del D.lgs. 16.4.1194 n. 297 individuava la docente, proveniente dalle graduatorie ad esaurimento di scuola primaria, quale destinataria di contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno, classe di concorso EH “sostegno minorati psicofisici” ai fini dell’immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2014/2015.
La docente in qualità di docente di ruolo in prova, su posto di sostegno, accettava la proposta di assunzione provvedendo altresì alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’1.9.2014 ed economica dall’1.9.2015.
La docente, dopo il periodo di formazione previsto e regolato dall’art. 438, comma 1 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297, a seguito della positiva valutazione da parte del tutor nonché del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi comma 4 dell’art. 438 della già citata legge, veniva definitivamente confermata in ruolo.
La docente inoltrava alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo (scuola di titolarità della docente per l’anno scolastico 2015/2016) la “domanda di ricostruzione di carriera” chiedendo “a norma della legge 576/1970 successivamente integrata dall’art. 485 e seguenti del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 il riconoscimento ai fini della carriera dei seguenti servizi prestati prima della nomina a tempo indeterminato per i quali non è in godimento di pensione” .
In particolare, la docente richiedeva il riconoscimento degli anni di servizio pre ruolo prestati, ma l’Istituto comprensivo non provvedeva a dare alla detta domanda di ricostruzione della carriera alcun riscontro.
Sul punto occorre rilevare che il Decreto Ministeriale 6.4.1995, n. 190 recante il “Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'amministrazione della P.I., e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative” all’art. 1 avente ad oggetto “ambito di applicazione” prevede che: “I procedimenti di competenza dell'amministrazione della P.I. devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa”.
La prevista Tabella “A” prevede espressamente che per la “ricostruzione di carriera il Termine per l'adozione è di (gg.): 480” indicando tra le norme di legge cui detto termine di riferisce anche il D.lgs. 16.4.1994 n. 297 e, pertanto, il detto termine deve riferirsi anche alle domande di ricostruzione di carriera del personale scolastico.
Va altresì evidenziato che l’articolo 1, comma 209, della legge 13.7.2015, n. 107, stabilisce, che: “Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico”.
Tale norma impone, pertanto, ai Dirigenti scolastici, di adottare il decreto entro un termine – fissato, sino alla data di entrata in vigore della legge 13.7.2015 n. 107, in 480 giorni ai sensi del D.M. 190 del 06/04/1995 – compreso tra i 30 e i 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di ricostruzione di carriera da parte del dipendente.
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIII con la circolare prot. 181138 del 6.10.2017 avente ad oggetto “Decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera” ha evidenziato che “ai fini giuridici, al diritto alla ricostruzione di carriera si applicano le disposizioni riguardanti la prescrizione ordinaria decennale, di cui all’articolo 2946 del codice civile, ai fini economici esso soggiace alla disciplina contenuta nell’articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque anni….Ciò posto, stante il termine prescrizionale quinquennale, come da consolidata giurisprudenza giuslavoristica ed amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 155/2013) e considerato che il procedimento di ricostruzione di carriera si attiva ad istanza di parte, è di tutta evidenza che, nell’ipotesi di mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso l’inerzia della P.A”.
Per quanto concerne in particolare il termine prescrizionale occorre rilevare che la legge 7.8.1985 n. 428 recante all’art. 2, penultimo ed ultimo comma prevede che “Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
Appare, quindi, evidente, che le omissioni poste in essere dalla Segreteria sono gravissime, laddove, una volta ricevuta la “domanda di ricostruzione carriera” avevano l’obbligo di portare a termine il procedimento, emettendo il relativo decreto di ricostruzione in applicazione della tempistica stabilita della normativa di settore e tra gli altri, dei principi di efficacia ed efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Orbene in ragione del lungo tempo trascorso dall’inoltro della domanda di ricostruzione carriera, considerato il descritto contegno dilatorio e pretestuoso mantenuto dalla Segreteria, considerata, altresì, la non scarsa importanza degli adempimenti richiesti alle Segreterie appare evidente il diritto della docente a non dover restare sine die vincolata al libito dell’Amministrazione scolastica.
Pertanto, in caso di perdurante silenzio della Segreteria occorre diffidare l’Istituto Scolastico a provvedere alla necessaria esitazione della domanda di ricostruzione di carriera e all’emissione del relativo decreto di ricostruzione di carriera entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto, ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge 13.7.2015 n. 107, con l’espressa avvertenza che, in mancanza di riscontro, si presenterà ricorso all’autorità giudiziaria competente.
A scopo cautelativo inoltre la diffida dovrà ad ogni effetto di legge interrompere i termini prescrittivi di cui all’art. 2948 c.c. e dell’art. 2 della legge 7.8.1985 n. 428, cosi come precisato dalla circolare prot. 181138 del 6.10.2017 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIII.
Orbene laddove la Segreteria non ottemperi neppure in cado di diffida occorrerà adire il Tribunale Civile in funzione di Giudice del Lavoro per chiedere l’accertamento del diritto all’ emissione del decreto di ricostruzione della carriera.
Articolo del: