L'iperbilirubinemia indiretta nei concorsi nelle FFA
Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità, per un candidato al concorso per la copertura di n. 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di impugnare il decreto con il quale è stato dichiarato “inidoneo” a seguito della prevista visita di accertamento dell’idoneità psicofisica per la riscontrata iperbilirubinemia indiretta.
In punto di fatto va evidenziato che l’Arma dei Carabinieri bandiva un “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilasettecento allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicato in G.U.R.I. 4a serie speciale n. 23 del 22.3.2019.
Il richiedente parere in possesso dei requisiti previsti dal bando presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale ed a seguito delle prove di efficienza fisica, risultato idoneo, veniva sottoposto ai previsti “accertamenti psicofisici volti alla verifica del possesso dell'idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere” a cura della commissione per gli accertamenti psico-fisici.
A seguito dei previsti esami la commissione per gli accertamenti psico-fisici, con il decreto da impugnare, “considerato che il candidato è stato riscontrato affetto da iperbilirubinemia condizione contemplata quale causa di inidoneità al servizio militare ai sensi dell’art. 582 del D.P.R. 15.6.2010 n. 90 e del D.M. 4.6.2014” giudicava il candidato inidoneo alla prosecuzione della procedura concorsuale.
Il richiedente parere dopo sei giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità ovvero a brevissima distanza temporale dallo svolgimento della visita di idoneità condotta dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici dell’Arma dei Carabinieri si sottoponeva ad un’indagine genetica eseguita dal Laboratorio Genetica Molecolare dell’Unità Operativa Complessa di ematologia per le malattie del sangue e degli organi ematopoietici presso l’A.S.L. territorialmente competente.
La detta A.S.L. pur rilevando la iperbilirubinemia indiretta, ovvero la “sindrome di Gilbert” riscontrava che la stessa si attestava su un “valore maggiore di 2.5 mg/dl e minore di 4.5 mg/dl”.
Chiarita la premessa di fatto occorre evidenziare che il bando all’art. 2 avente ad oggetto i “requisiti di partecipazione” al comma 4 alla lett. g) precisa che posso partecipare alla procedura concorsuale coloro che “siano in possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale da accertare successivamente con le modalità di cui agli articoli 10 e 11”.
Il citato art. 10 prevede che: “I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti psico-fisici volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere… Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO)…La commissione, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: h. analisi del sangue concernente:…bilirubinemia totale e frazionata…”
Il medesimo art. 10 al successivo comma 7 prevede, altresì, che: “saranno giudicati «inidonei» i concorrenti:… b. risultati affetti da: 1) imperfezioni ed infermità contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4;".
Il D.P.R. 15.3.2010, n. 90 recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” all’art. 582 prevede che: “sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità:…b) Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie: 1) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; 2) la mucoviscidosi; 3) le endocrinopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; 4) i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea…”.
Inoltre, il Decreto Ministeriale del 4.6.2014 recante la “direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” prevede alla lett. A) punto 4) che sono causa di inidoneità “I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea. Rientrano in questa fattispecie: - la iperbilirubinemia indiretta superiore a 5 mg/dl accertata in due occasioni dopo 24 ore di riposo…”.
Com’ è stato chiarito dalla scienza medica “la iperbilirubinemia detta anche sindrome di Gilbert, è una condizione abbastanza frequente circa 8% della popolazione maschile adulta nella quale i soggetti che ne sono affetti presentano un aumento, di solito fluttuante, della bilirubinemia nel siero, e se la bilirubinemia raggiunge livelli più elevati, ovvero un valore maggiore di 2.5 mg/dl si può avere la comparsa di una colorazione gialla delle sclere (ittero)” …“Il problema è causato dalla incompleta eliminazione della bilirubina che il deficit dell'enzima (uridindifosfogluconil-Transferasi UDPGT-asi) deputato a renderla solubile non ne permette la completa escrezione. In conseguenza di ciò la bilirubina indiretta aumenta nel sangue”… “Tale alterazione non crea alcun tipo di problema sia sulla qualità, sia sulla quantità di vita dei soggetti che ne sono affetti e sullo loro generali condizioni di salute, e si manifesta in alcune particolari condizioni di stress fisico o psicotico o in relazione all’insorgenza di altre cause quali febbre, infezioni, ovvero in situazioni di digiuno prolungato soprattutto di sostanze grasse. In tali situazioni si può avere un netto incremento della bilirubinemia che tuttavia ritorna prontamente nella norma quando cessano queste situazioni anomale. Per la diagnosi occorre che vi sia un aumento della bilirubinemia, prevalentemente indiretta, normalità stabile di tutti i test di funzionalità epatica ed un'ecografia normale. La Prognosi è, come si è detto, eccellente. Non vi sono, infatti, effetti nocivi sulla funzione epatica”.
Orbene nel caso in esame, come dimostrato dagli esami genetici effettuati dall’A.S.L. cui il richiedente parere si è sottoposto la iperbilirubinemia indiretta non si è mai manifestata con un valore superiore a 4,5 mg/dl.
Ne consegue che l’aumento di valore improvviso riscontrato dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici a seguito degli esami effettuati in sede concorsuale è da ritenersi addebitabile al forte stress fisico e psichico, alla eccessiva disidratazione che ha avvertito il richiedente parere nei giorni particolari e stressanti legati al periodo degli accertamenti.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici non aveva rilevato il forte stato di stress del richiedente parere, ed inoltre con il decreto da impugnare si è limitata richiamare la norma, ovvero il D.M. del 4.6.2014 che giudica inidonei i candidati che presentano “la iperbilirubinemia indiretta superiore a 5 mg/dl accertata in due occasioni dopo 24 ore di riposo”, senza indicare il valore effettivamente riscontrato e senza disporre la rieffettuazione dell’esame di laboratorio ovvero le analisi del sangue “dopo 24 ore di riposso”.
Sul punto la giurisprudenza, nel pronunciarsi su un caso in cui un candidato ad concorso pubblico quale allievo finanziere del contingente ordinario della Guardia di Finanza, era stato escluso a seguito del giudizio di inidoneità per riscontrata sindrome di Gilbert, ha chiarito che: “dall’esame della documentazione depositata in atti dalla predetta Azienda sanitaria universitaria, all’esito della disposta verificazione, emerge con chiarezza che quel collegio medico in contraddittorio con le parti interessate non ha confermato i precedenti risultati, ritenendo al contrario che la “sindrome di Gilbert” costituisce un’innocua alterazione metabolica, caratterizzata da incremento della bilirubina indiretta” e che “la condizione di portatore sano di sindrome di Gilbert” con presenza di iperbilirubinemia, riscontrata nel candidato, non costituisce di per sé pregiudizio alla completa funzionalità organica del soggetto, o comunque una condizione di rischio di insorgenza di alterazioni tali da poter compromettere l’espletamento delle mansioni che il militare è tenuto a svolgere nella sua attività di istituto” (così, testualmente, nella relazione del Collegio medico suindicata)” T.A.R. Lazio Roma Sez. 2a sentenza n. 6646 del 25.2.2010.
Ed ancora il medesimo T.A.R. nel pronunciarsi su un caso in cui un candidato ad concorso pubblico quale carabiniere effettivo in ferma quadriennale era stato escluso a seguito del giudizio di inidoneità per riscontrata iperbilirubinemia, ha annullato la valutazione di inidoneità ritenendola erronea in relazione alle risultanze della disposta verificazione secondo cui : “la iperbilirubinemia del ricorrente ha valori minimi ed è compatibili con l’arruolamento” T.A.R. Lazio Roma Sez. 2a sentenza n. 2804 del 30.3.2011 (Cfr. T.A.R. Lazio – Roma Sez. 2a sentenza n. 4909 del 30.5.2012, Sez. 1a Quater sentenza n. 9756 del 26.11.2012, Sez. 1a Bis sentenza n. 7900 del 18.6.2019).
Per quanto concerne in particolare l’istruttoria, il T.A.R. Lazio – Roma ritiene necessario disporre una verificazione sulla sussistenza della iperilirubinemia indiretta con particolare riferimento ai valori riscontrati.
Nello specifico il T.A.R. in più occasioni ha ritenuto “necessario, anche alla luce della documentazione depositata dal ricorrente, disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. Amm., finalizzata ad accertare in contraddittorio tra le parti, se parte ricorrente riporta effettivamente la causa di inidoneità psico-fisica affetto da “iperilirubinemia indiretta di lieve grado (> 4mg/dl)”… che lo rende inidoneo al reclutamento, incaricando di ciò l’Istituto di Medicina …che a seguito della verificazione dovrà redigere apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso della vicenda” T.A.R. Lazio – Roma Sez. 1a Bis ordinanza n. 12207 del 17.12.2018. (Cfr. sulla necessità di disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 c.p.a. finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti, i valori della “Iperbilirubinemia indiretta di medio grado”, da ultimo T.A.R. Lazio – Roma Sez. 1a Bis ordinanza n. 980 del 25.1.2019).
Da tutto quanto detto ed atteso che il quadro giurisprudenziale di riferimento, nonché le risultanza dell’accertamento effettato dal ricedente parere presso l’A.S.L. territorialmente competente, occorre impugnare il decreto di inidoneità nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del decreto di inidoneità, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 41, comma 2°, c.p.a. con un ricorso al T.A.R. Lazio – Roma con contestuale domanda cautelare da proporsi ai sensi dell’art. 55, c.p.a.
Con il ricorso occorre dedurre la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, al comma 4 alla lett. g), dell’art. 10 del bando di concorso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 582 del D.P.R. 15.6.2010 n. 90 e del D.M. 4.6.2014, sotto il profilo della eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, la violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed int.
Occorre, inoltre, versare in giudizio la già effettuata indagine genetica eseguita dal Laboratorio Genetica Molecolare dell’Unità Operativa Complessa di ematologia per le malattie del sangue e degli organi ematopoietici presso l’A.S.L. territorialmente competente chiedendo altresì al Collegio di disporre una verificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 66 c.p.a. formulando un quesito inerente l’esatta individuazione del valore di iperbilirubinemia indiretta, ripetendo l’esame di laboratorio, ove necessario “dopo 24 ore di riposso” assoluto del ricorrente.
Da tutto quanto detto e specificato il sottoscritto Avv. esprime un favorevole parere in merito alla possibile impugnativa del decreto di inidoneità copertura di n. 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale per a riscontrata iperbilirubinemia indiretta, secondo le indizioni di cui al presente parere.
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