Trattenimento in servizio fino al 70° anno degli Ufficiali giudiziari

Mi viene chiesto parere in merito all’applicabilità dell’art. 99 del D.P.R. 1229/1959 – trattenimento in servizio fino al 70° anno di età – agli Ufficiali giudiziari risultati idonei nelle procedure selettive avviate con “gli avvisi pubblici del 19.9.2016” per il passaggio nel profilo di Funzionario UNEP area III F1.
In punto di fatto va chiarito che il richiedente parere veniva assunto dall’amministrazione giudiziaria dall’anno 1982, dapprima con qualifica di operatore UNEP, addetto presso l’Ufficio UNEP della Corte di Appello territoriale, successivamente veniva inquadrato nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario già Assistente UNEP, VI qualifica funzionale, prestando servizio sempre presso il medesimo l’Ufficio.
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici che ha demandato alla contrattazione collettiva, fra l’altro, la materia degli inquadramenti, la distinzione tra le figure dell’“aiutante ufficiale giudiziario” e dell’“ufficiale giudiziario” è andata nel corso del tempo ad attenuarsi fino a, sostanzialmente, sovrapporsi.
Più specificamente, con il CCNL del 4.4.2002 veniva individuata un’unica figura professionale denominata “ufficiale giudiziario”, ricomprendente gli Assistenti UNEP di livello B3 ed i collaboratori UNEP di livello C1, oltre che in genere tutti i profili professionali a cui erano attribuite funzioni in materia di notificazioni, esecuzioni e protesti.
Il CCNL Giustizia del 29.7.2010 (2006-2009), in attuazione del nuovo criterio di inquadramento per aree previsto dal CCNL 2006/2009, ha ulteriormente eroso la distinzione tra le due figure, prevedendo che le ex posizioni economiche B3 e B3S, in cui erano confluiti gli ex assistenti UNEP – ex aiutanti ufficiali giudiziari sono ascritte al profilo professionale di II Area denominato proprio “Ufficiali Giudiziari” e la possibilità per i dipendenti di svolgere, previa autorizzazione, anche le attività di esecuzione.
In altre parole, la normativa contrattuale ha previsto che gli ex Aiutanti Ufficiali Giudiziari appartenessero ormai al profilo professionale degli Ufficiali Giudiziari e potessero svolgere tutte le mansioni che il D.P.R. n. 1229/1959 attribuiva esclusivamente agli ex Ufficiali Giudiziari che poi hanno assunto la nuova denominazione di Funzionari UNEP.
In data 19.9.2016, a seguito del nuovo CCNL funzioni centrali, nel quale si provvedeva a riclassificare il personale giudiziario non più in categorie ma in aree e le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 83/2015, l'Amministrazione provvedeva a indire una procedura interna per il passaggio degli ufficiali giudiziari nel profilo di funzionario UNEP.
L’art. 21 quater della del D.L. 83/2015 modificazioni nella legge 132/2015 ha previsto, al fine di sanare le nullità emerse in numerosi giudizi in cui il Ministero era risultato soccombente, che lo stesso venisse autorizzato ad “indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14/11/2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo di Cancelliere e di Ufficiale Giudiziario dell’area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario (UNEP) dell’area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure d riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione della relativa proceduta selettiva”.
Sulla base di tale previsione il Ministero, poi, con avviso del 19.9.2016 ha indetto la procedura interna per il passaggio al profilo professionale di Funzionario UNEP riservata agli Ufficiali Giudiziari in servizio alla data del 14/11/2009. Successivamente, con D.M. del 9.11.2017 di cui l’accordo del 26/4/2017 costituisce parte integrante, veniva previsto, tra l’altro, che “il personale dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo all’esito della procedura selettiva di cui ai pubblici avvisi del 19/11/2016 mantiene il diritto alla progressione economica di area secondo quanto previsto negli stessi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 quater del decreto 83/2015, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6” (art. 2 dell’accordo allegato al citato D.M.).
Ed il successivo articolo 6 dell’accordo ha stabilito, tra l’altro, di concludere “l’intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30/6/2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all’esito delle procedure selettive, avviate con i pubblici avvisi del 19/9/2016”.
Il richiedente parere, a seguito della partecipazione alla detta procedura interna per il passaggio al profilo professionale di Funzionario UNEP, si collocava nella graduatoria finale in posizione utile, in qualità di idoneo. Tuttavia, sebbene il citato accordo prevedesse la data di ultimazione dei processi di riqualificazione del personale di tutti i vincitori e gli idonei alla sopra citata selezione interna entro il 30.6.2019, a tutt’oggi l’Amministrazione resistente non ha ancora adempiuto.
Nelle more dello scorrimento della graduatoria il richiedente parere, ancora in attesa del passaggio nel profilo di Funzionario UNEP area III F1, in vista del compimento del 67° anno di età veniva posto in quiescenza, laddove l’Amministrazione non riteneva di poter applicare allo stesso l’art. 99 del D.P.R. n. 1229/1959 che prevede che: “L'ufficiale giudiziario è collocato a riposo di ufficio quando abbia compiuto settanta anni di età”.
In particolare l’Amministrazione Giudiziaria, del tutto immotivatamente, e comunque in piena violazione delle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate nonché dell’art. 99 del D.P.R. n. 1229/1959, adottava in danno del richiedente parere una disposizione di servizio nella quale si provvedeva a collocarlo a riposo ai sensi dell’art. 162 del D.P.R. n. 1229/1959, ovvero secondo il sistema ordinario di quiescenza previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Nel settembre 2021 il richiedente parere provvedeva ad inoltrare, a mezzo p.e.c., all’Amministrazione resistente una istanza di disapplicazione in autotutela della disposizione di servizio con la quale veniva collocato in quiescenza, con contestuale richiesta di trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età, precisando la propria volontà di voler beneficiare della norma di cui all’art. 99 D.P.R. n. 1229/59.
Alla luce delle richiamate disposizioni legislative e di quelle contenute nel citato accordo risulta, in primo luogo, evidente che l’ufficiale Giudiziario risultato idoneo nella suindicata procedura selettiva di riqualificazione ha diritto, previo scorrimento della graduatoria, ad essere inquadrato, con sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, nel profilo professionale di Funzionario UNEP Area III F1. Il suindicato riconoscimento comporta, chiaramente, la possibilità di beneficiare della previsioni di cui all’art. 99 del D.P.R. 1229/1959 con il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età. Tale tesi è confortata dalla recentissima sentenza del Tribunale di Roma Sez. Lavoro del 10.1.2022 che ha accertato il diritto degli Ufficiali Giudiziari, che hanno partecipato alle procedure selettive indette ai sensi dell’art. 21 quater del D.L. 83/22015 convertito con modificazioni nella legge 132/2015, e risultati idonei il diritto ad essere inquadrati nelle III Area Funzionale nel profilo di funzionario UNEP F1 laddove “Il mancato scorrimento della graduatoria da parte del Ministero convenuto entro il 30.6.2019, come stabilito nell’accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc”.
Pertanto, allo stato il richiedente parere, come pure tutti gli idonei della citata procedura selettiva, possono compulsare l’Amministrazione, inottemperante da anni, chiedendo lo scorrimento della graduatoria, nonché il riconoscimento del diritto alla progressione nell’Area III e nel caso di ulteriore inottemperanza proporre ricorso al Giudice del Lavoro territorialmente competente. Il Richiedente parere, inoltre, può richiedere il risarcimento del danno, conseguente al comportamento omissivo dell’Amministrazione che doveva concludere, come previsto dal citato accordo del 26.4.2016, consacrato nel citato D.M., entro il 19.6.2017, la riqualificazione del personale con il conseguente passaggio nella Area III. Applicando i su richiamati principi al caso in oggetto il sottoscritto Avv. esprime un favorevole parere in merito alla possibilità di applicazione dell’art. 99 del D.P.R. 1229/1959 – trattenimento in servizio fino al 70° anno di età –agli Ufficiali giudiziari risultati idonei nelle procedure selettive avviate con “gli avvisi pubblici del 19.9.2016” per il passaggio nel profilo di Funzionario UNEP area III F1.
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