Ricongiungimento familiare del personale militare
Mi viene chiesto parere in merito al trasferimento per ricongiungimento familiare di un militare.
La normativa in ambito di ricongiungimento familiare dei militari
La normativa in ambito di ricongiungimento familiare dei militari è regolata da due leggi diverse: ovvero dall’art. 1 della legge 10.3.1987 n. 100 e dall’art. 17 della legge 28.7.1999 n. 266.
In particolare l’articolo 1 della legge n.100 del 1987, al comma 5, prevede che: "il coniuge convivente del personale militare di cui al comma primo che sia impiegato in una amministrazione statale ha diritto, all’atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina".
L’art. 17 della legge n.266 del 1999 prevede che "il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina".
Le citate norme regolano, però, soltanto l’ipotesi di del trasferimento del "coniuge convivente del personale militare" che sia impiegato in un’Amministrazione dello Stato, e non regolano, invece, il caso in cui sia il militare a chiedere il trasferimento per "ricongiungimento familiare", laddove il coniuge sia impossibilito al trasferimento.
Sul punto occorre evidenziare che il D.lgs. 26.3.2001, n. 151 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8.3.2000, n. 53" all’art.42 bis, avente ad oggetto "assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche", prevede che "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda".
Orbene il Decreto Legislativo 15.3.2010, n. 66 recante il "Codice dell'ordinamento militare" al Capo V recante i "diritti sociali" alla Sezione I "Tutela della maternità e della paternità" all’art. 1493 avente ad oggetto "Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione" prevede espressamente che: "Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione".
Ad avviso della giurisprudenza, l’inciso "tenendo conto del particolare stato rivestito", contenuto nell’art. 1493, comma 1 del D.lgs. 66/2010 "comporta l’attribuzione all’Amministrazione di un peculiare potere valutativo da esercitare caso per caso e tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici, imponendole un onere motivazionale pregnante attorno alle ragioni organizzative che, nel caso concreto, siano ostative all’accoglimento dell’istanza (quali, ad es., l’incidenza pregiudizievole sul funzionamento dell’ufficio a quo e/o l’indisponibilità di posti da ricoprire presso l’ufficio ad quem, in relazione al particolare stato rivestito dall’istante nel concreto contesto organizzativo)", Consiglio di Stato, Sez. VI, 21.5.2013, n. 2730.
Pertanto, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile all’ordinamento militare il citato art. 42 bis del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 sia pure contemperato alle esigenze della Comando di appartenenza del militare (cfr. sul punto T.A.R. Lombardia - Milano sentenza n. 641 del 13.3.2014 e n. 1811 dell’11.7.2014, T.A.R. Calabria Catanzaro sentenza n. 1196 del 17.7.2014).
Appare pertanto evidente che, ai sensi del combinato disposto degli art. 42 bis D.lgs. 26.3.2001, n. 151 e l’art. 1493, comma 1, del D.lgs. 66/2010 il militare, in costanza di matrimonio e genitore (anche in attesa) di un figlio può chiedere il trasferimento ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
Appare, quindi, evidente che il militare in caso di motivato dissenso da parte dell’Amministrazione deve provare l’esistenza di un posto vacante e disponibile nella sede presso cui chiede il trasferimento, tramite un’istanza di accesso agli atti chiedendo espressamente copia delle piante organiche.
Sul punto la giurisprudenza nel pronunciarsi in merito alla possibilità del militare che ha chiesto il trasferimento per "ricongiungimento familiare" nonché l’accesso alle piante organiche dell’Amministrazione militare di appartenenza ha chiarito che: "con gli artt. 1048 e 1049 del D.P.R. 90/2010, sono state individuate le categorie di documenti sottratte all’accesso e queste ultime, per quanto qui di interesse, fanno effettivamente riferimento anche alla "struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri", tuttavia, pur concernendo la richiesta di accesso atti che hanno la medesima connotazione organizzativa contemplata dal citato D.P.R. 90/2010, la loro ostensione non avrebbe dovuto essere negata, in considerazione dell’obiettiva connessione di tali atti a una specifica esigenza di difesa del ricorrente; va rammentato, infatti, che l’art. 24. comma 7 della l. 241/1990, dopo che il precedente comma 6, già menzionato, ha enumerato i casi in cui un regolamento governativo può escludere l’accesso, stabilisce che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"; il significato della norma è inequivocamente quello di consentire "comunque" l’accesso a scopi difensivi dei propri interessi giuridici e tanto anche nei casi in cui sia stata disposta l’esclusione dell’accesso ai sensi, appunto, del comma 6 dell’art. 24 della l. 241/1990; come si è già riferito sopra, non può dubitarsi che tali siano le finalità perseguite dal ricorrente" (T.A.R. Lombardia - Milano sentenza n. 2105 del 5.9.2013).
Schematizzando: il militare può richiedere il trasferimento per ricongiungimento familiare in costanza di matrimonio e in quanto genitore di un minore.
Sul punto occorre, altresì, segnalare l’interessante disegno di legge n. 1469 della XVII legislatura avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare del personale militare legato da vincolo matrimoniale con altro appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza, ovvero appartenente alle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile" che all’art. 2 recante il "ricongiungimento familiare" prevede espressamente che: "Al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che contrae matrimonio con altro personale della medesima amministrazione di appartenenza, ovvero con personale di amministrazione differente, è riconosciuto il diritto, previa presentazione di domanda, di risiedere nella città ove si trova la sede dell'amministrazione di appartenenza del coniuge cui compete la scelta, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, e di prestare servizio presso la medesima sede".
Il medesimo disegno all’art. 3 recante la "scelta della sede" prevede espressamente che: "1. La sede dell'amministrazione ove i coniugi hanno la residenza e prestano servizio coincide con quella del consorte più alto in grado ovvero, a parità di grado, con quella del consorte più anziano in servizio. 2. Le amministrazioni di appartenenza, in base alle proprie esigenze di servizio e tenuto conto degli interessi e delle esigenze personali e familiari dei coniugi, possono, a seguito di presentazione di richiesta specifica dei coniugi medesimi, destinare entrambi nella medesima località o in altre viciniori".
Tale disegno è stato assegnato in data 11 settembre 2014 alla Commissione del Senato che, tuttavia, non ha iniziato l’esame e, pertanto, non è diventato legge considerata altresì la fine della legislatura.
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